Con la risposta del 14 ottobre 2022 n. 513, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di applicabilità del regime di esenzione IVA in caso di operazioni di cartolarizzazione crediti NPL (art. 10 c. 1 nn. 1, 4 e 9 DPR 633/72).
Nel dettaglio, la società istante, operante nella raccolta del risparmio in Italia e all'estero, con un accordo sottoscritto, intende disciplinare con una società di diritto estero la reciproca collaborazione in operazioni di finanziamento tramite acquisto di titoli emessi nell'ambito di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti.
A tal proposito, la società chiede all'Agenzia delle Entrate un parere in merito al regime IVA applicabile alle attività svolte dal soggetto investitore nell'ambito della procedura di approvazione degli investimenti. In particolare, la società ritiene che sussistono condizioni di obiettiva incertezza in merito al regime IVA applicabile ai servizi, con riguardo, ad esempio, alla qualificabilità dei medesimi come prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento, ovvero come operazioni, compresa la negoziazione, relative a crediti, come operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci o ancora come prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle precedenti.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ricorda che i giudici comunitari hanno elaborato i seguenti criteri cui far riferimento ai fini della qualificazione di una prestazione come operazione relativa ai pagamenti esente dall'imposta:
per essere qualificate come operazioni di natura finanziaria, le prestazioni di servizi devono formare un insieme distinto che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento e, dunque, idoneo a realizzare il trasferimento di somme di denaro, implicando le modifiche giuridiche ed economiche in capo al destinatario che caratterizzano tale trasferimento;
per distinguere i servizi finanziari esenti dalla fornitura di mere prestazioni materiali, tecniche o amministrative, è necessario esaminare il grado di responsabilità del prestatore di servizi di cui trattasi e, segnatamente, se tale responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda alle funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni;
non assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione, le caratteristiche che attengono ai soggetti che forniscono le prestazioni di servizi, nonché il tipo di persona giuridica che effettua i servizi o che ne è destinataria, in quanto i servizi finanziari esenti sono definiti, in termini oggettivi, in funzione della natura degli stessi;
le modalità di effettuazione del servizio non hanno alcuna incidenza ai fini dell'applicazione del regime di esenzione, fermo restando che un servizio che comprenda solo l'assistenza tecnica ed elettronica al soggetto che effettua le funzioni tipiche ed essenziali delle operazioni esenti non soddisfa i presupposti per l'esenzione;
per quanto riguarda le modalità con le quali il servizio è erogato, niente osta a che servizi affidati ad operatori esterni agli istituti di credito, i quali pertanto non intrattengono un rapporto diretto con i clienti dei suddetti istituti, siano esentati dall'IVA sempre a condizione che tali servizi formino un insieme distinto, visto nella sua globalità, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni finanziarie esenti;
il fatto che un componente sia indispensabile alla realizzazione di un'operazione esente non consente di concludere a favore dell'esenzione del servizio corrispondente a detto componente.
Inoltre, secondo la Corte di Giustizia UE:
con operazioni relative a titoli si intendono quelle operazioni che possono creare, modificare o estinguere i diritti e gli obblighi delle parti;
le negoziazioni relative a titoli, non riguardano i servizi che si limitano a fornire informazioni su un prodotto finanziario e, eventualmente, a ricevere e ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti, senza emetterli.
La Corte ha chiarito, dunque, che non rientrano tra le operazioni relative a titoli le prestazioni materiali, tecniche o amministrative che non comportano modifiche giuridiche e finanziarie sugli stessi titoli e che la negoziazione relativa a titoli non riguarda i servizi, affidati ad un sub-fornitore da una parte di un contratto relativo ad un prodotto finanziario, che si limitano a fornire informazioni su un prodotto finanziario e, eventualmente, a ricevere e ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti, senza emetterli.
Quanto al contenuto in cui si sostanzia l'attività di intermediazione, secondo la Corte di Giustizia UE:
l'attività di negoziazione è un'attività di mediazione che può consistere nell'indicare ad una parte contrattuale le occasioni per concludere un siffatto contratto, nell'entrare in contatto con l'altra parte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche, poiché la finalità di tale attività è quella di fare il necessario affinché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del medesimo;
la nozione di negoziazione contempla un'attività fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto relativo ad un prodotto finanziario e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di siffatti contratti;
l'attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest'ultima come distinta attività di mediazione.
Infine, l'Agenzia delle Entrate rimette alla società la valutazione circa la sussistenza in relazione ai servizi in argomento dei presupposti ai quali è subordinata l'applicazione delle fattispecie di esenzione. In particolare, sarà cura della società istante verificare, rispettivamente, che i servizi dalla stessa prestati in qualità di investitore promotore oggetto del contratto siano effettivamente idonei a determinare modifiche giuridiche ed economiche nella sfera patrimoniale dei destinatari ovvero che, in relazione all'erogazione di detti servizi, il ruolo assunto dalla società stessa possa essere assimilato a quello di un intermediario che si trovi in una posizione di assoluta indipendenza rispetto alle parti, nell'accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE.
Fonte: Risp. AE 14 ottobre 2022 n. 513