lunedì 17/10/2022 • 14:20
Ai fini dell’esenzione IVA delle prestazioni di servizi riguardanti le operazioni di cartolarizzazione crediti NPL prestati dalla società in qualità di investitore promotore, occorre verificare che gli stessi servizi determinino modifiche giuridiche ed economiche nella sfera patrimoniale dei destinatari.
redazione Memento
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Con la risposta del 14 ottobre 2022 n. 513, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di applicabilità del regime di esenzione IVA in caso di operazioni di cartolarizzazione crediti NPL (art. 10 c. 1 nn. 1, 4 e 9 DPR 633/72).
Nel dettaglio, la società istante, operante nella raccolta del risparmio in Italia e all'estero, con un accordo sottoscritto, intende disciplinare con una società di diritto estero la reciproca collaborazione in operazioni di finanziamento tramite acquisto di titoli emessi nell'ambito di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti.
A tal proposito, la società chiede all'Agenzia delle Entrate un parere in merito al regime IVA applicabile alle attività svolte dal soggetto investitore nell'ambito della procedura di approvazione degli investimenti. In particolare, la società ritiene che sussistono condizioni di obiettiva incertezza in merito al regime IVA applicabile ai servizi, con riguardo, ad esempio, alla qualificabilità dei medesimi come prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento, ovvero come operazioni, compresa la negoziazione, relative a crediti, come operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci o ancora come prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle precedenti.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ricorda che i giudici comunitari hanno elaborato i seguenti criteri cui far riferimento ai fini della qualificazione di una prestazione come operazione relativa ai pagamenti esente dall'imposta:
Inoltre, secondo la Corte di Giustizia UE:
La Corte ha chiarito, dunque, che non rientrano tra le operazioni relative a titoli le prestazioni materiali, tecniche o amministrative che non comportano modifiche giuridiche e finanziarie sugli stessi titoli e che la negoziazione relativa a titoli non riguarda i servizi, affidati ad un sub-fornitore da una parte di un contratto relativo ad un prodotto finanziario, che si limitano a fornire informazioni su un prodotto finanziario e, eventualmente, a ricevere e ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti, senza emetterli.
Quanto al contenuto in cui si sostanzia l'attività di intermediazione, secondo la Corte di Giustizia UE:
Infine, l'Agenzia delle Entrate rimette alla società la valutazione circa la sussistenza in relazione ai servizi in argomento dei presupposti ai quali è subordinata l'applicazione delle fattispecie di esenzione. In particolare, sarà cura della società istante verificare, rispettivamente, che i servizi dalla stessa prestati in qualità di investitore promotore oggetto del contratto siano effettivamente idonei a determinare modifiche giuridiche ed economiche nella sfera patrimoniale dei destinatari ovvero che, in relazione all'erogazione di detti servizi, il ruolo assunto dalla società stessa possa essere assimilato a quello di un intermediario che si trovi in una posizione di assoluta indipendenza rispetto alle parti, nell'accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE.
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