venerdì 09/06/2023 • 06:00
Il Decreto Alluvione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023, prevede che, per i Comuni delle zone colpite dall’alluvione, il termine perentorio del 31 maggio 2023, per l’invio della certificazione COVID-19, è prorogato al 31 luglio 2023.
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Il Decreto Legge n. 61/2023 (Decreto Alluvione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023, contiene le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dall'alluvione che ha colpito le popolazioni dell'Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana.
Tra le misure varate dal Governo a seguito degli eventi alluvionali che hanno coinvolto le suddette zone, vi è la proroga dei termini, di cui all'art. 13, co. 3, del D.L. n.4/2022.
I Comuni interessati dal rinvio sono indicati nell'allegato 1, del D.L. n.61/2023.
Come è noto, l’art. 1, co. 830, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), ha introdotto importanti novità in materia di certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno 2020, apportando modifiche all’arti. 39 del Decreto Legge, n. 104/2020.
Nello specifico, l’art. 20 del richiamato Decreto, prevede che per 93 Comuni alluvionati, il termine perentorio del 31 maggio 2023 è prorogato al 31 luglio 2023. In sostanza, viene, quindi differito di due mesi il termine perentorio del 31 maggio.
La certificazione COVID-19
Sul punto è doveroso ricordare che, il D.L. n. 4/2022 all'art. 13, dispone che, gli enti locali che utilizzano le risorse di cui all'art. 1, co. 822, della legge n. 178/2020, nell'anno 2022, sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas.
Tale certificazione, si evidenzia che deve essere firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD), dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000, attraverso il modello e con le modalità definiti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022.
In merito a quanto finora esposto, è bene sottolineare che, la proroga del termine al 31 luglio risulta essere molto conveniente per i Comuni di cui all’allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023 in quanto possono evitare di essere assoggettati alle sanzioni previste dalla legge.
Difatti, com’è noto, gli enti locali che trasmettono la certificazione COVID-19 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.
Nel caso in cui la predetta certificazione sia trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024.
La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite in tre annualità a decorrere dall’anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la citata certificazione entro la data del 31 luglio 2023. Quanto appena evidenziato, si ricorda, che continua ad applicarsi per gli enti che non sono interessati dalla proroga.
Rendiconto della gestione
Il Decreto Alluvione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023, prevede, inoltre, sempre al comma 20, che per i Comuni che non hanno ancora approvato il rendiconto della gestione 2022, il termine del 30 aprile, è differito al 30 giugno 2023.
Per i Comuni indicati nell'allegato 1, che non hanno ancora provveduto alla trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, il termine di cui all'art. 4, co. 1, lettera b), del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 è prorogato al 31 luglio 2023.
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