Pubblicato nella GU 1 giugno 2023 n. 127, il DL 1 giugno 2023 n. 61 (c.d. Decreto Alluvione) recante “interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, contenente misure finalizzate a fornire un sostegno tempestivo alle imprese e professionisti colpiti duramente dall'alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche.
Cassa Integrazione salariale per gli operai agricoli in deroga
Destinatari
Con particolare riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo, con unità produttive site nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al decreto, nonché i datori di lavoro agricoli che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori agricoli anche a tempo determinato residenti o domiciliati nei predetti comuni, è stata prevista, in conseguenza degli eventi alluvionali, la possibilità di presentare domanda di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).
Tale trattamento è concesso in deroga ai requisiti di accesso riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 ed è riconosciuto anche agli operai agricoli a tempo determinato purché iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli nel 2023 per almeno un giorno e abbiano svolto almeno 51 giornate di lavoro effettivo nel corso del 2022.
Periodi di trattamento e modalità di pagamento
Altresì importante è evidenziare che i periodi di trattamento sono concessi per una durata massima di sessanta giorni, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 e comunque con termine del periodo entro il 30 settembre 2023, e non sono computati ai fini delle successive richieste. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa.
Fermo restando che i trattamenti in commento sono riconosciuti ed erogati dall'INPS, che istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, si precisa che gli stessi trattamenti possono essere concessi esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
Sostegno al reddito dei lavoratori
Destinatari
Viene introdotta un'indennità una tantum fino a 3.000 euro in favore di specifiche categorie di lavoratori che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali.
In particolare, la norma in commento prevede che in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato al decreto in commento, sia riconosciuta, per l'anno 2023, una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 3.000.
Criteri e modalità di concessione dell'indennità
L'indennità è riconosciuta ed erogata dall'INPS nel rispetto di specifici limiti economici individuati per l'anno 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione di dette indennità.
Si precisa, inoltre, che l'INPS dovrà provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Fonte: DL 1 giugno 2023 n. 61 (GU 1 giugno 2023 n. 127)