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martedì 13/06/2023 • 06:00

Lavoro GIG ECONOMY

La UE al lavoro su una direttiva per i Platform Worker

La UE ha pubblicato la bozza della Direttiva che vuole intervenire sulle modalità di gestione dei lavoratori delle piattaforme digitali. Tra le previsioni una più precisa identificazione dei lavoratori delle piattaforme ed una tutela accentuata sull'utilizzo di algoritmi decisionali.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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La Commissione ha presentato alla data del 9 dicembre 2021 una proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

Tale miglioramento, relativamente ai lavoratori delle piattaforme, ha come obiettivi:

  • miglioramento delle condizioni di lavoro;
  • migliorare la protezione dei dati personali;
  • la trasparenza, l'equità e la responsabilità nell'uso dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati .

Piattaforme digitali

La definizione che la proposta di direttiva fornisce in merito alle piattaforme di lavoro digitale prevede i seguenti requisiti:

a) è fornito, almeno in parte, a distanza con mezzi elettronici quali un sito web o un'applicazione mobile;

b) è fornito su richiesta di un destinatario del servizio;

c) comporta, quale componente necessaria ed essenziale, l'organizzazione del lavoro svolto dalle persone fisiche a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia svolto online o in un determinato luogo;

d) comporta l'uso dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;

Secondo le stime Europee si tratta di 28,3 milioni di lavoratori impiegati nel 2022 in tali piattaforme con una previsione di aumento del 52% entro il 2025.

Oltre ad una puntuale definizione, la direttiva mira alla verifica che l'utilizzo di tali intermediari digitali non comportino una riduzione della protezione offerta per le altre tipologie di lavoratori, andando a gestire le peculiarità di tali particolari soggetti.

Definizione rapporto di lavoro

La direttiva prevede che gli Stati membri dispongono di procedure adeguate a verificare e garantire la corretta determinazione della situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali. Sarà quindi necessario, secondo la bozza, verificare la precisa tipologia di rapporto di lavoro al fine di offrire i diritti connessi.

A livello Europeo viene stimato che circa 5 milioni di lavoratori potrebbero essere classificati in una tipologia errata rispetto alla loro natura; sempre a livello Europeo viene indicato il 93% di lavoratori delle piattaforme inquadrato come lavoratore autonomo, mentre solo la restante parte ha un inquadramento subordinato.

Sul punto, a livello nazionale, ampia è stata la discussione riguardante i c.d. rider portando alla modifica del D.lgs. 81/2015 con l'introduzione dell'apposito Capo V-bis.

Viene però dalla direttiva prevista una presunzione legale, che opera in caso di mancanza di norme più favorevoli, con la quale si presume che il rapporto tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma sia un rapporto di lavoro quando la piattaforma di lavoro digitale esercita un potere di controllo e direzione sul lavoro svolto da tale persona.

Nel caso in cui la piattaforma di lavoro digitale sostenga che il rapporto contrattuale in questione non è un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore nello Stato membro in questione, l'onere della prova incombe sulla piattaforma.

Sistemi di monitoraggio automatizzati

La direttiva torna a parlare, dopo Gdpr e Direttiva Trasparenza, sui sistemi di monitoraggio automatizzati. Le piattaforme non devono trattare dati personali relativi allo stato emotivo o psicologico della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali o relativi a conversazioni private, compresi gli scambi con i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali.

Inoltre le stesse non devono raccogliere dati personali quando la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali non è impegnato al lavoro.

La misura in discussione prevede un ulteriore passaggio in merito alla trasparenza di tali sistemi di monitoraggio, con l'indicazione trasparente, attraverso un documento scritto (anche in formato elettronico) di:

  • uso o introduzione;
  • le categorie di decisioni che sono prese o sostenute da tali sistemi;
  • i principali parametri di cui tali sistemi tengono conto e l'importanza relativa di tali principali parametri nel processo decisionale automatizzato, compreso il modo in cui i dati personali o il comportamento della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali incidono sulle decisioni;
  • i motivi alla base delle decisioni di limitare, sospendere o chiudere l'account della persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali o di non retribuire il lavoro svolto dalla stessa, nonché delle decisioni in merito alla sua situazione contrattuale o di qualsiasi decisione con effetti analoghi.

Una novità è invece l'invito agli Stati membri di imporre alle piattaforme di lavoro digitali di garantire risorse umane sufficienti e adeguatamente formate per monitorare e valutare l'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Inoltre le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali vedranno riconosciuto il diritto di ottenere, senza indebito ritardo, una spiegazione dalla piattaforma di lavoro digitale per qualsiasi decisione presa o sostenuta da un sistema decisionale automatizzato che incida significativamente su di loro.

Si configura una prima misura di controllo umano degli algoritmi decisionali, una indicazione importante per una delle sfide del futuro.

Salute e sicurezza

Tenendo conto della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e le direttive correlate nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro, per i lavoratori delle piattaforme digitali, occorre:

a) valutare i rischi dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro e i possibili rischi psicosociali ed ergonomici;

b) valutare se le garanzie di tali sistemi sono adeguate ai rischi individuati in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'ambiente di lavoro;

c) introdurre adeguate misure di prevenzione e protezione.

Inoltre si prevede che le stesse piattaforme non possano mettere sotto pressione i lavoratori delle piattaforme esponendoli a rischi per la salute e la sicurezza.

Tutele contro il licenziamento e trasparenza

Gli stati membri comunicano i dati relativi ai lavoratori impiegati, inoltre, si adoperano per vietare il licenziamento, la risoluzione del contratto, o l'adozione di misure equivalenti, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento, la risoluzione del contratto o l'adozione di misure equivalenti, di persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali per il fatto che queste abbiano esercitato i diritti previsti dalla direttiva in discussione.

Ovviamente, tale disciplina, dovrà essere adeguata in paesi che non hanno ancora una tutela che preveda tali limitazioni. Inoltre possono stabilire, per legge o mediante contratti collettivi, norme più specifiche per garantire la protezione dei diritti e delle libertà di tali lavoratori.

Fonte: Proposta di Direttiva 7 giugno 2023

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