X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • Sostituto di imposta
Altro

martedì 25/07/2023 • 14:15

Fisco Dall'Agenzia delle Entrate

Prestiti erogati ai dipendenti: trattamento fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 25 luglio 2023 n. 44, fornisce chiarimenti in merito al regime di imposizione fiscale dei prestiti erogati, dal datore di lavoro ai propri dipendenti, tramite un istituto di credito convenzionato.

a cura di

redazione Memento

+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03
  • caricamento..

Con la risoluzione n. 44 del 25 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune indicazioni ai datori di lavoro in qualità di sostituti d’imposta per la corretta gestione fiscale dei prestiti erogati dagli stessi datori di lavoro ai propri dipendenti tramite un istituto di credito convenzionato.

Innanzitutto, le Entrate ricordano che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro: sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere “offerti” dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Costituiscono, dunque, redditi di lavoro dipendente non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogate da soggetti terzi rispetto a tale rapporto.

Pertanto, il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta deve effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a “tutte” le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in “relazione” al rapporto di lavoro intrattenuto con lo stesso, anche se le somme o i valori sono corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo (ad esempio, un accordo o convenzione stipulata dal sostituto d’imposta con il soggetto terzo).

Tassazione dei prestiti

Se il datore di lavoro stipula una convenzione con un istituto di credito affinché vengano concessi prestiti a tassi agevolati ai propri dipendenti, il compenso in natura costituito dal 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e quelli effettivamente praticati, è materialmente “erogato” dalla banca che è tenuta a comunicare il valore, ma l’obbligo di effettuare la ritenuta, tenendo conto anche di questo valore, incombe sul datore di lavoro, che è tenuto ad acquisirne l’importo.

Tale disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata.

Pertanto, a titolo esemplificativo, rientrano nell’ambito di questa previsione, i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio, mentre ne restano esclusi le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato.

Modalità di calcolo

Nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”. Diversamente, qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso, il calcolo deve esser effettuato sulla base della sola “quota interessi” imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento.

Fonte: Ris. AE 25 luglio 2023 n. 44

Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il mutuo al dipendente è reddito da lavoro anche in caso di cartolarizzazione

Bocciata la tesi del bancario che chiedeva il rimborso della maggiore imposta pagata a decorrere dalla cessione del mutuo a una società veicolo: per l'amministrazione finanziar..

a cura di

redazione Memento

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”