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giovedì 18/05/2023 • 06:00

Fisco Regolamento europeo

CBAM: in vigore il nuovo dazio ambientale sulle emissioni di carbonio

Entra in vigore il regolamento europeo istitutivo del CBAM, il nuovo dazio ambientale che ha per obiettivo la neutralità climatica. Questo è quanto previsto dal nuovo Regolamento UE, 10 maggio 2023, n. 956, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

di Sara Armella - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

di Tatiana Salvi - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

+ -
  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il CBAM tra le misure previste dal Green Deal europeo

Con il Regolamento UE 2023/956 entra in vigore il CBAM, un tributo ambientale che, a partire dal 2026, colpirà i prodotti realizzati dalle industrie extra-UE che non rispettano gli standard climatici stabiliti dall'Accordo di Parigi.

Il CBAM è uno degli strumenti previsti dal “Green deal europeo” dell'11 dicembre 2019. Tale accordo, concluso con l'obiettivo di trasformare l'Unione europea in una realtà competitiva, dotata di un'economia ancora più efficiente sotto il profilo delle risorse, mira a realizzare una crescita economica dissociata dall'uso delle risorse ambientali entro il 2050.

Il fine ultimo di questa strategia è, quindi, quello di salvaguardare l'ambiente dai cambiamenti climatici, proteggendo la salute e il benessere dei cittadini.

La Commissione europea ha previsto una transizione basata sui valori di giustizia e inclusività che non lasci indietro nessuno. Il piano d'azione unionale mira all'inquinamento zero per aria, acqua e suolo.

Il Green Deal europeo si inserisce, pertanto, all'interno di quelle misure volte ad assicurare il rispetto del principio “chi inquina paga”, previsto dall'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il Regolamento in commento chiarisce che tale obiettivo deve essere raggiunto in modo graduale. Per poter eliminare il c.d. inquinamento gratuito è necessario massimizzare le sinergie per la decarbonizzazione e per il raggiungimento dell'obiettivo “inquinamento zero”.

Riduzione dei gas a effetto serra entro il 2030

Il CBAM consentirà di raggiungere uno degli obiettivi principali dell'Unione europea in ambito climatico.

Il primo passo da compiere entro il 2030 è, infatti, ridurre i gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 (Regolamento UE  2021/1119).  

Già negli anni 2000, l'Unione europea ha notevolmente ridotto le emissioni interne di gas a effetto serra, adottando aggiornate politiche di tutela dell'ambiente. Ne è un esempio la direttiva 2003/87/CE che ha istituito il sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'UE (c.d. ETS).

Se l'Unione europea ha ridotto in maniera considerevole le proprie emissioni interne di gas a effetto serra, molti Paesi extra-UE non hanno aderito, invece, agli standard climatici approvati con l'Accordo di Parigi. La Commissione europea ha individuato, pertanto, un vero e proprio rischio nell'aumento di importazioni di prodotti appartenenti ad alcune industrie particolarmente inquinanti, realizzati in Paesi extra-UE. Molte aziende UE, negli ultimi decenni, hanno infatti delocalizzato la propria produzione in Paesi terzi che non impongono particolari restrizioni sulle emissioni di carbonio, compromettendo di fatto gli sforzi compiuti dall'Unione per ridurre la sua impronta relativa alle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale. La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio rischia, infatti, di compromettere l'efficacia delle politiche di riduzione delle emissioni adottata dall'Unione europea.

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

Tra gli strumenti UE per conseguire la neutralità climatica entro il 2050, uno degli strumenti fondamentali è il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Il CBAM fa parte, infatti, del pacchetto legislativo noto come “fit for 55%”. Questo nuovo meccanismo, in linea con l'Accordo di Parigi, rappresenta un vero e proprio dazio ambientale all'importazione.

La sua adozione ha un duplice scopo, in quanto dovrebbe affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e, allo stesso tempo, contribuire a promuovere la decarbonizzazione nei Paesi terzi. Il Regolamento UE 2023/956, pubblicato il 16 maggio 2023 in Gazzetta Ufficiale europea, incoraggia infatti il ricorso a tecnologie più efficienti in termini di emissioni di gas a effetto serra da parte dei produttori di Paesi terzi, di modo da generare meno emissioni.

Il nuovo dazio sarà applicato alle merci importate nell'Unione da Paesi extra UE. In particolare, il CBAM interesserà i settori del cemento, dei fertilizzanti, del ferro e dell'acciaio, dell'idrogeno, dell'alluminio e dell'elettricità.

Restano, invece, escluse dall'applicazione del CBAM le importazioni dei prodotti che sono già soggetti al pagamento dell'EU ETS in quanto già applicato nei Paesi terzi o territori o a un sistema di fissazione del prezzo del carbonio pienamente collegato all'EU ETS.

CBAM: i nuovi adempimenti

L'introduzione del CBAM sarà graduale. È previsto, infatti, un periodo transitorio, dal 1° ottobre 2023 fino al 31 dicembre 2025, durante il quale gli importatori dovranno rispettare nuovi obblighi di compliance, comunicando le quantità di emissioni di carbonio dei beni importati. Soltanto dal 2026 sarà necessario acquistare una vera e propria certificazione CBAM.

Le dichiarazioni dovranno essere presentate da un “dichiarante CBAM autorizzato”, che dovrà presentare una dichiarazione annuale delle emissioni incorporate nelle merci importate nel territorio doganale dell'Unione. Tale soggetto dovrà, inoltre, restituire un numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni dichiarate.

Il dichiarante CBAM autorizzato avrà la facoltà di chiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire corrispondente al prezzo del carbonio già effettivamente pagato nel Paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate.

Sanzioni in caso di mancata restituzione dei certificati

La Commissione UE ha previsto che vi saranno delle sanzioni in caso di violazione del Regolamento che introduce il CBAM. L'importo della sanzione in caso di mancata restituzione dei certificati CBAM da parte di un dichiarante autorizzato dovrebbe essere equivalente all'importo già previsto nel meccanismo EU ETS (art. 16, par. 3 e 4, direttiva 2003/87/CE).

È stato anche previsto che se le merci dovessero essere introdotte nell'Unione europea da un soggetto diverso da un dichiarante autorizzato senza rispettare gli obblighi previsti nel regolamento, l'importo delle sanzioni dovrebbe essere più elevato affinché siano efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto altresì del fatto che tale persona non è obbligata a restituire i certificati CBAM.

Nel regolamento viene, inoltre, specificato che l'imposizione delle sanzioni previste non pregiudicano le altre possibili sanzioni, che possono essere imposte a norma del diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione di altri obblighi relativi alle norme doganali.

Fonte: Regolamento UE 10 maggio 2023 n. 956

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