A seguito dei gravi eventi metereologici che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 maggio 2023, ha deliberato lo stato di emergenza per l’Emilia–Romagna.
Con il Mess. 10 maggio 2023 n. 1699, l’Istituto fornisce, pertanto, le istruzioni sulle modalità di presentazione delle domande per l’accesso, da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione:
al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO);
all’assegno di integrazione salariale;
alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).
Domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale
Ai fini della trasmissione delle istanze riferite alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, i datori di lavoro interessati devono seguire le seguenti istruzioni.
Come presentare domanda di CIGO/assegno di integrazione salariale
I datori di lavoro interessati devono utilizzare la causale “Incendi - crolli - alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
Per le causali EONE, sono previsti i seguenti criteri ed elementi di semplificazione:
non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento
i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste per la CIGO e per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali
le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato
l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle RSA o alla RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati
N.B. In tema di informativa sindacale, le imprese del settore edile e lapideo - sia industriali che artigiane - non sono tenute ad effettuarla per le richieste riferite alle prime 13 settimane di integrazione salariale.
L’informativa, invece, deve essere resa, anche in questo caso in via non preventiva, solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.
I datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nelle predette realtà territoriali e che presentano le domande con la causale “Incendi - crolli - alluvioni” non devono dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda.
La relazione tecnica relativa alla citata causale deve descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e attestare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.
Cosa fare se l’attività non è ancora ripresa?
Se i datori di lavoro colpiti dall’alluvione non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.
N.B. Anche questa causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alla stessa si applicano i criteri di maggiore favore sopra descritti.
I datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino l’impraticabilità.
Il possesso di tali verbali o attestazioni può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda.
Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e ad attestare l’avvenuta sospensione o riduzione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere dell’impraticabilità medesima.
Il requisito della ripresa dell’attività lavorativa
In ordine al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento con causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali.
Se tale data non può essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.
Cosa accade se mancano degli elementi nella domanda
Nel caso in cui manchino elementi istruttori, l’istanza non viene rigettata ma la Struttura territorialmente competente si attiverà per richiedere il supplemento istruttorio.
Cosa fare in caso di domanda con una diversa causale
I datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionali che hanno già inviato la domanda di accesso ai citati trattamenti utilizzando una differente causale, devono annullare l’istanza e presentarne una nuova secondo le indicazioni illustrate.
I datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali devono anche indicare, nel campo note della procedura di trasmissione della domanda di assegno di integrazione salariale, che la nuova istanza “annulla e sostituisce la domanda con Prot. NNN”.
Domande di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
Agli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche può essere concesso il trattamento di CISOA (art. 21, c. 4, L. 223/91; art. 8 L. 457/72), per un periodo non superiore a 90 giorni.
Il trattamento spetta ai lavoratori che, al momento della sospensione, sono alle dipendenze dell'impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro.
I periodi di corresponsione del trattamento in argomento non concorrono alla totalizzazione delle 90 giornate di integrazione salariale; gli stessi sono, inoltre, equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito occupazionale minimo di 181 giornate di effettivo lavoro.
Come presentare domanda di CISOA
I datori di lavoro interessati devono presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche - cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.
I trattamenti di CISOA sono soggetti al limite massimo mensile di importo previsto dalla normativa.
Fonte: Mess. INPS 10 maggio 2023 n. 1699