mercoledì 19/07/2023 • 06:00
Con il decreto 9 giugno 2023, pubblicato nella GU del 17 luglio 2023, il Ministero dell'agricoltura ha prorogato i termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune per il 2023. Verranno prese in considerazione anche le domande presentate entro il 25 luglio 2023.
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Con l'emanazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 300209 del 9 giugno 2023 recante “Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023” viene stabilita all'art. 1 comma 1, la proroga del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 11, del DM MASAF 23 dicembre 2022 e all'art. 7 DM MASAF 9 marzo 2023, per l'anno 2023.
In merito a quanto appena evidenziato è opportuno ricordare che, in base al citato Decreto 23 dicembre 2022, gli aventi diritto ovvero, agricoltori persona fisica; aziende e attività agricole, possono usufruire dell'aiuto in questione, sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati per i seguenti tipi di intervento:
Attivazione del diritto d'aiuto
Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è concesso agli agricoltori in attività che detengono diritti all'aiuto assegnati in Italia, in proprietà o in affitto, al momento della loro attivazione. Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti e il pagamento dei premi basati sulla superficie, l'agricoltore in attività dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale. Si ricorda che, prima di presentare la domanda unica, l'agricoltore deve costituire, aggiornare e validare il fascicolo aziendale.
La domanda unica, deve contenere almeno uno dei seguenti elementi:
È inoltre, opportuno, che, nella compilazione della domanda unica di aiuto dovranno essere specificate le seguenti informazioni:
È fatta salva la possibilità da parte dell'agricoltore o dell'azienda agricola modificare, ritirare in tutto o parzialmente le richieste di aiuto entro i termini del 25 luglio 2023.
In caso di non conformità alle condizioni di ammissibilità rilevate dall'organismo pagatore tramite i controlli amministrativi o il sistema di monitoraggio della superficie, i beneficiari ne sono informati, consentendo la possibilità di modificare o ritirare la domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non conformità, con le modalità fissate dal medesimo organismo pagatore.
I diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore in attività stabilito in Italia, salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata, e il trasferimento deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere comunicato, a pena di inopponibilità, all'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario, entro il termine e con le modalità stabiliti dall'organismo di coordinamento.
Proroga presentazione domande
Come accennato in precedenza, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto 9 giugno 2023, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune. Pertanto, per l'anno 2023, quei ‘ultime possono essere presentate entro il 30 giugno 2023. Per le domande presentate oltre il termine del 30 giugno 2023 si applicano le riduzioni di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 42/2023 ovvero, una riduzione pari all'1%, per ciascun giorno di ritardo.
Le modifiche apportate alle domande presentate entro il 30 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sui quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande presentate tardivamente purché presentate entro il 25 luglio 2023.
Si sottolinea, infine, che, le domande e le modifiche presentate oltre il 25 luglio 2023 sono irricevibili.
Fonte: decreto del 9 giugno 2023 (GU 17 luglio 2023 n. 165)
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