lunedì 17/07/2023 • 06:00
Il Decreto Lavoro, con la conversione in legge, ha modificato la disciplina del contratto a termine, prevedendo la acausalità dei rinnovi nei primi 12 mesi. Dato che la durata massima di 24 mesi non è stata modificata, si dovrà tener conto di un doppio limite: 12 mesi per la acausalità e 24 mesi per la durata massima.
Il Decreto Lavoro (DL 48/2023) è stato convertito nella Legge 85/2023 con alcune significative modifiche. Una di queste riguarda la disciplina del contratto a termine, che acquista maggiore flessibilità.
In particolare, nei primi 12 mesi di durata cumulativa dei contratti a termine i rinnovi non sono soggetti alla causale. Inoltre, ai fini del computo dei 12 mesi non si considerano i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del provvedimento, cioè del 5 maggio 2023, anche se ancora in corso a tale data.
È bene ricordare, tuttavia, che il limite legale di durata massima cumulativa di 24 mesi dei contratti a termine non è stato modificato. Si dovrà, dunque, tenere conto di un doppio limite: quello specifico di 12 mesi per la acausalità e quello di 24 mesi di durata massima complessiva
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