venerdì 28/07/2023 • 06:04
Il datore di lavoro che direttamente o per il tramite di un soggetto terzo concede finanziamenti al personale deve determinare il benefit in natura da assoggettare a trattenute fiscali e previdenziali seguendo modalità e tempistiche recentemente confermate dall’Agenzia delle entrate.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare le ritenute, fiscali e previdenziali, anche in relazione a remunerazioni e valori corrisposti da un soggetto terzo, incluso il valore del compenso in natura relativo ai finanziamenti agevolati concessi ai dipendenti. La tematica, non certo nuova nella prassi, crea dubbi interpretativi, nonché incertezze operative su tempi e modi per effettuare le ritenute cui l'Agenzia delle entrate, con la Ris. AE 25 luglio 2023 n. 44/E, fornisce chiarimenti offrendo spunti per alcune riflessioni. Onnicomprensività e obblighi di comunicazione Il reddito di lavoro dipendente, che il datore deve assoggettare a trattenute, è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, come previsto dall'art. 51 c. 1 del TUIR. Il datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta, quindi, come chiarito dalla risoluzione in commento, deve effettuare le ritenute con riferimento a tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti terzi per effetto di un accordo o convenzione stipulata dal sostituto d'imposta con il soggetto terzo. Il datore di lavoro per poter operare correttamente le ritenute su compensi, beni o servizi corrisposti da un soggetto terzo, in relazione al rapporto di lavoro, dovrà istituire un sistema di comunicazione tra il soggetto erogatore o il dipendente che consenta di assoggettare correttamente a tassazione il totale reddito di lavoro dipendente corrisposto, incluso il valore dei finanziamenti agevolati concessi ai dipendenti. Un analogo meccanismo di comunicazioni è necessario anche tra il datore di lavoro e l'ente pensionistico che eroga la pensione all'ex dipendente che, ricevuto il finanziamento agevolato dal datore di lavoro quando era in forza, continua a giovarsi del tasso di interesse di favore durante il periodo di pensionamento. In tale ipotesi il datore di lavoro deve comunicare il valore del benefit all'ente pensionistico perché lo assoggetti a trattenuta. Nel caso ciò non avvenga l'ente pensionistico potrà acquisire l'informazione direttamente dal dipendente. Le illustrate regole relative al sistema di comunicazione, tra il soggetto che corrisponde redditi di lavoro dipendente e il sostituto di imposta, trovano applicazione anche in caso di distacco qualora alcune somme e valori siano corrisposti dal soggetto presso cui è stato distaccato il dipendente. La prassi dell'Agenzia delle entrate ricorda infine che, nel caso in cui la ritenuta da operare non trovi capienza sui pagamenti in denaro, il dipendente è obbligato a fornire al sostituto le somme necessarie al versamento delle imposte. In tale ipotesi il sostituto è tenuto comunque a versare le ritenute all'erario nei termini ordinariamente previsti, anche se il sostituito non ha ancora provveduto al pagamento, con conseguente emissione di un cedolino paga da cui si evince un debito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Tempi e modi per operare le ritenute La questione relativa ai tempi e ai modi con cui effettuare le ritenute in relazione ai prestiti agevolati viene affrontata, dalla richiamata Ris. 25 luglio 2023 n. 44/E, riprendendo alcuni passaggi della Circ. Min. fin. 23 dicembre 1997 n. 326 (§ 3.2). In particolare si conferma che il compenso in natura, in caso di prestiti al personale, è costituito dal 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi, come previsto dall'art. 51 c. 4, lett. b) del TUIR. La richiamata disposizione riguarda i finanziamenti di qualsiasi forma - tra cui gli scoperti di conto corrente, mutui ipotecari e cessione di stipendio - comunque erogati dal datore di lavoro o da terzi in virtù di specifiche convenzioni, anche in assenza di oneri per il datore di lavoro. Sono invece escluse le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato. In relazione alla modalità di determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori, la normativa in vigore richiede di effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito. Il momento di imputazione del compenso in natura, come ribadisce la risoluzione in commento, e di applicazione della ritenuta alla fonte è quello del pagamento delle singole rate del prestito come stabilite dal relativo piano di ammortamento. Tuttavia, il TUR determinato al termine di ciascun anno non è disponibile in corso d'anno, ossia quando avviene il pagamento delle singole rate e sorge l'obbligo di sostituzione. In tal caso la prassi dell'Agenzia conferma che la ritenuta potrà essere operata tenendo conto del TUR vigente alla fine del periodo d'imposta precedente, ma a fine anno il sostituto di imposta sarà tenuto ad effettuare il conguaglio per tenere conto del TUR vigente al termine del periodo d'imposta. Modalità e tempistiche per l'effettuazione delle ritenute in relazioni ai prestiti ai dipendenti Come quantificare il compenso in natura In base al 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi al lavoratore Quando effettuare le ritenute Nel momento del pagamento delle singole rate del prestito da parte del dipendente come stabilite dal relativo piano di ammortamento Tasso da considerare Durante l'anno si utilizza il TUR vigente alla fine del periodo d'imposta precedente, a fine anno sarà necessario effettuare il conguaglio per tenere conto del TUR vigente al termine del periodo d'imposta Come operare le trattenute in caso di prestiti erogati da terzi Si seguono le regole illustrate in precedenza con l'obbligo in capo al datore di lavoro di procedere con le trattenute, previa acquisizione delle informazioni utili attraverso un sistema di comunicazione che coinvolga il terzo finanziatore o il dipendente
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