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sabato 08/07/2023 • 06:00

Fisco Agenzia delle Entrate

Rottamazione quater, il punto sulla compensazione orizzontale

L'Agenzia delle Entrate fornisce una risposta ad interpello in tema di rottamazione–quater e di  compensazione  ''orizzontale'' (Risp. AE 7 luglio 2023 n. 372).

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in tema di rottamazione–quater e di  compensazione  ''orizzontale''.

L'articolo  1  della legge  n.  197  del  2022, ai commi  dal  231 al  252,  disciplina  la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. rottamazione ­quater).

In base al comma 231, i debiti  in parola «possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio  1999,  n.  46, e le  somme maturate  a titolo  di  aggio  ai  sensi  dell'articolo  17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di  capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».

Il  successivo  comma  232  prevede  che,  «Il  pagamento  delle  somme  di  cui  al  comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, [..] con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024».  

Da ultimo, per quanto di interesse ai fini dell'interpello, con riferimento  alle modalità di versamento, la norma stabilisce che: «Il pagamento delle somme  dovute per la definizione può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241; 
  • mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
  •  presso gli sportelli dell'agente della riscossione».   

In  tal  senso  si  è  espressa  la  circolare  20  agosto  2020,  n.  25/E,  a  commento  della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. Inoltre, la norma ­prevede che «Il pagamento  delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
  • mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
  • presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7­bis, del decreto ­legge 23 dicembre 2013, n. 145, con le modalità  previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti».

FONTE: Risp. AE 7 luglio 2023 n. 372

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