La Corte Costituzionale è intervenuta nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in cui modifica l'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), introducendo nella rubrica, dopo la parola «ritenute», le seguenti: «dovute o»; nonché introducendo nel comma 1, dopo la parola «ritenute», le seguenti: «dovute sulla base della stessa dichiarazione o».
Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte viene eccepita l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 158 del 2015, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, l'imputato andrebbe prosciolto ex art. 129 del codice di procedura penale, in relazione alle contestazioni di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, per non essere il fatto più previsto come reato.
Il giudice a quo aveva osservato che se, da un lato, la scelta di innalzare le soglie di punibilità da 50.000 a 150.000 euro è coerente con la delega, in quanto mira a restringere la rilevanza criminale delle condotte del sostituto, dall'altro, l'intervento legislativo opera in senso espansivo, in quanto l'introduzione del sintagma che inserisce nel computo dell'imposta non versata «le imposte dovute sulla base della dichiarazione del sostituto» (“modello 770”) allarga lo spettro delle condotte punibili, estendendolo alle ritenute non certificate, ma semplicemente dovute. Tale ampliamento parrebbe altresì in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto appare irragionevole che per l'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione del sostituto di imposta si preveda una sanzione penale, mentre la falsificazione e l'infedele predisposizione di tale dichiarazione sono penalmente irrilevanti.
Ciò premesso, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
FONTE: Corte Cost. 86 del 2023