martedì 20/06/2023 • 06:05
L’obbligo di certificazione SOA per i bonus edilizi prevede una fase transitoria fino al 30 giugno 2023. Poi, dal 1° luglio 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto.
La certificazione SOA è un'attestazione che consente alle imprese di partecipare a gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Il rilascio della certificazione è affidato, dal Legislatore, ad appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e ha come fine quello di verificare che l'impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla tipologia dei lavori di cui si chiede l'assegnazione (caso degli appalti pubblici), quali l'idoneità professionale, un'adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali. Le numerose truffe perpetrate in materia di bonus edilizi (circa 7 miliardi scoperti dalla Guardia di Finanza e circa 9 miliardi per i quali l'Agenzia delle Entrate non ha consentito l'accesso dei crediti nei cassetti fiscali delle imprese richiedenti) ha indotto il Legislatore a promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante (superiore ai 516.000 euro) e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali. L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con la circolare n. 10/E del 20 Aprile 2023, al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi. Il periodo transitorio: disciplina in vigore fino al 30 giugno 2023 L'articolo 10-bis c. 1 del DL 21 marzo 2022 statuisce che, durante il periodo che decorre dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali legati ai bonus edilizi, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a: imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA; imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, possano presentare al committente ovvero all'impresa subappaltante la documentazione relativa all'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione. La disciplina, relativa alla fase transitoria di applicazione della norma, prevede che, ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali, l'esecuzione dei lavori di rilevante importo debba essere affidata a imprese, anche subappaltatrici, che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano in possesso della certificazione SOA o abbiano almeno sottoscritto, alla medesima data, un mandato finalizzato al rilascio di tale certificazione a soggetti di diritto privato. Le novità dal 1° luglio 2023 Terminata la fase transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle richiamate agevolazioni fiscali, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA. In relazione ai lavori affidati alle imprese che hanno conferito mandato, agli organismi preposti, finalizzato al rilascio della certificazione SOA, la detrazione relativa alle spese sostenute, a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all'avvenuto rilascio della suddetta attestazione. È importante rilevare, ai fini delle esclusioni stabilite dal Legislatore, come il comma 4 dell'articolo 10-bis del DL 21 marzo 2022 preveda che le “disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (n.d.r. legge 20 maggio 2022, n. 51 che è entrata in vigore dal 21 maggio 2022), nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. L'Agenzia delle Entrate, nella circolare citata, ritiene che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui al Decreto Rilancio non sia richiesto il possesso della certificazione SOA da parte della società appaltatrice o subappaltatrice, anche successivamente al 1° luglio 2023. Ciò anche al fine di non travolgere rapporti giuridici in essere prima dell'entrata in vigore della disposizione in commento che, in ogni caso, prevede le “condizioni SOA” (definizione fatta propria dall'Agenzia delle Entrate) solo a decorrere dal 1° gennaio 2023. Per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione. In tal caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è, in ogni caso, subordinata all'avvenuto rilascio dell'attestazione stessa. Per i suddetti contratti, le “condizioni SOA” si considerano soddisfatte se la titolarità della qualificazione SOA o del contratto stipulato con l'ente certificatore, per il suo rilascio, avviene entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, considerato che la norma richiede tali condizioni a decorrere dal 1° gennaio 2023. Per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023 la certificazione SOA o l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione deve, invece, sussistere al momento della stipula del contratto. Anche in tale caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all'avvenuto rilascio dell'attestazione. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata, esclusivamente, alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell'impresa di un contratto con l'ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
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L' Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo di attestazione della certificazione SOA è applicabile non solo al Superbonus ma a tutti i bonus edilizi (Circ. AE 20 aprile 2023 n. 10/E).
Maurizio Tarantino
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