Assegno di inclusione
Ai beneficiari dell'Assegno di inclusione, il cui debutto è previsto per il 1° gennaio 2024, si aggiungono i componenti del nucleo familiare in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Un emendamento approvato modifica la scala di equivalenza prevista all'art. 2 inserendo l'incremento di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale, inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione; è previsto, inoltre, un incremento dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alle lettere b), e) e f) del richiamato articolo.
La nuova lettera b-bis) introdotta al comma 6, stabilisce che i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.
L'art. 6, comma 5 prescrive l'adesione volontaria di soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.
Nell'ambito dei percorsi personalizzati, è previsto l'impegno a partecipare a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Si sottolinea che tali attività sono a titolo gratuito e non assimilabili a prestazioni di lavoro subordinato o parasubordinato e, in ogni caso, non danno luogo all'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni interessate. La partecipazione ad attività di volontariato presso Enti del Terzo Settore nel comune di residenza è considerata equivalente alla partecipazione ai menzionati percorsi.
I soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro e beneficiari dell'Assegno di inclusione sono tenuti a partecipare ad attività formative ovvero di politica attiva definite nel progetto di inclusione sociale e potranno essere convocati tramite la piattaforma SIISL (art. 5) o con modalità alternative, tra cui messaggi telefonici o di posta elettronica, definite con accordo in sede di Conferenza unificata.
Offerta di lavoro
Riguardo all'offerta di lavoro rivolta ai componenti del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, la lettera d) dell'art. 9, comma 1, viene integrata prevedendo tra le caratteristiche dell'offerta un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Tra le novità rileviamo l'inserimento dell'art. 1-bis con cui si stabilisce che esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non opera la disposizione che prevede l'obbligo di accettare l'offerta di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza su tutto il territorio nazionale.
Supporto per formazione e lavoro
Potranno accedere al Supporto per la formazione e il lavoro i componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate anche non essendo obbligati, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza. Ricordiamo che tale strumento è istituito dal 1° settembre 2023 e consiste in una misura a favore dei soggetti abili al lavoro che non possono richiedere l'Assegno di inclusione che rispondano a precisi requisiti, tra cui l'obbligo di frequentare percorsi di formazione, informazione e riqualificazione professionale.
Proroga dello smart working
Sulla scia degli analoghi provvedimenti precedenti (art. 1, c. 306, Legge 197/2022 e Legge 14/2023 di conversione del DL 198/2022) per lavoratori fragili e genitori di figli under 14 del settore privato, con la conversione del Decreto Lavoro arriva la proroga al 31 dicembre 2023 (per i soli lavoratori fragili della PA fino al 30 settembre) relativa alla possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche mediante l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza decurtazione della retribuzione e salvo disposizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Contratto a termine
Con un'ulteriore modifica all'art. 19 D. Lgs. 81/2015, il comma 4 ora estende anche ai casi di rinnovo di un contratto a termine, la possibilità di evitare le causali se non eccede i 12 mesi. Nella versione originaria della norma tale facoltà era prevista esclusivamente per le proroghe.
La modifica si estende all'art. 21, comma 01 il quale ora prevede che il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 (causali).
Le nuove disposizioni chiariscono i criteri per il computo dei 12 mesi previsti dall'articolo 19, specificando che si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (5 maggio 2023).
Le modifiche riguardano anche l'art. 31 (somministrazione di lavoro), il quale ora prevede, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, l'esclusione dei lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato, dal numero dei lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da calcolarsi nel limite del 20% di quelli a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto, .
È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di disoccupati che godano di trattamenti di disoccupazione non agricola da almeno sei mesi o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (numeri 4) e 99) dell'art. 2 Reg. UE 651/2014 come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali).
Detassazione lavoro notturno e festivo nelle strutture turistico-alberghiere
Durante l'iter di conversione il Decreto in esame si arricchisce di una nuova disposizione che prevede l'erogazione di un trattamento integrativo speciale nella misura del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 dai lavoratori del settore privato nel comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.
Il trattamento non concorre alla formazione del reddito e spetta ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2022. Per il riconoscimento del trattamento il lavoratore deve produrre una richiesta scritta al datore di lavoro, indicando l'ammontare del reddito conseguito nell'anno 2022. Il datore di lavoro recupera gli importi corrisposti mediante compensazione con le altre somme dovute per imposte e contributi.
Fringe benefit
Non subisce modifiche l'incremento a 3.000 euro previsto dall'art. 40 per i lavoratori dipendenti con figli a carico ma è stato chiarito che la non imponibilità riguarda sia l'aspetto fiscale che quello contributivo.
Modifiche al differenziale retributivo per gli ETS e le imprese sociali
Ricordiamo che per evitare ipotesi di sperequazione retributiva, l'art. 16, c. 1 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ha previsto che i lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello indicato nei contratti collettivi di cui all'art. 51 D.Lgs. 81/2015 e che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La modifica ora prevede che in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 (quindi non più con esclusivo riferimento alle attività indicate nelle lettere b), g) o h) come previsto inizialmente) il rapporto è stabilito in uno a dodici. Il riferimento alle lettere b), g) o h) viene espunto anche dall'art. 8 del Codice (clausola di salvezza).
Medico competente
In occasione della visita medica preventiva o preassuntiva di cui all'articolo 41 (sorveglianza sanitaria), il medico competente è tenuto a chiedere l'esibizione della copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.
Ricalcolo posizione previdenziale e stralcio debiti contributivi
I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS (artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli e professionisti iscritti alla Gestione Separata) per i quali sono stati annullati i debiti contributivi per effetto della misura di stralcio automatico prevista dall'art. 1, c. 222, Legge 197/2022) possono chiedere il riconteggio dei contributi cancellati, effettuando il versamento in un'unica soluzione o in rate mensili di pari importo entro il 31 dicembre 2023. La misura tutela le categorie menzionate dalle ricadute negative sulla loro posizione previdenziale, tenuto conto che per tali lavoratori l'accredito contributivo è subordinato al versamento dei contributi dovuti. L'INPS provvederà a comunicare le modalità e i tempi di presentazione dell'apposita domanda. La disposizione si applica anche a quei soggetti che hanno utilizzato l'analoga misura prevista dall'art. 4 DL 119/2018 conv. in Legge 136/2018.