mercoledì 14/06/2023 • 15:28
L’INL, con Nota 12 giugno 2023 n. 1006, riepiloga le sospensioni dei termini previsti dal DL 61/2023 (Decreto “Alluvione”) con particolare riferimento alle misure in materia di giustizia e di procedimenti amministrativi.
redazione Memento
Con il DL 61/2023, il Governo ha disposto interventi emergenziali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali occorsi nelle ultime settimane. L'INL, con Nota 12 giugno 2023 n. 1006, analizza le disposizioni di maggior incidenza sull'attività dell'Ispettorato contenute nell'art. 2 (“Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale”) che nell'art. 4 (“Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi”). Le disposizioni dei Decreto “Alluvione” L'art. 4, in particolare, dispone che per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'All. 1 DL 61/2023, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori. Quali sono i procedimenti dell'Ispettorato coinvolti dalla sospensione? L'Ispettorato chiarisce che la disposizione sopraindicata ha portata generale e si applica a tutti i procedimenti amministrativi latamente intesi. In particolare, fra i principali procedimenti si ricordano: - i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all'art. 14 e al termine di prescrizione; - i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto: art. 201 D.Lgs. 285/92) diversi dai verbali notificati ai sensi della normativa di cui sopra; - il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l'istanza di rateizzazione (artt. 18 e 26 L. 689/81); - i termini per presentare ricorsi amministrativi(artt. 12,14,16 e 17 D.Lgs. 124/2004, art. 14 D.Lgs. 81/2008, art. 16 DPR 1124/65); - il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati. Lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento); - il termine per la verifica degli adempimenti (art. 15 D.Lgs. 124/2004; art. 20 D.Lgs. 758/94) con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”; - il termine di avvio dell'inchiesta infortuni (art. 56 DPR 1124/65), ad eccezione delle ipotesi in cui l'infortunio sia mortale; - il termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali (art. 16 L. 689/81) nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida. La sospensione riguarda anche le procedure di licenziamento L'INL evidenzia poi, in particolare, procedimenti di licenziamento individuale per GMO, in relazione alla natura stringente della tempistica posta a carico degli Uffici riguardo all'attivazione della procedura conciliativa (art. 7 L. 604/66). Il termine perentorio di 7 giorni per la convocazione delle parti è anch'esso sospeso per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023. La sospensione, infine, incide sia sul compimento delle attività di costituzione in giudizio nell'interesse dell'Ispettorato, sia con riguardo allo svolgimento delle funzioni procuratorie in udienza per il tramite dei funzionari delegati. Fonte: Nota INL 12 giugno 2023 n. 1006
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Francesco Geria
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