La proroga
È fissata al 30 giugno 2023 la data di scadenza per fruire della proroga (art. 5 comma 2 – bis del DL n. 34/2019) dei regimi di favore relativi ai cc.dd impatriati (art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015) ed ai ricercatori e docenti (art. 44 DL n. 78/2010), consistente nel versamento di un onere, pari al 10%, dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia nel 2022 (nel caso in cui il beneficiario abbia almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o sia diventato proprietario di almeno una casa in Italia, dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne divenga proprietario entro 18 mesi dall'esercizio dell'opzione; art. 16, comma 3 – bis del D. Lgs. n. 147/2015 e art. 1 comma 763 L. n. 234/2021).
La percentuale è ridotta al 5% dei redditi in presenza di almeno tre figli minorenni ed il possesso di almeno un'abitazione in Italia (detti requisiti devono sussistere congiuntamente).
Gli impatriati ed i docenti ed i ricercatori possono esercitare l'opzione mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione, rispettivamente, dei 5 anni ovvero dei 6 anni di fruizione dell'agevolazione (cfr. art. 44, comma 3 DL n. 78/2010).
Gli impatriati ed i docenti e ricercatori che esercitano un'attività di lavoro autonomo comunicano l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento degli importi del 10% o del 5% dei redditi di lavoro agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione.
Per entrambi i regimi, la proroga riguarda soggetti iscritti all'AIRE o cittadini di Stati UE che abbiano trasferito la residenza prima del 2020 e risultino essere fruitori dell'agevolazione al 31 dicembre 2019 (art. 5, rispettivamente commi 2 – bis e 5 – ter del DL n. 34/2019).
Il calcolo
Per quanto riguarda gli impatriati, dette percentuali devono essere calcolate sul 100% dei redditi di cui sopra (e non sulla parte di reddito riferibile alla quota agevolata), prodotti nel periodo di imposta precedente a quello in cui si esercita l'opzione.
Per quanto riguarda il regime dei docenti e dei ricercatori, il reddito sul quale calcolare l'onere è costituito dai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia ancorché non agevolati ai sensi del medesimo art. 44 DL n. 78/2010 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione (Circ. 25 maggio 2022 AE n. 17/E).
L'effetto della proroga è quello di continuare a fruire, per ulteriori 5 periodi di imposta, di una tassazione nella misura del 50% del reddito imponibile (nell'ipotesi di un figlio minorenne e di quella del possesso di un'abitazione); diversamente, nell'ipotesi di 3 figli minorenni e del possesso di un'abitazione, il 10% dei redditi di cui sopra concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 16, comma 3 – bis del D. Lgs. n. 147/2015).
Per quanto riguarda il regime di cui al DL n. 78/2010, la proroga comporta l'esclusione dall'ammontare imponibile del reddito di lavoro dipendente (o autonomo), pari al 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori.
Circa la durata, il regime per i docenti ed i ricercatori può essere prorogato fino a 8 (nel caso di un figlio minorenne a carico e del possesso dell'abitazione nel territorio dello Stato), 11 (nel caso di 2 figli minorenni) e 13 (nel caso di 3 figli minorenni a carico) periodi di imposta complessivi (art. 44 comma 3 – ter del DL n. 78/2010 e art. 5, comma 5 – ter DL n. 34/2019; Circ. AE 25 maggio 2022 AE n. 17/E, § 2).
I docenti e ricercatori che hanno esercitato l'opzione possono fruire del regime agevolato per gli ulteriori periodi d'imposta nei quali mantengono la residenza fiscale in Italia, perdendo la possibilità di applicare il regime di favore a partire dal periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito (Circ. 25 maggio 2022 AE n. 17/E).
Gli adempimenti
Il versamento va effettuato in un'unica soluzione, senza possibilità di compensazione, mediante F24 Elide (con codice tributo “1860” se si versa il 10% ovvero “1861” se si versa il 5%, per i docenti ed i ricercatori occorre inserire rispettivamente i codici “1880” e “1881”), l'anno di prima fruizione dei benefici ed eventualmente il codice fiscale del datore di lavoro cui verrà presentata la richiesta.
La scadenza del 30 giugno è tassativa (da ultimo risposta all'interpello AE 6 marzo 2023 n. 223): ciò vuol dire che l'omesso versamento pregiudica la fruizione ulteriore del beneficio e non può essere sanato con ravvedimento operoso (Risposta AE 12 luglio 2022, nn. 371 e 372). Nell'ipotesi in cui sia stato tempestivamente versato un importo errato, la fruizione del regime sarebbe preclusa, ma vi sarebbe la possibilità, per il contribuente, di chiedere a rimborso la somma versata (Risp. AE 18 luglio 2022 n. 383).
I soggetti esclusi
Sono esclusi dalla possibilità di esercitare l'opzione per la proroga coloro che, pur se beneficiari al 31 dicembre 2019 del regime agevolato, rientrino in una delle seguenti categorie:
i soggetti che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019;
i cittadini italiani non iscritti all'AIRE (art. 1, comma 50, L. 178/2020; Risp. interpello AE 3 giugno 2022, n. 321);
i cittadini extracomunitari (art. 1, comma 50, L. 178/2020; Risp. Interpello AE 3 giugno 2022, n. 321).