In caso di scissione parziale proporzionale, il credito IRAP della società scissa deve essere ripartito tra le beneficiarie della scissione in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite alle medesime. Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 4 luglio 2023 n. 368.
Nel caso esaminato la società Alfa ha effettuato una scissione parziale di due rami aziendali a favore delle società beneficiarie Beta e Gamma. In questo contesto un credito IRAP maturato dalla scissa non è stato oggetto di assegnazione, tale per cui la società Alfa ritiene che lo stesso dovrebbe rimanere nella sua disponibilità.
Con riferimento a quanto sopra, in via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 173, comma 4, del TUIR, dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni soggettive riferibili alla società scissa (da intendersi come ogni situazione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa. In tal senso si veda: Ris. AE 19 marzo 2002 n. 91/E):
1) in caso di scissione parziale, sono attribuite alla stessa società scissa ed alle società beneficiarie, in proporzione delle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite ovvero rimaste in capo alla scissa. A titolo esemplificativo sono tali:
le perdite fiscali, le eccedenze ACE e gli interessi passivi (risposta interpello 2 marzo 2021 n. 129);
le plusvalenze rateizzate (articolo 86, c. 4, TUIR);
le indennità derivanti da risarcimento assicurativo rateizzate (articolo 88, c. 2, TUIR);
le plusvalenze sulla cessione di azioni proprie rateizzate (art. 82 TUIR);
le spese di rappresentanza rateizzate (art. 108, c. 2, TUIR);
2) se connesse specificamente agli elementi del patrimonio scisso: seguono tali elementi presso i rispettivi titolari. A titolo esemplificativo, sono esempi connessione specifica:
l'affrancamento derogatorio di una partecipazione iscritta nel consolidato, che segue la partecipazione stessa;
la durata del possesso delle partecipazioni esenti ai sensi dell'articolo 87 del TUIR;
l'imponibilità, nell'esercizio in cui sono percepiti, dei dividendi deliberati, ma non ancora corrisposti dalla società partecipata (articolo 89, c. 2, TUIR): la connessione è con il relativo credito;
la deducibilità nell'esercizio di pagamento dei compensi agli amministratori (art. 95, c. 5, TUIR) non corrisposti nell'esercizio di competenza (la connessione è con i relativi debiti verso gli amministratori);
la deducibilità nell'esercizio di pagamento, se diverso da quello di competenza, delle imposte (art. 99, c. 1, TUIR): la connessione è con il relativo debito;
la deducibilità nell'esercizio di pagamento, se diverso da quello di competenza, dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria (articolo 99, comma 3): la connessione è con il relativo debito.
La posizione delle Entrate
Nel caso specifico l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tra le posizioni soggettive trasferibili alle società beneficiarie devono farsi rientrare anche i crediti di imposta generati dall'applicazione della normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa (tra cui rientrano le eccedenze d'imposta derivanti da maggiori versamenti operati in relazione alle dichiarazioni precedenti). Pertanto, secondo l'Agenzia, il credito IRAP della scissa rappresenta una “posizione soggettiva” che, non presentando una connessione (specifica o per insiemi) con elementi del patrimonio scisso, deve essere ripartito tra la società scissa e le società beneficiarie ai sensi dell'art. 173, c. 4, del TUIR, ovvero in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite.