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martedì 30/05/2023 • 06:00

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Superbonus, la remissione in bonis sana l’omessa asseverazione

A condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative, in caso di mancata presentazione dell'asseverazione si può accedere all'istituto della remissione in bonis per non perdere i benefici del Superbonus.

a cura di

redazione Memento

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In sede di risposta a interpello, l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sulla mancata presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, ai fini della fruizione del Superbonus del 110%.

Fattispecie

Nel caso in esame l'istante ha avviato degli interventi di riduzione del rischio sismico che possono beneficiare delle detrazioni del 110% delle spese eseguite, nel limite di 96.000 euro. A tal fine si è avvalso di un ingegnere asseveratore, in possesso di idonea polizza assicurativa, il quale ha provveduto a predisporre e sottoscrivere digitalmente la documentazione richiesta dalle norme edilizie vigenti, trasmessa mediante l'applicativo informatico ''OpenGenio''. Tuttavia, alla comunicazione di inizio lavori al SUE del Comune competente, non è stata allegata né l'asseverazione di rischio sismico ante operam, né la relazione illustrativa della classificazione. sismica. Ciò nonostante, considerato che la relazione dovuta al SUE risulta asseverata ed inviata al Genio Civile con firma digitale prima dell'inizio dei lavori, l'istante chiede alle Entrate se l'omissione possa essere assimilata ad una violazione meramente formale, che non pregiudica la fruizione delle detrazioni Superbonus 110%.

Parere del Fisco

Come noto, ai fini dell'accesso al Superbonus nel caso di interventi antisismici, è necessario che l'efficacia degli interventi sia asseverata, utilizzando l'apposito modello dai professionisti specificatamente individuati dalla legge (art. 119, c. 13, lett. b) DL 34/2020). La tardiva o omessa presentazione della citata asseverazione non consente l'accesso al beneficio fiscale.

In tale contesto, a parere del Fisco la violazione del caso di specie non può essere considerata ''meramente'' formale, come ipotizzato dall'istante, trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo e neppure può essere sanata ricorrendo alla definizione della cd. Tregua fiscale (art. 1, cc. da 166 a 173 L 197/2022).

Tuttavia, in base alle nuove norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese, contenute nel cd. Decreto cessione crediti (art. 2­ter DL 11/2023 conv. L. 38/2023), l'istante - che non ha depositato all'ente locale l'asseverazione prima dell'inizio dei lavori come disposto dall'art. 3, c. 3, DM 58/2017  - può sanare l'omissione, al fine di beneficiare del Superbonus, facendo ricorso all'istituto della remissione in bonis previsto dall'art. 2, c. 1, DL 16/2012. Ciò naturalmente sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, e a condizione che:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (da intendersi, in via eccezionale, ''la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione'');
  • versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'art. 11, c. 1, D.Lgs. 471/97.

Nella fattispecie, ciò sarà possibile laddove la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell'agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023. Nell'ipotesi in cui l'istante abbia esercitato, per le spese sostenute nel 2022, una delle opzioni per la cessione del credito/sconto in fattura, la remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell'asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell'opzione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà anch'essa essere sanata mediante il richiamato istituto della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023 (cfr. paragrafo 5.4 Circ. AE 6 ottobre 2022 n. 33/E).

Fonte: Risp. AE 29 maggio 2023 n. 332

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