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lunedì 19/06/2023 • 06:00

Speciali Emendamenti al Decreto Lavoro

Assegno di inclusione: ampliata la platea dei beneficiari

Il Decreto Lavoro è in fase di conversione in legge e sono molti gli emendamenti già approvati. Novità per l'assegno di inclusione: verrà ampliata la platea dei potenziali destinatari aggiungendo anche dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla PA.

di Michele Costa - Consulente del lavoro

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Come è noto, dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza, sarà l'Assegno di Inclusione lo strumento per sostenere le famiglie a rischio di povertà e di esclusione sociale.

La prima richiesta dell'Assegno di inclusione avrà sempre una durata di 18 mesi rinnovabili per ulteriori 12, ma dopo un mese di stop. La sospensione di un mese andrà fatta per ugni ulteriore periodo rinnovato.

I beneficiari dell'Assegno di inclusione

L'Assegno di Inclusione è rivolto a una platea diversa da quella a cui eravamo abituati con il reddito di cittadinanza.

In particolare, per poter beneficiare dell'Assegno di inclusione è necessario che all'interno del nucleo familiare vi sia almeno un componente con ridotte capacità lavorative.

Nella versione originaria del decreto lavoro, al comma 1 dell'articolo 2 veniva specificato che per poter ottenere il beneficio doveva esserci: “almeno un componente con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, o minorenne o con almeno sessant'anni di età”.

Il nuovo comma 2 del Decreto Lavoro in corso di conversione, amplierà, seppur di poco, la platea dei potenziali destinatari aggiungendo anche dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Resta, pertanto, l'impianto originario che limita l'accesso all'Assegno a specifici nuclei familiari caratterizzati da un reale rischio di esclusione sociale, individuando altre categorie di soggetti svantaggiati.

Tra le novità occorre evidenziare che viene adesso previsto che i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE. Si tratta, questa, di un'integrazione all'attuale articolo 2 con l'aggiunta di un nuovo comma 6 lettera b bis.

I requisiti

Con riferimento ai requisiti restano invariati quelli relativi:

  1. la cittadinanza, la residenza e il soggiorno;
  2. i limiti reddituali;
  3. in merito al godimento di beni durevoli.

Segnaliamo, invece, una variazione dei parametri della scala di equivalenza che caratterizzano il nucleo.

Tale parametro è pari a 1 per il singolo nucleo ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come appresso indicato:

  1. 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente
  2. 0,4 per un componente familiare maggiorenne con carichi di cura;
  3. 0,4 per soggetti con età pari o maggiore di 60 anni
  4. 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio psico sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pubblica Amministrazione
  5. 0,15 per ciascun minore di età fino ai primi due (per il RDC il valore era 0,2 per ogni figlio minorenne)
  6. 0,10 per ulteriori minori oltre ai primi due.

Oltre alla novità del punto d), in fase di conversione dovrebbe essere anche previsto che:” Il parametro della scala di equivalenza è ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alle lettere b), e), f)”.

Continuano a restare esclusi dal conteggio nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico o che perdano il requisito della residenza.

Come fare domanda

La domanda per ottenere l'Assegno di inclusione che nella versione del 4 maggio 2023 del Decreto Lavoro era possibile soltanto attraverso il sito dell'INPS in modalità telematiche, in fase di conversione in Legge dovrebbe essere prevista anche la possibilità di rivolgersi ai CAF, previa la stipula di una apposita convenzione nei limiti, però, delle risorse economiche attualmente disponibili.

Nessuna novità, invece, sul valore dell'Assegno di inclusione che resta pari a €500,00 mensili, innalzato a €630 mensili nel caso il nucleo familiare composto da soggetti di età pari o superiore a 67 anni. A questi importi si aggiungerà la quota di affitto pari a un massimo di €3360,00 annui, ovvero €1600,00 annui nel caso il nucleo familiare composto da soggetti di età pari o superiore a 67 anni.

Le offerte di lavoro e la compatibilità con l'Assegno di Inclusione

Ricordiamo che è obbligatorio, per gli occupabili, l'adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

In particolare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del Decreto Lavoro si dispone che: ”Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro,  nonché'  alle  misure  di politica attiva, comunque denominate,  individuate  nel  progetto  di inclusione sociale e  lavorativa  di  cui  al  presente  articolo,  i componenti del  nucleo  familiare,  maggiorenni,  che  esercitano  la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti  un regolare corso di studi, e che  non  abbiano  carichi  di  cura”.

Sono, però, le caratteristiche dell'offerta di lavoro che sembra stiano subendo delle variazioni in fase di conversione.

Nello specifico, le caratteristiche dell'offerta di lavoro a cui il percettore dell'assegno non potrà rinunciare sono le seguenti caratteristiche:

  1. rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'intero territorio nazionale;
  2. rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al sessanta per cento dell'orario a tempo pieno;
  3. la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  4. si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto

Al punto d) verrà aggiunto, in alternativa alla distanza di 80km anche il requisito del tempo necessario per raggiungere il luogo di lavoro che dovrà essere contenuto in 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Resta, comunque, previsto che se l'offerta di lavoro dovesse riguardare un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di Inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione.

Gli incentivi

Lo schema di incentivazione previsto da Decreto Lavoro non subisce particolari modifiche, resta, infatti, immutata la possibilità per i  datori  di  lavoro  privati  che  assumono  i   beneficiari dell'Assegno di inclusione con  contratto  di  lavoro  subordinato  a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto  di apprendistato, di fruire per  un  periodo  massimo  di  dodici mesi, dell'esonero dal versamento del  100  per  cento  dei  complessivi contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti  all'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  nel  limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua,  riparametrato  e applicato su base mensile.

In fase di conversione viene, però, specificato che l'incentivo spetta per ciascun lavoratore assunto.

Il dubbio era sorto nei primi giorni dalla pubblicazione del Decreto Lavoro quando si temeva che il limite di 8000,00 euro su base annua fosse il massimo fruibile a prescindere dal numero dei lavoratori assunti.

Stessa precisazione viene anche fatta per l'incentivo in caso di assunzioni  a tempo determinato o stagionale, pieno o  parziale,  per le quali è  riconosciuto per ogni lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la  durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori  di  lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  nel  limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua,  riparametrato  e applicato su base mensile.

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di

Francesca Bicicchi

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