Nel giorno della Festa dei Lavoratori il Consiglio dei Ministri ha approvato nuovo Decreto Lavoro (DL 48/2023), pubblicato poi nella GU 4 maggio 2023 n. 103. Tra le varie novità, vengono rafforzate le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e viene aggiornato il sistema di controlli ispettivi.
Le modifiche apportate al Testo Unico
Negli ultimi anni il D.Lgs 81/08 ha subito diverse modifiche, l'ultima in ordine di tempo è stata ad opera della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Ora, a distanza di meno di due anni, si interviene nuovamente apportando ulteriori modifiche normative che vanno ad incidere in maniera chirurgica sugli artt.: 18 – 21 – 25 – 37 – 71 – 72 – 73 – 87.
Il legislatore non ha certamente scelto a caso gli articoli da riformare visto che, le modifiche si innestano nel solco degli interventi apportati dalla citata Legge 215/2021.
Gli obblighi di datore e dirigente
Il primo articolo oggetto di modifiche è stato l'art. 18 del D.Lgs. 81/08 rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”.
Le modifiche vanno ad ampliare il campo di azione relativo alla figura del medico competente, i cui compiti non sono più relegati alla sola sorveglianza sanitaria prevista dal TUSL ma, si diversificano in relazione all'azienda, al tipo di lavorazioni eseguite attraverso una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa con l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati.
A questo punto i datori di lavoro sono obbligati ad una valutazione dei rischi sanitari come direbbero gli inglesi “taylor made” per ogni singola azienda o, addirittura, per la singola unità produttiva all'interno della stessa azienda poiché, i rischi di un lavoratore addetto al reparto verniciatura non possono essere certamente gli stessi di un lavoratore esposto ad agenti chimici o alle radiazioni.
Tutela dei lavori di opere edili
Il secondo articolo oggetto di modifiche è l'art. 21 del D.Lgs. 81/08 rubricato “Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi”.
Le modifiche hanno comportato l'aggiunta alla fine del comma 1, lettera a) del seguente periodo: “nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”.
La vecchia formulazione dell'articolo 21 nella nozione di lavoratore soggetto alle tutele del D.Lgs. 81/08 inseriva qualunque soggetto svolgesse un'attività lavorativa indipendentemente dalla tipologia contrattuale con particolare riferimento ai lavoratori autonomi, i componenti delle imprese familiari, i piccoli imprenditori ed i soci delle società semplici, ovvero quei soggetti che per la natura contrattuale adottata potevano avere minori garanzie in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
La nuova formulazione della lett. a) alle precedenti tutele previste dal titolo III, ovvero l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali aggiunge le tutele del titolo IV avente ad oggetto i cantieri temporanei o mobili inserendo tutti i lavori aventi ad oggetto opere edili.
Anche l'inserimento del titolo IV nella nuova formulazione dell'art. 21 si innesta nel solco delle modifiche inserite con la Legge 215/2021, difatti il legislatore ben conscio che la maggior parte degli infortuni sul lavoro si verificano nell'ambito dell'edilizia e, soprattutto che oltre il 90% delle imprese edili sottoposte a controllo nell'ultimo biennio hanno mostrato serie criticità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è intervenuto a tutela dei lavoratori autonomi o familiari ritenendoli particolarmente esposti agli infortuni proprio in ragione della natura dei loro contratti di lavoro.
Nuovi compiti del medico competente
L'art. 25 rubricato “Obblighi del medico competente” è uno di quelli che ha subito le modifiche più corpose.
Nella formulazione originaria l'articolo elenca analiticamente tutti i compiti che il medico competente deve svolgere in azienda.
La riforma ha interessato il comma 1, lett. e) – n) con l'inserimento delle nuove lett. ebis) e nbis) le quali recitano testualmente:
ebis): “in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità”;
nbis): “in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, (il medico competente n.d.a.) comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”.
Con la riforma del presente articolo la figura del medico competente assume finalmente un ruolo centrale nell'ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Prima della pandemia il medico competente era colui che si vedeva in azienda per le visite di ruotine annuali avendo un ruolo marginale e circoscritto a tale adempimento.
In realtà con l'avvento del Covid ci si è finalmente resi conto del ruolo centrale del medico competente e la sua figura è stata rivalutata.
Il legislatore, ben conscio di quanto innanzi esposto, con la riforma degli artt. 18 e 25 ha voluto evidenziare l'importanza della figura del medico competente ampliando i suoi compiti e, le relative responsabilità, e soprattutto, colmando un vuoto normativo con l'inserimento all'interno dell'art. 25, comma 1, delle lett. ebis), e nbis).
