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lunedì 24/07/2023 • 06:07

Fisco Dalla Corte di Cassazione

TFM: deducibilità in caso di delibera anteriore a nomina dell’amministratore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19445 del 10 luglio 2023, ha espresso un orientamento rigoroso nel riconoscere la deducibilità degli accantonamenti del trattamento di fine mandato (TFM) solo nelle ipotesi in cui sia stata adottata una delibera assembleare avente data certa anteriore rispetto alla nomina ad amministratore.

di Alessia Vignoli - Avvocato cassazionista, professore associato Tor Vergata

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Trattamento di fine rapporto e presupposti per la sua deducibilità

Nel caso di specie la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19445 del 10 luglio 2023 ha rigettato il ricorso della società contribuente ritenendo indeducibili gli accantonamenti del trattamento di fine mandato (TFM) riconosciuti all'amministratore delegato con una delibera dell'assemblea emessa contemporaneamente all'atto di nomina.

In questa occasione la Corte ha dimostrato di propendere per un orientamento particolarmente rigoroso; infatti, già in passato la medesima Corte aveva collocato la disciplina della deducibilità delle poste del trattamento di fine mandato nell'ambito della disciplina prevista dall'articolo 105 del DPR n. 917/86 sia con riferimento ai presupposti sostanziali che formali. Infatti il citato art.105 effettua un rinvio “pieno” all'art. 17, comma 1, lett. c) ossia un rinvio non limitato all'identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità, ma esteso anche alle condizioni procedurali richieste dalla stessa disposizione. Ciò implica che per la deducibilità dei relativi accantonamenti è condizione necessaria che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (Cass. 19.8.2020, n. 17367; Cass. 20.7.2018, n. 19368).

L'insufficienza ai fini della deducibilità della delibera assembleare contemporanea alla nomina

La appena ricordata disposizione tributaria (che comunque pretende anche un costo certo e determinabile in linea con il principio generale per la deducibilità di qualsiasi costo)  si innesta in un quadro civilistico in cui, ai sensi dell'art. 2389 c.c., è necessario che il pagamento di un compenso sia preceduto da una delibera assembleare.

Per la Corte ciò, in linea con quanto affermato in passato (Cass. 3.3.2021, n. 5763; Cass. 20.2.2020 n. 4400; Cass. n. 17367/2020) implica che la deducibilità sia subordinata non solo ad un espresso atto assembleare con cui si affermi l'esistenza di un generico diritto dell'amministratore alla percezione del TFM, ma anche il suo ammontare annuo e che detto atto deve avere data certa anteriore all'inizio del rapporto, conforme allo schema legale del procedimento di formazione della volontà assembleare dei soci.

In conclusione, «in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c) e 105 del DPR n. 917 del 1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo» (Cass. n. 17367/2020, cit.; Cass. 19.10.2018, n. 26431).

Nel caso di specie, però è stato pacificamente accertato che l'attribuzione del TFM all'amministratore sia avvenuta contemporaneamente alla sua nomina; pertanto, per i giudici di legittimità non vi è quell'atto scritto avente data certa anteriore alla nomina che legittima la deducibilità. I giudici confermano dunque su tali basi la legittimità della ripresa a tassazione formulata dall'ufficio fiscale.

Fonte: Cass. 10 luglio 2023 n. 19445

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