Il 16 maggio 2023 è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento (UE) 2023/956 (Regolamento CBAM), che istituisce il nuovo Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Il provvedimento, nell'ambito della politica del Green Deal adottata dalla UE, intende attuare misure di contenimento per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030.
In termini operativi, il nuovo provvedimento introduce una carbon tax che verrà applicata sui prodotti importati nell'UE, configurando un vero e proprio “dazio ambientale” che inizialmente riguarderà i settori indicati nell'Allegato I del Regolamento.
Si tratta di ghisa, ferro e acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, elettricità, idrogeno con la successiva possibile estensione a tutti i settori interessati dal “Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE” (ETS).
Ebbene, tra il 1° ottobre 2023 ed il 31 dicembre 2025, gli importatori dell'UE dei materiali “listati” dovranno adeguarsi alla nuova compliance ambientale, osservando gli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 34 e 35 del Regolamento. Dal 1° gennaio 2026, tutte le disposizioni del CBAM diventeranno definitivamente operative.
Dunque, dal 1° ottobre 2023, con i previsti obblighi di monitoraggio e rendicontazione, è opportuno che gli importatori dei beni incisi dal provvedimento identifichino il reale perimetro dell'esposizione potenziale con la definizione di un modello organizzativo di presidio per la nuova compliance doganale.
Del resto, con il CBAM, le Autorità doganali avranno un ruolo centrale di presidio e controllo, sorgendo l'obbligazione all'immissione in libera pratica nel territorio UE, in ragione della tipologia di prodotti importati.
Dal periodo transitorio le Autorità doganali avranno il compito di informare i dichiaranti in dogana sull'obbligo di comunicare le informazioni previste dal Regolamento, con l'obiettivo di sensibilizzare le aziende sulla necessità di richiedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
Successivamente, le Autorità doganali opereranno tutti i controlli alla frontiera sulle merci, anche per quanto riguarda l'identificazione del dichiarante CBAM autorizzato, il codice NC a otto cifre, la quantità e il paese di origine delle merci importate, verificando le procedure relative alla presentazione della dichiarazione CBAM.
Tanto considerato, l'impatto complessivo sulla attività commerciale delle imprese unionali, non sarà circoscritto ai soli adempimenti doganali in importazione, ma potrà avere anche un impatto sull'approvvigionamento e sulla supply chain.
Operatività del Regolamento CBAM
Il Regolamento si applica alle merci elencate nell'Allegato I, originarie di Paesi o territori al di fuori del territorio doganale dell'UE (cemento, energia elettrica, concimi, ghisa, ferro e acciaio, alluminio, sostanze chimiche).
Il Regolamento non si applica alle merci originarie dei paesi terzi e dei territori elencati nell'Allegato III, punto 1 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e altri).
Anche se l'ambito di applicazione non cambierà prima del 2026, si prevede che entro il 2030 le merci incise dal Regolamento CBAM possano includere tutti i settori coperti dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS).
Durante il periodo transitorio che va dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, gli obblighi dell'importatore sono limitati a monitoraggio e rendicontazione.
Nel periodo transitorio, ogni importatore che abbia importato merci durante un determinato trimestre di un anno solare deve presentare, per quel trimestre, una «relazione CBAM» contenente informazioni sulle merci importate, comprese le emissioni totali effettive di Co2.
La relazione CBAM deve essere presentata entro un mese dalla fine del trimestre. La prima relazione CBAM trimestrale deve essere presentata entro il 31 gennaio 2024.
Dal 31 dicembre 2024, gli importatori dovranno acquisire lo status di "dichiarante CBAM autorizzato", senza il quale non potranno più importare le merci soggette al Regolamento all'interno del territorio unionale.
Dal 1° gennaio 2026, tutte le disposizioni del Regolamento CBAM diverranno definitivamente operative, entrano in vigore gli obblighi finanziari del CBAM e le imprese interessate dovranno, inter alia:
acquisire i certificati CBAM;
provvedere al calcolo delle emissioni dichiarate e alla loro verifica tramite una terza parte indipendente e autorizzata;
presentare all'autorità competente, entro il 31 maggio di ogni anno, una dichiarazione CBAM contenente le emissioni totali incorporate nei beni importati e il corrispondente numero totale di certificati CBAM da restituire. La prima dichiarazione annuale deve essere presentata entro il 31 maggio 2027, per l'anno 2026;
per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento CBAM, nei prossimi anni saranno adottati diversi atti di esecuzione.
CBAM: modello organizzativo
La costante evoluzione degli adempimenti indotti dal green deal impone una globale riconsiderazione del rapporto doganale. Nei prossimi due mesi, le aziende che importano beni CBAM dovranno iniziare ad effettuare le attività di preparazione e valutazione con riguardo:
all'individuazione delle merci acquistate/importate che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento CBAM, attraverso un'analisi di classificazione doganale delle merci;
all'analisi della carbon footprint dei prodotti interessati;
alla valutazione degli impatti del Regolamento CBAM, anche con riferimento al rapporto doganale in importazione;
all'individuazione di strategie di mitigazione degli impatti CBAM (valutando anche regimi sospensivi doganali nel caso di merce destinata alla riesportazione);
all'ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, valutando il percorso di presidio AEO, anche per la reciprocità concessa a livello internazionale dai principali paesi esteri;
alla misurazione delle emissioni;
all'ottenimento delle necessarie certificazioni da parte del verificatore accreditato richieste dalla legge;
all'assolvimento agli obblighi di compliance e reporting imposti dal Regolamento CBAM.