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martedì 30/05/2023 • 06:00

Fisco In Gazzetta Ufficiale conversione DL Bollette

Definizione irregolarità formali: entro il 31 ottobre 2023 la prima rata

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023 la conversione in legge del Decreto Bollette. Tra le novità vi è il differimento al 31 ottobre 2023 del versamento della prima rata per la definizione delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, mentre la scadenza della seconda rata è fissata al 31 marzo 2024.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La legge di conversione del DL n. 34/2023 (Decreto Bollette), recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (L. 56/2023, GU 29 maggio 2023 n. 124). Tra le misure introdotte si rilevano:

  • modifica del calendario per la regolarizzazione di irregolarità formali e ravvedimento speciale;
  • saldo e stralcio e rottamazione-quater per enti territoriali che si avvalgano della riscossione diretta delle proprie entrate o affidino tale servizio a soggetti privati;
  • conciliazione giudiziale agevolata delle controversie tributarie estesa alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado;
  • rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas;
  • riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre del 2023;
  • contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
  • credito d'imposta destinato alle start up operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di ricerca volte a garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Regolarizzazione di irregolarità formali e ravvedimento speciale

Il termine di versamento della prima rata previsto per la definizione delle violazioni di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022 viene differito dal 31 marzo al 31 ottobre 2023, mentre la scadenza della seconda rata e per la rimozione della violazione sanata è fissata al 31 marzo 2024.

La regolarizzazione delle violazioni di tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate mediante ravvedimento speciale delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, con il pagamento dell'imposta, degli interessi dovuti, delle sanzioni, ma in misura ridotta a 1/18 del minimo edittale viene differita dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine di pagamento della prima rata e per rimuovere la violazione.

La modifica apportata riscrive il calendario relativo ai pagamenti delle rate successive alla prima maggiorate degli interessi del 2% annuo nel seguente modo:

  • 31 ottobre 2023;
  • 30 novembre 2023;
  • 20 dicembre 2023;
  • 31 marzo 2024;
  • 30 giugno 2024;
  • 30 settembre 2024;
  • 20 dicembre 2024.

Si rammenta che sono sanabili anche le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVIE) e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estere (IVAFE), anche se sono stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 4 DL n. 167/1990 (omessa compilazione del quadro RW).

Saldo e stralcio e rottamazione-quater degli enti territoriali

Viene esteso il saldo e stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro e la rottamazione quater agli enti territoriali che riscuotono in proprio: nel dettaglio, gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'apposito albo (di cui all'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997), possono aderire al saldo e stralcio, parziale o totale, dei debiti fino a 1.000 euro affidati per la riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (di cui ai commi 227 e 229-bis dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023) e alla definizione agevolata dei carichi affidati per la riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (di cui al comma 231 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023). Il tutto deve passare attraverso l'adozione di appositi provvedimenti da parte degli enti territoriali interessati da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'ente locale e trasmessi al dipartimento delle Finanze entro il 31 luglio 2023.

Acquiescenza agevolata

L'acquiescenza agevolata viene estesa agli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione nonché agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023: necessario provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il 2 maggio 2023 (in unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, senza possibilità di compensazione) per beneficiare della riduzione a 1/18 delle sanzioni irrogate.

Conciliazione giudiziale agevolata delle controversie tributarie

La conciliazione giudiziale agevolata delle controversie tributarie viene estesa alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 (in luogo del 1° gennaio 2023) innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e viene posticipato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine per formalizzare l'accordo conciliativo.

Definizione delle liti pendenti

Il termine per pagare le somme dovute (o la prima rata) e per presentare la domanda di definizione delle liti pendenti viene prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 202: gli importi dovuti che superano l'ammontare di 1.000 euro sono rateizzabili in un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime 3 da versare, rispettivamente entro il:

  • 30 settembre 2023;
  • 31 ottobre 2023;
  • 20 dicembre 2023;

e le successive entro il:

  • 31 marzo;
  • 30 giugno;
  • 30 settembre;
  • 20 dicembre di ciascun anno.

A scelta del contribuente, le rate successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Per le controversie definibili sono sospesi per 11 mesi (non più 9 mesi) i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 (anziché il 31 luglio 2023).

Definizione agevolata dei PVC consegnati entro il 31 marzo 2023

Attraverso una norma di interpretazione autentica viene chiarito che, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, la definizione agevolata si applica anche all'accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei suddetti processi verbali.

Riduzione aliquota gas al 5%

L'applicazione dell'aliquota IVA del 5% viene prorogata alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023 e alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia per il periodo aprile–giugno 2023.

Riduzione dei tax credit energia e gas per il secondo trimestre 2023

I tax crediti energia e gas vengono confermati per il secondo trimestre 2023 con le stesse regole previste per i crediti dei trimestri precedenti ma tuttavia subiscono una riduzione in termini percentuali. Nel dettaglio, alle imprese:

  • energivore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
  • non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;
  • gasivore è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l'impresa destinataria del contributo nel primo e secondo trimestre dell'anno 2023 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito di imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023.

Tax credit per start up innovative

Viene previsto un credito d'imposta a favore delle start up innovative operanti, costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel settore dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

Fonte: DL 34/2023 conv. L 56/2023 (GU 29 maggio 2023 n. 124)

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