lunedì 10/07/2023 • 06:00
La legge di conversione del Decreto Lavoro ha confermato le previsioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dal ruolo più centrale del medico competente ai nuovi obblighi d'impiego di opere provvisionali e di utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori autonomi in caso di appalto.
La Legge 3 luglio 2023 n. 85 inserisce alcune integrazioni al D.Lgs. 81/2008 in relazione alla figura del medico competente, alla tutela del lavoratore autonomo, alla richiesta di certificazione da parte dei noleggiatori di attrezzature. Il ruolo del medico competente Sul ruolo del medico competente il legislatore, in modifica all'art. 18 D.Lgs. 81/2008, ha precisato che il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare il professionista per svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa esclusivamente nel caso in cui sia previsto nel documento di valutazione dei rischi (DVR) dell'unità operativa a cui il documento stesso si riferisce. Pertanto, ricade unicamente sul datore di lavoro la responsabilità, in quanto obbligo non delegabile, di elaborare il documento all'interno del quale vengano evidenziati rischi per la salute dei lavoratori o per la sicurezza dei lavoratori o di terzi tali per cui si renda obbligatoria la sorveglianza sanitaria e, conseguentemente, la nomina del medico competente. Nel caso in cui, contrariamente, la nomina del medico non sia richiesta nel documento di valutazione dei rischi, il datore di lavoro o il dirigente non avranno alcun obbligo in tal senso. Al medico competente che effettui la visita medica per il rilascio dell'idoneità lavorativa ad un lavoratore in fase preassuntiva, o comunque in generale, prima dell'adibizione ad una mansione a rischio (indicata nel documento di valutazione dei rischi) viene imposto, con le nuove previsioni integrative dell'art. 25 D.Lgs. 81/2008, di richiedere al lavoratore stesso la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro al fine di valutarne il contenuto per garantire una tutela che tenga conto anche del passato sanitario dell'interessato. In fase di conversione, al fine di evitare ritardi sulla consegna di documentazione che possa essere di arduo reperimento e conseguentemente per evitare problematiche al rilascio dell'idoneità lavorativa, è stato previsto che il medico potrà rilasciare comunque il giudizio d'idoneità anche in assenza della precedente cartella nel caso sia impossibile oggettivamente il suo ritrovamento. Rimane invariata la previsioni secondo la quale il medico, in caso di gravi impedimenti all'esercizio dei suoi compiti, debba comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un suo sostituto con i requisiti necessari per svolgere tutti gli incarichi previsti durante il periodo vacante. Non è stato precisato dal legislatore se il datore di lavoro (o il dirigente) debba attenersi alle indicazioni fornite per iscritto o possa, eventualmente nominare un professionista differente. Obblighi in caso di appalto Il legislatore ha poi contemplato, a tutela dei lavoratori autonomi, dei componenti dell'impresa familiare, nonché dei coltivatori diretti del fondo, dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, degli artigiani e i piccoli commercianti, obblighi aggiuntivi all'art. 21 D.Lgs. 81/2008, rispetto all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) quando necessari, all'impiego di attrezzature conformi alle norme di legge e alla fornitura del tesserino di riconoscimento in caso di attività svolte in regime d'appalto. Le prescrizioni aggiuntive riguardano l'obbligo d'impiego di opere provvisionali nel caso di attività cantieristiche svolte dai soggetti sopra elencati, quali misure di prevenzione essenziali a tutela dei rischi infortunistici. In relazione all'emanazione del futuro Accordo della Conferenza dello Stato e delle province autonome sulla formazione, viene richiesto, nell'integrazione dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008, di prevedere anche delle forme di controllo sul rilascio degli attestati, nonché di verifica del rispetto della normativa in vigore. In particolare, la Conferenza dovrà prevedere forme di controllo da parte sia dei soggetti erogatori sia dei soggetti fruitori dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La tutela dei noleggiatori Importanti novità sono poi previste in relazione all'utilizzo di attrezzature a rischio, sia da parte del datore di lavoro che dei noleggiatori. Il datore di lavoro ha infatti l'obbligo, ai sensi del nuovo art. 73 D.Lgs. 81/2008, di procedere alla propria formazione e specifico addestramento in modo da avere adeguate conoscenze per il corretto utilizzo delle attrezzature stesse. Per determinate attrezzature vige l'obbligo di verifiche periodiche