lunedì 19/06/2023 • 06:00
Il Decreto Lavoro è in fase di conversione in legge e sono molti gli emendamenti già approvati. Novità per l'assegno di inclusione: verrà ampliata la platea dei potenziali destinatari aggiungendo anche dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla PA.
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Come è noto, dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza, sarà l'Assegno di Inclusione lo strumento per sostenere le famiglie a rischio di povertà e di esclusione sociale.
La prima richiesta dell'Assegno di inclusione avrà sempre una durata di 18 mesi rinnovabili per ulteriori 12, ma dopo un mese di stop. La sospensione di un mese andrà fatta per ugni ulteriore periodo rinnovato.
I beneficiari dell'Assegno di inclusione
L'Assegno di Inclusione è rivolto a una platea diversa da quella a cui eravamo abituati con il reddito di cittadinanza.
In particolare, per poter beneficiare dell'Assegno di inclusione è necessario che all'interno del nucleo familiare vi sia almeno un componente con ridotte capacità lavorative.
Nella versione originaria del decreto lavoro, al comma 1 dell'articolo 2 veniva specificato che per poter ottenere il beneficio doveva esserci: “almeno un componente con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, o minorenne o con almeno sessant'anni di età”.
Il nuovo comma 2 del Decreto Lavoro in corso di conversione, amplierà, seppur di poco, la platea dei potenziali destinatari aggiungendo anche dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Resta, pertanto, l'impianto originario che limita l'accesso all'Assegno a specifici nuclei familiari caratterizzati da un reale rischio di esclusione sociale, individuando altre categorie di soggetti svantaggiati.
Tra le novità occorre evidenziare che viene adesso previsto che i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE. Si tratta, questa, di un'integrazione all'attuale articolo 2 con l'aggiunta di un nuovo comma 6 lettera b bis.
I requisiti
Con riferimento ai requisiti restano invariati quelli relativi:
Segnaliamo, invece, una variazione dei parametri della scala di equivalenza che caratterizzano il nucleo.
Tale parametro è pari a 1 per il singolo nucleo ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come appresso indicato:
Oltre alla novità del punto d), in fase di conversione dovrebbe essere anche previsto che:” Il parametro della scala di equivalenza è ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alle lettere b), e), f)”.
Continuano a restare esclusi dal conteggio nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico o che perdano il requisito della residenza.
Come fare domanda
La domanda per ottenere l'Assegno di inclusione che nella versione del 4 maggio 2023 del Decreto Lavoro era possibile soltanto attraverso il sito dell'INPS in modalità telematiche, in fase di conversione in Legge dovrebbe essere prevista anche la possibilità di rivolgersi ai CAF, previa la stipula di una apposita convenzione nei limiti, però, delle risorse economiche attualmente disponibili.
Nessuna novità, invece, sul valore dell'Assegno di inclusione che resta pari a €500,00 mensili, innalzato a €630 mensili nel caso il nucleo familiare composto da soggetti di età pari o superiore a 67 anni. A questi importi si aggiungerà la quota di affitto pari a un massimo di €3360,00 annui, ovvero €1600,00 annui nel caso il nucleo familiare composto da soggetti di età pari o superiore a 67 anni.
Le offerte di lavoro e la compatibilità con l'Assegno di Inclusione
Ricordiamo che è obbligatorio, per gli occupabili, l'adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
In particolare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del Decreto Lavoro si dispone che: ”Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché' alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura”.
Sono, però, le caratteristiche dell'offerta di lavoro che sembra stiano subendo delle variazioni in fase di conversione.
Nello specifico, le caratteristiche dell'offerta di lavoro a cui il percettore dell'assegno non potrà rinunciare sono le seguenti caratteristiche:
Al punto d) verrà aggiunto, in alternativa alla distanza di 80km anche il requisito del tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro che dovrà essere contenuto in 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Resta, comunque, previsto che se l'offerta di lavoro dovesse riguardare un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di Inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione.
Gli incentivi
Lo schema di incentivazione previsto da Decreto Lavoro non subisce particolari modifiche, resta, infatti, immutata la possibilità per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, di fruire per un periodo massimo di dodici mesi, dell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
In fase di conversione viene, però, specificato che l'incentivo spetta per ciascun lavoratore assunto.
Il dubbio era sorto nei primi giorni dalla pubblicazione del Decreto Lavoro quando si temeva che il limite di 8000,00 euro su base annua fosse il massimo fruibile a prescindere dal numero dei lavoratori assunti.
Stessa precisazione viene anche fatta per l'incentivo in caso di assunzioni a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per le quali è riconosciuto per ogni lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
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Il Decreto Lavoro, nelle more dell'introduzione dell'Assegno di inclusione, ha previsto specifiche attività di controllo e sanzioni al fine di contrastarne la fruizione fraudolenta.
Francesca Bicicchi
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