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Con riguardo all'ICI, l'art. 8, prima parte del comma 1, del d.lgs. n. 504/1992, prevede che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. In tal caso, l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Il caso: la richiesta della contribuente di riduzione dell'ICI Nella vicenda in esame, la proprietaria di un fabbricato aveva impugnato l'avviso di accertamento per il versamento parziale dell'ICI relativa agli anni 2010 e 2011. Nella vicenda, in conferma del provvedimento di primo grado, la CTR aveva rigettato l'appello proposto dal Comune. In particolare, secondo il giudice di appello, la situazione di inagibilità ed inabitabilità dell'immobile giustificava il riconoscimento della riduzione per il 50% dell'ICI. Le contestazioni del Comune Per le ragioni esposte, il Comune aveva proposto ricorso in Cassazione eccependo: la violazione ed errata applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la riduzione poteva applicarsi anche agli anni successivi rispetto alla...

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