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mercoledì 05/07/2023 • 06:05

Speciali Emendamenti ai primi tredici articoli

Riforma fiscale: le novità dopo l’esame in Commissione Finanze

Dal 20 al 29 giugno 2023, la Commissione Finanze della Camera ha approvato gli emendamenti ai primi tredici articoli del disegno di legge, che contengono le disposizioni sostanziali sulla struttura di tutti i tributi.

di Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista, Rappresentante ANTI alla CFE

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  • Tempo di lettura 4 min.
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La corsa contro il tempo del disegno di legge delega per la riforma tributaria è entrata nella stagione estiva. La Commissione Finanze della Camera, alla quale è stato presentato il disegno di legge 1038, ha concluso alla fine di giugno l'esame delle disposizioni sostanziali della proposta governativa, sino all'articolo 13. Quelli che seguono riguardano i procedimenti, sicuramente importanti in quanto attengono ai rapporti con il contribuente, all'accertamento, alla riscossione, al contenzioso e alle sanzioni. Infine, troveremo qui le importanti norme sui testi unici e la codificazione.

Gli emendamenti significativi

Vediamo ora alcune tra le puntualizzazioni più interessanti, che non scalfiscono la genericità di molte parti della delega, mettendo a rischio la liceità dei decreti legislativi, che saranno le norme vincolanti sia per i contribuenti che per l'amministrazione finanziaria. Ad esempio, cosa vuol dire in concreto, il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera a): “aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e riduzione del carico fiscale, anche al fine di sostenere le famiglie, i lavoratori e le imprese”?

Poco cambia se quando si parla di “famiglie” viene aggiunto “in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità”. Idem all'articolo 5, con il sistema delle aliquote e degli oneri che dovrà tener conto “dei costi sostenuti per la crescita dei figli”. Pure qui si aggiunge giustamente una considerazione per la disabilità, ma nulla cambia nella genericità della delega.

In materia societaria un emendamento sulla fiscalità della liquidazione ricalca la disciplina vigente dell'articolo 182 del TUIR.

Il problema è piuttosto nella necessità di riscrittura di OIC 5, che prescrive una rilevazione immediata delle differenze stimate da liquidazione, con l'iscrizione del fondo per le spese relative.

L'emendamento punta solo alla definitività dei risultati rispetto al ricalcolo finale se la liquidazione rimane nei tre (soggetti IRPEF) o cinque anni (soggetti IRES).

Passiamo ora in rassegna alcuni emendamenti significativi:

  • le organizzazioni sindacali si aggiungono a quelle professionali per l'analisi delle proposte di decreti legislativi;
  • si prevede l'introduzione della tassazione sostitutiva di tredicesime e anche di premi di produttività;
  • la residenza fiscale sarà valutata anche in funzione dello smart working;
  • la possibilità di versamento degli acconti IRPEF a rate per imprese individuali e lavoratori autonomi;
  • l'introduzione di una minimum tax per le imprese multinazionali;
  • i redditi di natura finanziaria saranno considerati per valutare la posizione complessiva del contribuente;
  • saranno incentivate le assicurazioni contro i grandi rischi;
  • si prevede di adottare misure per trattenere in Italia gli studenti ivi formati, anche razionalizzando gli incentivi per gli impatriati;
  • torna l'“intento speculativo” per i collezionisti di opere d'arte, nozione prevista dalla delega del 1971 anche per il capital-gain finanziario, che dovette prima essere declinata con il tempo di possesso (come tuttora per il capital gain immobiliare), per essere poi abolita (tassazione in ogni caso per i redditi finanziari, nessuna tassazione per i collezionisti privati di opere d'arte);
  • sarà vietata la vendita a distanza di sigarette e prodotti di fumo, anche dall'estero (chi controlla?);
  • si prevedono novità in materia di IRAP, IMU e bollo auto.

Le norme sull'IVA

Riguardo le norme sull'IVA, contenute nell'articolo 7, nessun componente della Commissione ha proposto un qualsivoglia emendamento.

Segno che l'IVA, nonostante la sua rilevanza (oggi è il secondo in termini di incasso, appena dopo l'IRPEF), non è un tributo particolarmente conosciuto nei suoi meccanismi applicativi, solo apparentemente semplici, e comunque è un'imposta le cui regole sostanziali sono di natura sovraordinata europea. Sicuramente occorre mettere mano a quel vestito di Arlecchino che è il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che mostra tutte le toppe dei suoi cinquant'anni, durante i quali abbiamo trascurato il recepimento di non poche norme, comprese quelle della sesta direttiva del 1977.

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