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giovedì 27/07/2023 • 06:00

Fisco Risposta ad interrogazione parlamentare

Impatriati: chiarimenti sulla compatibilità con gli aiuti di Stato

Il MEF, in risposta al question time 5-00094 del 25 luglio 2023, ha fornito chiarimenti in ordine alla compatibilità del regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

a cura di

redazione Memento

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È stato chiesto al MEF di chiarire che in tema di aiuti di Stato, nessuna limitazione sia applicabile all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, per i lavoratori autonomi impatriati in considerazione della valenza generale che assume tale disposizione, in quanto non concede vantaggi fiscali in maniera selettiva rientranti nel novero delle disposizioni in tema di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea del 25 marzo 1957.

L'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati che è finalizzato ad incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni.

Il regime temporaneo di tassazione agevolata è applicabile ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la loro residenza nel territorio dello Stato quando sussistono due presupposti:

  • il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
  • l'attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Tanto premesso, deve osservarsi che l'art. 8-bis c. 2 DL 148/2017 prevede che le disposizioni recate dall'art. 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 si applichino nel rispetto delle condizioni e dei limiti della vigente legislazione europea in materia di aiuti di importanza minore, cosiddetti de minimis. Il quadro normativo unionale di riferimento (aiuti di Stato) prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, paragrafo 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. In tal senso, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione europea eventuali misure che intendono adottare e che siano suscettibili di tradursi in un aiuto di Stato.

Gli aiuti di piccola entità, cosiddetti de minimis, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, in quanto non hanno un'incidenza significativa sulla concorrenza e sugli scambi.

La misura agevolativa in esame è rivolta sia a favore dei lavoratori dipendenti (o assimilati) sia, in particolare, a favore dei lavoratori autonomi e dei lavoratori che avviano una attività d'impresa. In ragione di quanto sopra, pertanto, non si può escludere che l'eventuale superamento dei limiti e delle condizioni delle disposizioni europee in materia di aiuti di importanza minore, possa attirare l'attenzione dei competenti Servizi unionali sull'agevolazione di cui trattasi, la quale, in riferimento ai soggetti che svolgono attività economica, appare presentare profili di selettività e sembra, pertanto, suscettibile di integrare un aiuto incompatibile con le regole del diritto della concorrenza di matrice europea.

Fonte: Risp. interr. parl. 25 luglio 2023 n. 5-00094

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