martedì 30/05/2023 • 12:33
La Cassazione, con la sentenza n. 14817 del 26 maggio 2023, ha affermato il nuovo principio secondo cui anche il sostituito non residente può presentare la domanda di rimborso della ritenuta a titolo d'imposta.
redazione Memento
Il nuovo principio Con la sentenza n. 14817 del 26 maggio 2023, la Cassazione ha affermato che anche il sostituito non residente può presentare la domanda di rimborso della ritenuta a titolo d'imposta; inoltre, se solo il sostituto presenta tale domanda e si forma il silenzio-rifiuto, è inammissibile il ricorso notificato dal sostituito. Nel caso di specie, di seguito analizzato nel dettaglio, la domanda di rimborso da parte del sostituito estero è stata rifiutata solo per carenza di allegati e prove, diversamente secondo la Cassazione avrebbe potuto presentarla pacificamente. Si evidenzia che la giurisprudenza non si era finora pronunciata in questo senso. Il caso L'Agenzia delle Entrate svolgeva nel 2009 una verifica fiscale generale nei confronti della Alfa Italia Srl e accertava l'omesso versamento di ritenute con riferimento al 2006, emettendo un avviso di accertamento. In concreto la società aveva ottenuto un finanziamento dalla Alfa European Holdings Limited, sua controllante con sede nel Regno Unito, per effetto del quale le era stato messo a disposizione un conto corrente di finanziamento. In relazione al 2006 erano maturati interessi passivi che avrebbero dovuto essere assoggettati ad imposizione nella misura del 12,5% (art. 26 c. 5 DPR 600/73, Paese estero in c.d. white list) in favore del Fisco italiano, e si assumeva invece che gli interessi fossero stati versati per intero dalla società italiana alla controllante estera, senza operare alcuna trattenuta e versamento. Nel 2011 Alfa European ha presentato un'istanza di rimborso a cui l'AE opponeva il silenzio-rifiuto. Entrambe le società hanno proposto ricorso avverso il diniego di rimborso. Come chiarito dalla Cassazione, la società italiana (sostituto) non ha operato le trattenute dovute per legge e non le ha versate all'erario. Solo a seguito della notificazione di apposito avviso di accertamento ha provveduto ad onorare il proprio debito, prestando acquiescenza all'accertamento tributario (art. 15 D.Lgs. 218/97), divenuto incontestabile, e non ha quindi titolo per promuovere un'azione di rimborso. Per quanto riguarda la società inglese (sostituito), dal momento che questa non ha allegato né provato di aver versato le somme in questione, non può agire per chiedere il rimborso. Fonte: Cass. 26 maggio 2023 n. 14817
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