giovedì 15/06/2023 • 15:09
Il 15 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una bozza di circolare sulla disciplina di tassazione delle cripto-attività. Gli operatori economici, fino al 30 giugno 2023, possono inviare, all'Agenzia delle Entrate, le proprie osservazioni e proposte di modifica o integrazione.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in consultazione una bozza di circolare sulla disciplina di tassazione delle cripto-attività introdotta dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 c. 126-147 L. 197/2022).
Gli operatori economici, fino al 30 giugno 2023, possono inviare, all'Agenzia delle Entrate, le proprie osservazioni e proposte di modifica o integrazione alla casella di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it.
La circolare in commento, dopo un excursus sui chiarimenti forniti sulla tassazione delle operazioni, principalmente, in cripto-valute e sui relativi proventi, fornisce chiarimenti in merito alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2023.
Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto le cripto-attività sono imponibili, in capo:
In considerazione della modifica del regime fiscale, viene prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14% con il versamento dell'intero importo o della prima rata entro il 30 settembre 2023 anziché entro il 30 giugno 2023, secondo quanto riportato nel comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato il 13 giugno 2023.
La legge di bilancio, inoltre, offre la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale non indicando nel quadro RW della propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e/o che non hanno dichiarato i redditi derivanti dalle stesse, regolarizzando la propria posizione presentando un'apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l'ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.
Infine, il legislatore ha disposto una disciplina ad hoc in materia di imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività che il legislatore ha previsto nella misura del 2 per mille annui del relativo valore, nonché dell'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.
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- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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