Con la prima si è voluto creare un vero e proprio fascicolo sanitario del lavoratore che, nel caso in cui nel corso della sua attività lavorativa dovesse cambiare lavoro, circostanza oramai all'ordine del giorno, all'atto della nuova assunzione e della relativa visita medica verrà richiesto, dal medico competente, al precedente datore di lavoro al fine di valutare il nuovo giudizio di idoneità per le mansioni assegnate.
Invece con l'inserimento della lett. nbis), nell'ottica del nuovo ruolo centrale assegnato al medico competente si è stabilito che in caso di sua assenza prolungata deve comunicare il nominativo di un sostituto, come del resto avviene per i medici di base, al fine di assicurare una continuità assistenziale sui luoghi di lavoro.
Formazione sulla sicurezza
Il quarto articolo oggetto di modifiche è l'art. 37 del D.Lgs. 81/08 rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.
L'oggetto della modifica ha interessato il comma 2, che regola la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione (…) Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire.
In particolare, alla lett. b) che prevedeva l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa è stata aggiunta la nuova lett. bbis) la quale recita:
“bbis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.
L'intenzione del legislatore è quella di puntare in maniera decisa sulla formazione dei lavoratori perché un lavoratore formato ed informato dei rischi connessi al proprio lavoro ha meno possibilità di infortunarsi.
La Legge 215/2021 sempre nell'art. 37, comma 7, ha stabilito che anche il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un'adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.
L'ulteriore riforma dell'art. 37 con l'inserimento al comma 2 lett. “bbis) assegna alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il compito di monitorare l'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Ben venga un'attività di controllo sulle modalità di erogazione dei corsi e sul controllo del corretto svolgimento degli stessi ma, si nutrono forti dubbi sul reale capacità in capo alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di eseguire quanto indicato nella norma, anche se, a distanza di quasi un anno dal termine del 30 giugno 2022 ancora non è stato adottato un accordo nel quale provvedere l'accorpamento, la rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del precedente decreto in materia di formazione, né tantomeno sono state emanate le linee guida per la formazione dei datori di lavoro.
Di conseguenza si nutre una forte sfiducia nell'operato della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in relazione ai nuovi e più ampi compiti di cui dovrà occuparsi.
Le verifiche periodiche delle attrezzature
Il quinto articolo oggetto di modifiche è l'art. 71 del D.Lgs. 81/08 rubricato “Obblighi del datore di lavoro” è stato riformato nella parte che prevede le verifiche periodiche delle attrezzature cui il datore di lavoro deve provvedere.
In particolare è stato modificato il solo comma 12 del predetto articolo il quale conferisce ai soggetti privati abilitati ai controlli la qualifica di incaricati di pubblico servizio ed a seguito della modifica risponderanno direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente e non più alla struttura pubblica titolare della funzione, come prevista dalla precedente formulazione.
Obblighi dei noleggiatori e concedenti in uso
L' articolo 72 rubricato “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso” è inserito nel Titolo III uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale - Capo I Uso delle attrezzature di lavoro del D.Lgs. 81/08.
La riforma ha interessato il comma 2 del predetto articolo che è stato sostituito con il presente:
“Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all'utilizzo”.
Lo scopo della novella normativa è quello di far sì che il soggetto che noleggia o, prende in concessione d'uso un'attrezzatura, deve consegnare al noleggiatore un'autocertificazione, che quest'ultimo è obbligato a conservare per l'intero periodo della concessione del mezzo o dell'attrezzatura, con quale attesta l'avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati all'utilizzo, formazione ed addestramento che devono essere espletati conformemente alle disposizioni del presente Titolo III del D.Lgs. 81/08.
La formazione del datore di lavoro
La novella al presente articolo ha riguardato l'inserimento dopo il comma 4 del nuovo comma 4bis il quale recita:
“il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”.
Anche la presente modifica è una logica conseguenza delle novità normative introdotte con la Legge 215/2021 ed in particolare la parte riguardante formazione del datore di lavoro.
Di conseguenza, se il datore di lavoro, come è logico che sia, deve seguire dei corsi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro il logico corollario e che lo stesso deve fare allorquando fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari in ottemperanza al disposto normativo di cui all'art. 71, comma 7.
Sanzioni per il datore di lavoro
l'ultimo articolo oggetto di modifiche è il comma 2. lett. c) l'art. 87 “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”.
Al predetto articolo alla lett. c) è stato aggiunto il richiamo all'art. 73, comma 4bis che prevede le sanzioni da irrogare al datore di lavoro che non ottempera il disposto normativo previsto dal precedente articolo innanzi commentato.