martedì 20/06/2023 • 16:30
Arriva, con un comunicato stampa della Commissione Europea, l'autorizzazione agli esoneri contributivi per under 36 e per donne svantaggiate per i periodi dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023. Si attendono ora le indicazioni operative per il recupero delle somme arretrate.
La Commissione europea ha infatti approvato due regimi italiani, ritenendoli necessari, adeguati e proporzionati per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lett. b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione. Le stesse misure incidono sul bilancio per un totale di circa 535 milioni di euro. Le agevolazioni sono state approvate nel quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023 per sostenere misure in settori fondamentali per accelerare la transizione verde e ridurre le dipendenze dai combustibili. Il nuovo quadro modifica e proroga in parte il quadro temporaneo di crisi, adottato il 23 marzo 2022 per consentire agli Stati membri di sostenere l'economia nel contesto dell'attuale crisi geopolitica che era a sua volta stata oggetto di ulteriori modifiche. La Commissione ha constatato che i regimi italiani sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione. Le condizioni per gli aiuti sono: limite 250,000 euro per beneficiario attivo nella produzione primaria di prodotti agricoli, 300,000 euro per beneficiario attivo nei settori della pesca e dell'acquacoltura e 2 milioni di euro per beneficiario attivo in tutti gli altri settori; concessione entro il 31 dicembre 2023. Le agevolazioni autorizzate L'autorizzazione riguarda le agevolazioni per le assunzioni di under 36 e donne svantaggiati nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. L'autorizzazione interessa misure provenienti dalla Legge di bilancio 2021, che aveva previsto le agevolazioni per il 2021 e 2022, sino ad ora utilizzata sino al 30 giugno 2022 e la Legge di bilancio 2023 che ha previsto le agevolazioni per tutto il 2023. Le misure attendevano la necessaria autorizzazione da parte dell'Unione Europea ai fini dell'applicazione operativa della misura, sarà ancora necessario un successivo intervento di prassi Inps per le indicazioni operative. Assunzione under 36 I soggetti giovani, al primo rapporto a tempo indeterminato, hanno visto, da parte dell'articolo 1 comma 10 della Legge 178/2020 un potenziamento dell'esonero contributivo ex Art. 1, c. 100, Legge 205/2017, così sintetizzabili: assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori al primo rapporto a tempo indeterminato; assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori al primo rapporto a tempo indeterminato; soggetti under 36; assunzione nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2022; misura del 100% dei contributi conto azienda; massimale annuo di agevolazione di 6.000 euro annui; periodo massimo di 36 mesi (48 Mesi per i datori di lavoro ubicati nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). La stessa misura è stata poi estesa dall'articolo 1 comma 297 della L. 197/2022 con le seguenti caratteristiche: assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori al primo rapporto a tempo indeterminato; soggetti under 36; assunzione nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2023; misura del 100% dei contributi conto azienda; massimale annuo di agevolazione di 8.000 euro annui; periodo massimo di 36 mesi (48 Mesi per i datori di lavoro ubicati nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Assunzione donne svantaggiate Anche per le donne svantaggiate si è intervenuto su una norma strutturale (Art. 4 commi 9-11 L.92/2012) con un potenziamento per il periodo di crisi, che attendeva, oramai da quasi un anno, l'autorizzazione da parte dell'Unione Europea. L'agevolazione definisce come svantaggiate, e quindi agevolabili, le donne con le seguenti caratteristiche: almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti dell'ambito dei fondi strutturali europei e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; qualsiasi età, che svolgono professioni o attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un ‘accentuata disparità occupazione di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da oltre 24 mesi. La misura per le donne riguardante il 2022 era stato oggetto dell'intervento dell'articolo 1 commi 16-19 della Legge 178/2020 con le seguenti caratteristiche: assunzione a tempo determinato o assunzione o trasformazione a tempo indeterminato durata massima di 18 mesi (12 per i rapporti a tempo determinato) misura del 100% dei contributi conto azienda massimale di agevolazione di 6.000 euro annui assunzione nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2022 Anche per questa misura è intervenuta la Legge 197/2022 prevedendo l'estensione a tutto il 2023 con le seguenti caratteristiche: assunzione a tempo determinato o assunzione o trasformazione a tempo indeterminato durata massima di 18 mesi (12 per i rapporti a tempo determinato) misura del 100% dei contributi conto azienda massimale di agevolazione di 8.000 euro annui assunzione nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2023 Entrambi le misure devono rispettare le condizioni necessarie per fruire degli sgravi contributivi ma, a tali indicazioni, per quanto riguarda l'agevolazione per le donne svantaggiate, si aggiunge la necessità dell'incremento occupazionale netto. Si attendono ora le indicazioni operative per il recupero delle somme arretrate, con la speranza che vi sia possibilità di gestione semplificata anche per il passaggio da misure strutturali a misure “potenziate”.
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Luca Furfaro
- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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