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mercoledì 07/06/2023 • 06:00

Lavoro Decreto Alluvione

Ammortizzatore sociale unico e semplificato per gli eventi alluvionali

Per far fronte ai recenti eventi alluvionali verificatisi in Toscana, Marche ed Emilia Romagna, il Governo ha previsto interventi immediati eccezionali, contenuti nel Decreto Alluvione. Tra le diverse misure, il provvedimento reca uno strumento assimilato alla cassa integrazione ma da quest'ultima distinto e opportunamente semplificato.

di Mario Cassaro - Consulente del lavoro in Latina

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'ammortizzatore unico

Il particolare meccanismo indennitario introdotto per fronteggiare le conseguenze dell'alluvione prevede il riconoscimento da parte dell'INPS di una integrazione al reddito (art. 7 DL 61/2023), con accredito della relativa contribuzione figurativa. L'indennità è riconosciuta nella misura prevista per le integrazioni salariali, ossia per l'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le “zero ore” e il limite dell'orario contrattuale (art. 3 D.Lgs. 148/2015).

Riguardo alla durata dell'intervento, il provvedimento distingue tra dipendenti del settore privato impossibilitati ad effettuare la prestazione e dipendenti che non possono recarsi al lavoro. Nello specifico, l'indennità è riconosciuta per un massimo di 90 giornate lavorative per gli impossibilitati a prestare attività lavorativa e di 15 giornate lavorative per chi non può recarsi al lavoro.

Tra i destinatari della misura sono ricompresi i lavoratori dipendenti del settore agricolo impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, che alla data dell'evento straordinario hanno un rapporto di lavoro attivo (durata dell'intervento massimo 90 giornate), per i quali l'indennità sarà parametrata alla disoccupazione agricola. Per i restanti lavoratori agricoli, fermo restando il limite delle 90 giornate indennizzabili, la durata è pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte quelle lavorate nell'anno in corso.

Condizioni per il riconoscimento dell'indennità

Le condizioni che determinano l'impossibilità di recarsi al lavoro, come declina il secondo comma dell'art. 7, devono essere collegate ad un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, ossia:

  • interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
  • inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
  • inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio;
  • condizione di salute di familiari conviventi;
  • ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro.

È richiesta adeguata documentazione delle predette condizioni, da produrre a posteriori.

Il trattamento integrativo unico è incompatibile con tutti gli altri trattamenti di integrazione salariali previsti dal D.Lgs. 148/2015, nonché con i trattamenti previsti per il settore agricolo, previsti dall'art. 8 Legge 457/72 e dall'art. 21, c. 4, Legge 223/91.

I beneficiari

L'intervento è rivolto ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risultano residenti, domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa con sede legale o operativa in uno dei territori pesantemente colpiti dall'alluvione. L'elencazione dei territori, distinta per regione, provincia, comune e circoscrizione territoriale, è contenuta nell'Allegato A al provvedimento in esame e il riferimento è alle delibere dello stato di emergenza adottate dal Consiglio dei ministri il 4 maggio, il 23 e il 25 maggio 2023.

Le semplificazioni procedurali

Allo scopo di evitare le complessità che hanno caratterizzato la concessione dei vari interventi di integrazione salariale durante l'emergenza pandemica, il Governo ha voluto apprestare uno strumento più adeguato alle esigenze di semplificazione e che consenta la massima rapidità di esecuzione. Sul piano operativo, la duttilità del nuovo ammortizzatore sociale emergenziale rileva sotto diversi aspetti.

In via preliminare si osserva che non è richiesta la consultazione sindacale preventiva. Per evidenti esigenze di celerità, infatti, il comma 6 dell'art. 7 dispensa l'impresa richiedente dalla fase sindacale propedeutica alla presentazione delle domande di integrazione salariale abitualmente previste dalla normativa in materia.

La seconda semplificazione riguarda i tempi di presentazione dell'istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale, che differiscono dalla disciplina ordinariamente prevista dal D.Lgs. 148/2015 (15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione dell'attività per la domanda CIG, salvo eventi oggettivamente non evitabili; 30 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre 15 giorni dall'effettivo inizio della sospensione/riduzione per la domanda FIS).

Sotto l'aspetto procedurale, le esigenze di rapidità saranno garantite dall'INPS in prospettiva di accelerazione della fase autorizzatoria e di snellimento dell'iter burocratico.

L'Istituto metterà a disposizione un flusso sostanzialmente diverso dalle procedure che gli operatori sono abituati a utilizzare per i comuni interventi di integrazione salariale. L'operatore o l'intermediario abilitato, potrà accedere al Cassetto previdenziale INPS nel quale dovrà inoltrare l'istanza allegando un foglio Excel contenente le informazioni minime necessarie all'Istituto:

  • ambito di riferimento (settore privato o agricoltura);
  • matricola aziendale;
  • codice fiscale dei lavoratori interessati dall'intervento;
  • periodo di competenza;
  • numero dei giorni di assenza;
  • motivo dell'assenza (sospensione aziendale, impossibilità di recarsi al lavoro, etc.);
  • certificazione della mancata fruizione di altri ammortizzatori sociali.

Si tratta di un meccanismo simile a quello già in uso dall'INPS per erogare altre tipologie di prestazioni correnti, quali ad esempio i mandati di pagamento ANPAL.

I periodi di integrazione salariale concessi ai sensi delle disposizioni in argomento non sono conteggiati ai fini della durata complessiva prevista dall'art. 4 D.Lgs. 148/2015, inoltre l'impresa è esonerata dal pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 5, c. 1 del medesimo decreto.

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