martedì 25/07/2023 • 14:15
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 25 luglio 2023 n. 44, fornisce chiarimenti in merito al regime di imposizione fiscale dei prestiti erogati, dal datore di lavoro ai propri dipendenti, tramite un istituto di credito convenzionato.
redazione Memento
Con la risoluzione n. 44 del 25 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune indicazioni ai datori di lavoro in qualità di sostituti d’imposta per la corretta gestione fiscale dei prestiti erogati dagli stessi datori di lavoro ai propri dipendenti tramite un istituto di credito convenzionato. Innanzitutto, le Entrate ricordano che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro: sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere “offerti” dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Costituiscono, dunque, redditi di lavoro dipendente non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogate da soggetti terzi rispetto a tale rapporto. Pertanto, il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta deve effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a “tutte” le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in “relazione” al rapporto di lavoro intrattenuto con lo stesso, anche se le somme o i valori sono corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo (ad esempio, un accordo o convenzione stipulata dal sostituto d’imposta con il soggetto terzo). Tassazione dei prestiti Se il datore di lavoro stipula una convenzione con un istituto di credito affinché vengano concessi prestiti a tassi agevolati ai propri dipendenti, il compenso in natura costituito dal 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e quelli effettivamente praticati, è materialmente “erogato” dalla banca che è tenuta a comunicare il valore, ma l’obbligo di effettuare la ritenuta, tenendo conto anche di questo valore, incombe sul datore di lavoro, che è tenuto ad acquisirne l’importo. Tale disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata. Pertanto, a titolo esemplificativo, rientrano nell’ambito di questa previsione, i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio, mentre ne restano esclusi le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato. Modalità di calcolo Nel caso in cui il mutuo (o il finanziamento) sia intestato ad un familiare o cointestato con un familiare (ad esempio il coniuge) il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”. Diversamente, qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso, il calcolo deve esser effettuato sulla base della sola “quota interessi” imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento. Fonte: Ris. AE 25 luglio 2023 n. 44
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