martedì 20/06/2023 • 06:00
L'INPS, con il Mess. 16 giugno 2023 n. 2264, ha diramato le istruzioni procedurali per l'accesso al nuovo strumento di sostegno al reddito previsto dal Decreto Alluvione a favore sia dei datori di lavoro che dei lavoratori dipendenti colpiti dalla alluvione di maggio. Si analizzano le fasi e le particolarità della procedura.
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Dopo la circolare n. 53 dell'8 giugno 2023 con cui l'INPS ha illustrato la disciplina prevista dall'articolo 7 DL 61/2023 (Decreto Alluvione), l'Istituto ha diramato, con il Mess. 16 giugno 2023 n. 2264, le istruzioni operative e procedurali per l'accesso al nuovo ammortizzatore sociale unico a favore sia dei datori di lavoro che dei lavoratori dipendenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio. Di seguito analizziamo le fasi e le particolarità della procedura.
Caratteristiche della misura
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 DL 61/2023 il c.d. ammortizzatore unico è destinato a:
La misura di sostegno è prevista anche in favore dei seguenti lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023:
Condizioni impeditive
Le condizioni che impediscono di recarsi al lavoro e che giustificano l'intervento di sostegno devono essere correlate a:
Modalità di presentazione della domanda
Come specificato dell'Istituto, la domanda per l'accesso al c.d. ammortizzatore unico può essere trasmessa esclusivamente dai datori di lavoro o dai loro delegati.
Il canale di trasmissione è attivo dal 15 giugno 2023 e occorre utilizzare il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente/Contatti, selezionando l'apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.
La trasmissione delle domande deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l'inizio del periodo di sospensione dell'attività lavorativa; tuttavia, l'Istituto ha sottolineato che detto termine non ha carattere decadenziale.
In concreto, il richiedente è tenuto a trasmettere un file in formato .CSV con le modalità di seguito indicate:
L'Istituto fornisce poi una serie di ulteriori indicazioni, utili ad evitare errori:
Consultazione degli esiti e pagamento
Dopo la trasmissione della domanda, l'Istituto effettuerà i controlli e darà riscontro dell'esito delle elaborazioni tramite il consueto canale di “Comunicazione Bidirezionale”, fornendo la motivazione nel caso di errori, per consentire la correzione e la nuova trasmissione del file .CSV, limitatamente alle posizioni anomale. A tal fine è utile sottolineare che, in caso di nuova trasmissione, il file non dovrà contenere le posizioni già accolte.
L'istruttoria è centralizzata e automatizzata e le domande accolte saranno disponibili per la consultazione nell'Hub PNP, accessibile tramite il percorso “Home > Prestazioni a sostegno del reddito > HUB delle prestazioni non pensionistiche”. Entro la fine di giugno saranno visibili quelle trasmesse a partire dal 15 giugno; a regime le domande accolte saranno visibili già a partire dal giorno successivo a quello di trasmissione.
Anche la fase di pagamento prevede una procedura automatizzata ed è attivata dal sistema Hub PNP al superamento dei controlli istruttori. Se il controllo fornisce esito negativo in merito alla titolarità dell'IBAN o negli altri casi in cui sia necessario un aggiornamento del canale di accredito, gli operatori delle Strutture territoriali INPS effettueranno le modifiche.
Al raggiungimento del tetto di spesa (620 milioni di euro per il 2023) il sistema INPS bloccherà il pagamento delle domande in istruttoria.
Chiarimenti per i lavoratori autonomi
Il decreto legge n. 61/2023, all'articolo 8, comma 1, riconosce un'indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 più volte richiamato.
Il messaggio n. 2264 del 16 giugno 2023 integra quanto già illustrato dall'Istituto nella circolare n. 54 dell'8 giugno. Più precisamente, per rispondere alle esigenze di rapidità che caratterizzano lo strumento in esame, viene ora specificato che alla domanda non deve essere allegato alcun documento comprovante l'appartenenza ad una delle categorie destinatarie della misura, né lo svolgimento e la sospensione dell'attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali, la residenza o il domicilio in uno dei Comuni indicati nell'apposito allegato. Sarà l'INPS a procedere al controllo dei dati dichiarati nella domanda, utilizzando i dati di cui è in possesso al momento dell'istruttoria.
In particolare, i controlli riguarderanno la sussistenza dell'iscrizione alla gestione di appartenenza, anche consultando gli archivi di altri Enti, Istituti o Casse private accessibili all'INPS e, solo qualora non fosse riscontrata l'iscrizione, l'Istituto si rivolgerà direttamente all'interessato chiedendo l'integrazione documentale da trasmettere tramite il medesimo servizio utilizzato per la domanda, per mezzo della funzione “Richiesta di variazione”.
Giova ricordare, infine, che l'importo corrisposto costituisce reddito ai fini fiscali e sugli importi riconosciuti saranno operate le relative ritenute. A tale proposito, per consentire all'Istituto di operare correttamente tali ritenute, distinte tra lavoratori autonomi e lavoratori parasubordinati, è richiesto che i lavoratori appartenenti alla categoria dei parasubordinati rilascino, tramite flag da barrare al momento della presentazione della domanda, la seguente dichiarazione “di essere assimilato al regime fiscale dei lavoratori subordinati e parasubordinati (collaboratori , dottorandi, assegnisti di ricerca e medici in formazione specialistica)”. In assenza del flag l'Istituto effettuerà le ritenute fiscali in riferimento al regime previsto per i lavoratori autonomi.
Fonte: Mess. INPS 16 giugno 2023 n. 2264
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