venerdì 28/04/2023 • 06:00
Pubblicato nella GU del 21 aprile 2023, il D.Lgs. 42/2023 disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali nell'ambito della politica agricola comune e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Il decreto entrerà in vigore a partire dal 6 maggio 2023.
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Preliminarmente occorre evidenziare che, per sanzioni di cui al citato Decreto si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal Reg. UE 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.
L'art. 1 D.Lgs. 42/2023 prevede che, le sanzioni non vengono applicate esclusivamente in casi determinati, ossia:
Ambito di applicazione
Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II o degli artt. 70, 71 e 72 Reg. UE 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV Reg. UE 2021/2115. 2. La violazione ricorre in caso di mancato rispetto di una norma nel corso di un anno solare, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti dall'infrazione. Sul punto si sottolinea che, in base alla gravità della dell'infrazione la riduzione delle sanzioni è pari all'1%, 3% o 5% dell'importo dei pagamenti. Nel caso in cui, la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione è pari al 10%. In caso di inosservanza intenzionale, invece, la percentuale di riduzione è pari al 15%.
Sanzioni per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti
In caso di violazione dei criteri di ammissibilità, degli impegni o degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, le sanzioni vengono applicate in relazione ai seguenti interventi:
Presentazione tardiva
La presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'art. 4, c. 3, legge 428/90, comporta una riduzione pari all'1%, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento. Qualora un beneficiario, per un dato anno, non dichiari tutte le parcelle agricole risultanti a sua disposizione nel fascicolo aziendale e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, o in una domanda di pagamento, e la somma della superficie dichiarata e della superficie delle parcelle non dichiarate sia superiore al 3% della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie, ovvero del sostegno nell'ambito degli interventi basati sulle superfici è ridotto fino al 3% sulla base dei criteri previsti dai decreti di cui all'articolo 25, in funzione della entità dell'omissione.
Sono, altresì, sanzionati, gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione europea o delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definite conformemente all'articolo 13 e all'allegato III Reg. UE 2021/2115. L'Organismo pagatore determina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata. In caso di violazione non intenzionale, la riduzione applicata è pari al 3% del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità. Sul punto si ricorda che, qualora la violazione non intenzionale non abbia conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o qualora produca conseguenze irrilevanti, non si applicano le sanzioni.
Sanzioni per la violazione degli impegni per gli eco-schemi
L'art. 10 D.Lgs. 42/2023, chiarisce che sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per i regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni assunti. La sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30%, del 50% o del 100%, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione. Si evidenzia che, per gli anni 2023 e 2024, è sospesa l'applicazione delle sanzioni.
Sviluppo rurale
Nel caso degli interventi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, se non sono rispettati gli impegni previsti dal PSP ovvero gli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione. Con riguardo alla percentuale della riduzione delle sanzioni, quest'ultima è fissata in ragione del 3%, del 5%, del 10% e può giungere sino all'esclusione.
Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate
Se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori non rispetta l'obbligo di fornire, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si applicano le sanzioni per il quale, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387, sono state definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, nonché' le modalità per la revoca del riconoscimento. Ai sensi dell'art. 19 del richiamato D.lgs. 42/2023, se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore delle patate è oggetto di indagine da parte delle autorità nazionali per un'accusa di frode con riguardo agli aiuti contemplati dal Reg. UE 1308/2013, si applica l'art. 60 Reg. UE 2017/891, concernente le sanzioni da applicare nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.
Fonte: D.Lgs. 42/2023
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