sabato 08/07/2023 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate fornisce una risposta ad interpello in tema di rottamazione–quater e di compensazione ''orizzontale'' (Risp. AE 7 luglio 2023 n. 372).
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in tema di rottamazione–quater e di compensazione ''orizzontale''.
L'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ai commi dal 231 al 252, disciplina la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. rottamazione quater).
In base al comma 231, i debiti in parola «possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».
Il successivo comma 232 prevede che, «Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, [..] con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024».
Da ultimo, per quanto di interesse ai fini dell'interpello, con riferimento alle modalità di versamento, la norma stabilisce che: «Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
In tal senso si è espressa la circolare 20 agosto 2020, n. 25/E, a commento della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. Inoltre, la norma prevede che «Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti».
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