mercoledì 12/07/2023 • 06:00
Bocciata la tesi del bancario che chiedeva il rimborso della maggiore imposta pagata a decorrere dalla cessione del mutuo a una società veicolo: per l'amministrazione finanziaria l'operazione non rileva ai fini fiscali.
redazione Memento
Agli interessi maturati su un mutuo concesso da una banca ad un suo dipendente, continua ad applicarsi la disciplina dei finanziamenti concessi ai dipendenti, e, dunque, il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, anche in caso di cartolarizzazione del mutuo. A confermarlo è la Risposta n. 378 dell'Agenzia delle Entrate pubblicata l'11 luglio 2023. L'istante del caso di specie ha stipulato un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale con la banca di cui è dipendente e, proprio in qualità di dipendente, al momento della stipula gli è stato riconosciuto un tasso di interesse più basso di quello correntemente applicato dall'istituto di credito alla propria clientela. L'anno successivo la banca ha provveduto alla cartolarizzazione del mutuo in essere cedendo lo stesso ad una ''società veicolo'' (si ricorda, al riguardo che le operazioni di cartolarizzazione consistono, in sintesi, nella vendita di crediti ad una ''società veicolo'' (SPV) che, per pagarne il prezzo di acquisto, si finanzia attraverso l'emissione di titoli obbligazionari). Contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, a decorrere dalla data della cartolarizzazione, sebbene la banca non ha abbia il ruolo di mutuante bensì di intermediario tecnico, non vengono meno i presupposti per l'applicazione da parte della stessa della disciplina prevista dall'art. 51, c. 4, lett.a b), TUIR in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere ''offerti'' dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Ai sensi della disciplina in esame costituiscono redditi di lavoro dipendente non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogate da soggetti terzi rispetto a tale rapporto. E, sul punto, il Ministero delle Finanze, ha chiarito che l'espressione ''il diritto di ottenerli da terzi'' va posta in collegamento con il principio generale vigente in materia di reddito di lavoro dipendente in base al quale costituisce reddito della medesima specie tutto ciò che il dipendente ''riceve'', anche da soggetti ''terzi'', in ''relazione'' al rapporto di lavoro (Circ. MEF 23 dicembre 1997, n. 326 al par. 2.3). Pertanto, a parere del Fisco, ai fini dell'applicazione della norma di cui al citato art. 51, c. 4, lettera b), non rilevano eventuali modifiche successive alla concessione del finanziamento relative, tra l'altro, alla cessazione del rapporto di lavoro (come, ad esempio, nel caso del pensionato) o del soggetto che risulta creditore al momento della scadenza delle rate, come nel caso ad esempio di fusioni tra banche o di crediti ceduti per effetto di operazioni di cartolarizzazione. Parallelamente, in base alla normativa in vigore, ai fini della determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti, occorre effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito. Infine, proprio in relazione all'attività svolta dalle società veicolo, l'amministrazione finanziaria ha già chiarito che tale tipologia di società “si limita a divenire cessionaria dei crediti e ad emettere, a fronte di essi, titoli negoziabili, restandole preclusa ogni attività imprenditoriale diversa da quelle strettamente necessarie all'effettuazione della singola operazione” (Risp. AE 6 febbraio 2003 n. 8/E). Pertanto, la cartolarizzazione, configurandosi come fattispecie di cessione del credito, non comporta per il mutuatario alcuna variazione dei termini e delle condizioni stabilite in sede di accensione del mutuo. In base al quadro descritto, per il Fisco, in relazione al contratto di mutuo a tasso agevolato del caso di specie, ricorre il presupposto di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 51 TUIR a nulla rilevando l'operazione di cartolarizzazione. Ne deriva che costituisce reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso previsto dal contratto di mutuo. Fonte: Risp. AE 11 luglio 2023 n. 378
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