L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in tema di rottamazione–quater e di compensazione ''orizzontale''.
L'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ai commi dal 231 al 252, disciplina la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. rottamazione quater).
In base al comma 231, i debiti in parola «possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».
Il successivo comma 232 prevede che, «Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, [..] con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024».
Da ultimo, per quanto di interesse ai fini dell'interpello, con riferimento alle modalità di versamento, la norma stabilisce che: «Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
presso gli sportelli dell'agente della riscossione».
In tal senso si è espressa la circolare 20 agosto 2020, n. 25/E, a commento della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. Inoltre, la norma prevede che «Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti».
FONTE: Risp. AE 7 luglio 2023 n. 372