sulle loro condizioni in modo da permettere agli operatori di lavorare in sicurezza. I soggetti verificatori che siano abilitati a tali compiti ricoprono il ruolo in qualità di incaricati di pubblico servizio, rispondendo direttamente alla struttura pubblica territorialmente competente alla vigilanza. Il noleggiatore, in base al modificato art. 72 D.Lgs. 81/2008, durante il noleggio o la concessione ha l'obbligo di acquisire e conservare agli atti, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico. La manutenzione degli edifici scolastici In merito agli obblighi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro da parte delle amministrazioni che effettuano manutenzione e fornitura all'interno di edifici scolastici statali, si è prevista in sede di conversione l'integrazione dell'art. 18 D.Lgs. 81/2008, con l'assolvimento dei loro obblighi attraverso l'elaborazione congiunta con il dirigente scolastico del documento di valutazione dei rischi e, di conseguenza, della programmazione degli interventi necessari nei limiti delle risolse disponibili. Infine, sempre in conversione si è aggiornato l'art. 98 D.Lgs. 81/2008 contenente l'elenco delle lauree valide per ricoprire il ruolo di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori all'interno dei cantieri temporanei e mobili. La condivisione dei dati con l'INL Nell'ambito ispettivo sono stati introdotte sia la previsione della condivisione di notizie e dati da parte degli enti pubblici e privati e da parte della Guardia di Finanza con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. La condivisione ha lo scopo sia di orientare le azioni ispettive nei confronti delle aziende che evidenzino dei fattori di rischio inerenti la salute e la sicurezza oppure di lavoro irregolare o di omissioni contributive ed anche al fine di disporre rapidamente delle informazioni utili alla definizione delle pratiche in sede ispettiva. Inoltre, si prevede l'incremento del personale ispettivo nella Regione Sicilia, che sarà fornito con il trasferimento di personale qualificato e già in forza all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le novità per l'alternanza scuola lavoro Le ulteriori novità riguardano l'ambito scolastico. Da quando è stata avviata l'Alternanza scuola lavoro, oggi definita PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento), attraverso la quale si cerca di mettere in contatto il mondo della scuola con le aziende facendo vivere agli studenti attività esperienziali collegate al loro percorso formativo all'interno dei luoghi di lavoro, il numero degli infortuni mortali è stato notevole. Il Governo ha pertanto istituito un fondo a sostegno dei familiari delle vittime i cui infortuni siano avvenuti successivamente al primo gennaio 2018 occorsi durante le attività formative degli studenti delle scuole o degli istituti di ogni ordine e grado, compresi quelli privati e le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le università. Il fondo viene istituito presso il Ministero del Lavoro e quanto percepito è cumulabile con l'assegno una tantum erogato dall'INAIL. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero del lavoro dovrà indicare i requisiti e le modalità operative per accedere al fondo stesso. È previsto inoltre che le aziende che si iscrivano in maniera volontaria al Registro nazionale per l'alternanza, integrino il proprio documento di valutazione dei rischi con l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione mirate per gli studenti. Tale integrazione del DVR è consegnata all'istituzione scolastica e facente parte integrante della convenzione stessa. Ultima previsione inerente la sicurezza sul lavoro, riguarda l'ampliamento della tutela assicurativa per gli studenti ed il personale del sistema nazionale di istruzione e formazione attualmente per il solo anno scolastico ed accademico 2023-2024, al fine di valutarne l'impatto economico. L'assicurazione non riguarderà più soltanto le attività esperienziali, ma anche le attività di insegnamento-apprendimento. Il testo della legge di conversione conferma l'elencazione dei nuovi soggetti assicurati, sia insegnanti, che assistenti e personale tecnico-amministrativo, ausiliari che anche gli studenti delle scuole dall'infanzia, all'università, ma limitatamente agli eventi che si siano verificati all'interno dei locali di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali o loro pertinenze, o comunque avvenuti nello svolgimento di attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa. Per approfondire, iscriviti gratuitamente al webinar “Salute e sicurezza: le novità del Decreto Lavoro” del 13 luglio 2023 dalle ore 14,30 alle ore 16,30, a cura di Paola Martinucci e Martina Rigo.
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