La recente pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Lavoro, contiene al Capo II «Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi».
Che il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro necessiti di correzioni rotta è indubbio: sono lì a testimoniarlo i dati dell'Inail che mostrano come, vi sia stato nel I trimestre 2023 un aumento del numero di casi mortali e delle denunce di malattie professionali rispetto all'anno precedente. È tuttavia da discutere se le nuove misure di contrasto introdotte con carattere di urgenza siano proprio quelle di cui il sistema necessiterebbe.
Estesa la sorveglianza sanitaria?
Nello specifico, l'articolo 14 del nuovo decreto – entrato in vigore il 5 maggio scorso - apporta modifiche a vari articoli del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro, TUSL). Quella che potrebbe essere considerata la maggiore novità è la modifica al testo dell'art. 18, comma 1, lett. a) che, con riguardo agli obblighi del datore di lavoro e dirigenti, assume la seguente formulazione (in grassetto la novella):
«nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28»
L'interpretazione della norma così modificata ha acceso un dibattito tra gli addetti ai lavori relativamente alla portata che essa potrebbe avere.
In tanti, difatti, assumono che essa estenda i casi in cui è possibile sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori al di fuori dei casi in cui essa è espressamente imposta dalla normativa vigente (come indicato nel testo dell'art. 41 del TUSL). Va ricordato, infatti, che l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori vieta gli accertamenti da parte del datore di lavoro sull'idoneità del lavoratore dipendente e, in tal senso, la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa antinfortunistica costituisce una deroga a questo divieto generale. Pertanto, secondo molti, le intenzioni del legislatore sarebbero quelle di allargare la platea dei lavoratori “sorvegliabili”, ai casi in cui la valutazione del rischio ne evidenziasse la necessità, anche qualora il rischio in questione non fosse tra quelli per i quali le norme vigenti lo impongano (es. stress lavoro correlato, posture fisse incongrue, guida di veicoli aziendali, ecc.).
Altri sostengono, invece, che la norma intenda fare giustizia di un'incongruità del TUSL, quella che prevede che il datore di lavoro effettui la valutazione del rischio in collaborazione con il RSPP e il medico competente, ma quest'ultimo, come indicato nella precedente formulazione dell'articolo oggetto di modifica, venga nominato obbligatoriamente solo ove risulti necessaria la sorveglianza sanitaria (la cui decisione è a valle della valutazione dei rischi, determinando un ovvio cortocircuito normativo). Il nuovo testo, dunque, si limiterebbe a prevedere l'obbligo di nomina del medico competente preliminarmente alla valutazione dei rischi, in tutti i casi nei quali le lavorazioni dell'azienda espongano i lavoratori a rischi per la salute (es. videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, agenti chimici, fisici, ecc.) affinché apporti – come previsto dalla norma – le proprie competenze al processo di valutazione.
Vale la pena segnalare come due dossier e la relazione governativa che accompagnano il testo del Decreto lavoro non accennino alla sorveglianza sanitaria e contribuiscano a lasciare margini di interpretazione sul senso corretto da assegnare la norma. Si spera che tali questioni vengano risolte entro la conversione in legge del decreto, anche perché l'art. 18, comma 1, lett. a) è assistito da sanzione penale in caso di inosservanza.
La formazione del datore di lavoro per l'uso di attrezzature
Mantenendo l'attenzione sui nuovi obblighi a carico del datore di lavoro, viene introdotto l'obbligo anche per questi (già vigente nei confronti dei lavoratori) di sottoporsi a corsi di formazione nei casi in cui utilizzi personalmente attrezzature che richiedono conoscenze particolari. Il TUSL non contiene un elenco di quali siano tali attrezzature ma, certamente, esse non devono essere confuse con quelle contenute nell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, per le quali – peraltro – è già previsto che il datore di lavoro si abiliti all'impiego attraverso specifici corsi di formazione in caso ne faccia personalmente uso (es. PLE, macchine di movimento terra, carrelli elevatori, autogrù, ecc.). Dovrà pertanto essere il datore di lavoro stesso a “catalogare” tali attrezzature nell'ambito del processo di valutazione dei rischi. Si segnala che la mancata formazione costituisce una contravvenzione penale che prevede la pena dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.
I nuovi obblighi del medico competente
Ulteriori novità riguardano ancora il medico competente. In particolare, viene introdotto l'obbligo per questi, in occasione delle visite di assunzione, di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro. Il TUSL, infatti, già prevede che il datore di lavoro e i dirigenti informino il medico competente dell'eventualità di una cessazione del rapporto di lavoro con un proprio lavoratore. Il medico, a sua volta, in questi casi, dovrebbe rilasciare al lavoratore la cartella sanitaria e di rischio affinché questi, in assunzione presso altra azienda, possa fornirla al nuovo medico competente che, così, potrà meglio conoscere la sua storia sanitaria e tenerne conto ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità.
Viene altresì fornita la possibilità per il medico competente di comunicare al datore di lavoro il nominativo di un proprio sostituto in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni. Chiaramente anche il medico supplente dovrà possedere i requisiti per lo svolgimento dell'incarico di medico competente. La comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e indicare la tempistica di sostituzione.
Obblighi anche per i lavoratori autonomi
Ce n'è anche per i lavoratori autonomi, nei confronti dei quali viene esteso l'obbligo di utilizzare idonee opere previsionali (es. ponteggi) come previsto dalla normativa inerente i cantieri temporanei o mobili.
La norma interviene altresì su un aspetto riguardante i noleggiatori di macchine e attrezzature che dovranno acquisire, non più dai soli datori di lavoro, ma anche da privati e lavoratori autonomi, un'autocertificazione che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico. La disposizione acquisisce purtroppo un carattere meramente burocratico con questa modifica se si pensa che in precedenza era prevista l'acquisizione delle attestazioni relative a formazione e abilitazione.
Altre novità attengono i soggetti privati abilitati dello svolgimento di verifiche periodiche su attrezzatture di lavoro che acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e finiscono col rispondere direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
Il controllo sulla formazione
Infine, l'atteso Accordo della Conferenza Stato-Regioni in materia di formazione (che doveva essere emanato entro il 30 giugno 2022) viene integrato di altre finalità, prevedendo anche il monitoraggio sull'applicazione di quanto previsto dall'accordo stesso e il controllo sul corretto svolgimento dell'attività formativa e del rispetto della normativa di riferimento in materia di formazione.