venerdì 09/06/2023 • 06:00
Pronte le istruzioni per accedere all'ammortizzatore unico alluvionale previsto dal Decreto Alluvione. Con Circolare n. 53 dell'8 giugno 2023, l'INPS ha fornito le istruzioni operative e ha chiarito gli aspetti essenziali della nuova misura, per la cui attivazione non è richiesto alcun accordo sindacale.
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Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'INPS ha fornito le attese indicazioni e le istruzioni per la richiesta della nuova misura di sostegno prevista dall'art. 7 DL 61/2023, pubblicato per fronteggiare le conseguenze dell'alluvione che ha colpito i territori dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana.
L'ammortizzatore unico
Ricordiamo che si tratta di un particolare strumento indennitario completamente distinto dalle altre misure di integrazione salariale fino ad oggi conosciute, a sostegno di aziende e dipendenti.
Destinatari
L'intervento di sostegno è destinato ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023:
La misura si applica anche al settore agricolo, in riferimento ai lavoratori che, alla data del 1° maggio 2023:
Condizioni impeditive
Secondo quanto specificato dall'Istituto, le condizioni considerate impeditive di recarsi al lavoro, sono quelle collegate a:
Riguardo alla documentazione comprovante l'esistenza delle predette condizioni si richiede:
La documentazione deve essere custodita dal datore di lavoro nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di conservazione obbligatoria dei libri di lavoro (art. 6, comma 1, DM 9 luglio 2008) e ovviamente delle norme poste a tutela della riservatezza dei dati personali (GDPR).
Rapporti con altri ammortizzatori sociali
Il nuovo strumento non sostituisce gli ammortizzatori previsti dalla normativa vigente ma si affianca a questi, allo scopo di snellire le procedure nel contesto emergenziale.
La misura è incompatibile con gli ammortizzatori già conosciuti (D.Lgs. 148/2015) e con i trattamenti previsti per il settore agricolo (art. 8, legge 457/72 e art. 21, c. 4, legge 223/91), pertanto è preclusa ai lavoratori che, per il medesimo periodo, risultino già fruitori di questi ultimi.
Con particolare riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione, tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27, D. Lgs. 148/2015), l'Istituto ha chiarito che la proposizione dell'istanza da parte dei suddetti datori di lavoro equivale ad implicita dichiarazione di non aver fatto richiesta, per i medesimi periodi e per gli stessi lavoratori, dell'Assegno di integrazione salariale a carico dei predetti Fondi.
I datori di lavoro che hanno già inoltrato domanda per CIGO, FIS e/o intervento dei Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, D. Lgs. n. 148/2015) ovvero per CISOA, possono optare per il nuovo “ammortizzatore unico” per i medesimi periodi e per gli stessi lavoratori, richiedendo con la massima celerità alla struttura territoriale competente, l'annullamento dell'originaria istanza per poi presentare apposita domanda di accesso alla nuova misura. Le strutture INPS dovranno provvedere con la massima tempestività all'annullamento delle domande per evitare conflitti di compatibilità.
Caratteristiche del nuovo ammortizzatore unico
L'indennità è riconosciuta nella misura prevista per le integrazioni salariali, ossia per l'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le “zero ore” e il limite dell'orario contrattuale ( art. 3 D.Lgs. 148/2015 ).
Il rispetto delle esigenze di rapidità dell'intervento, fa sì che per l'attivazione dello strumento in esame non sia richiesta la sigla di alcun accordo sindacale. Saltato a piè pari anche l'invio dell'informativa sindacale alle RSA/RSU ovvero alle rappresentanze territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; il datore di lavoro potrà quindi inviare facoltativamente l'informativa, anche dopo l'inizio della sospensione dell'attività.
Tra le particolarità della misura, l'INPS sottolinea che i periodi di utilizzo dell'ammortizzatore unico non rilevano nel calcolo della durata complessiva prevista dall'art. 4 del D. Lgs. n. 148/2015 ed è previsto l'esonero dal pagamento del contributo addizionale (art. 5, comma 1 del richiamato decreto) per i datori di lavoro che vi faranno ricorso.
Il pagamento delle somme ai lavoratori avverrà con modalità esclusivamente diretta da parte dell'Istituto, pertanto, non è prevista l'anticipazione del datore di lavoro. La misura è concessa nel limite di 620 milioni di euro per l'anno 2023.
Ai beneficiari dell'intervento è riconosciuto l'accredito dei contributi figurativi, utili ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda per l'accesso all'ammortizzatore unico deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa. È importante sottolineare che il termine non ha carattere decadenziale, tuttavia l'Istituto raccomanda la massima urgenza. La domanda potrà essere trasmessa direttamente dal datore di lavoro o tramite intermediari delegati.
Per le evidenti necessità di semplificazione e per garantire tempi rapidi nelle procedure, la presentazione della domanda si effettua compilando un flusso informativo, esclusivamente in formato .csv, contenente i dati relativi ai lavoratori interessati dalla misura. Il file è contenuto nell'Allegato n. 3 alla circolare INPS e dovrà essere trasmesso all'Istituto tramite il sistema della Comunicazione Bidirezionale, all'interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS - Solidarietà”, selezionando l'apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.
L'inoltro delle domande sarà consentito a partire dal 15 giugno 2023.
Nel file .csv andranno inseriti alcuni dati, tra cui:
Dopo i controlli sul file trasmesso, in caso di esito positivo, l'Istituto procederà alla definizione della pratica; in caso contrario comunicherà le eventuali anomalie al mittente e all'azienda affinché provvedano a trasmettere nuovamente la domanda in riferimento alle sole posizioni non risultate corrette.
Fonte: Circ. INPS 8 giugno 2023 n. 53
Allegato 3_flusso informativo
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