venerdì 26/05/2023 • 06:00
Con 99 voti a favore, 54 contrari e 2 astensioni, il Senato approva la legge di conversione del Decreto Bollette. Confermati, depotenziati, i contributi a sostegno delle spese per l'energia e il gas per il secondo trimestre 2023, e prorogati o rimodulati gli istituti di definizione della Tregua fiscale nel cui ambito viene concesso uno scudo penale. Spazio ad un nuovo credito d'imposta per start-up green e detrazione IVA su payback.
Le misure di sostegno per l'acquisto di energia e gas naturale Viene prorogata la riduzione temporanea dell'aliquota IVA al 5% (in luogo del 10% o del 22% a seconda dei casi) per le seguenti fattispecie: somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023; forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia sostenute nel medesimo periodo. Si tratta di una misura introdotta inizialmente dal DL 130/2021 a copertura del trimestre ottobre-dicembre 2021 e prorogata di trimestre in trimestre sino all'ultimo intervento ad opera della Legge di bilancio 2023 avente ad oggetto il primo trimestre di quest'anno. Sempre sulla scia di quanto previsto dall'ultima Legge di bilancio, vengono inoltre confermati gli aiuti a favore degli utenti con consumi sino a 5.000 metri cubi l'anno, ovverosia: applicazione aliquote negative con riguardo alla componente tariffaria UG2c (ma solo per aprile 2023); azzeramento delle altre aliquote connesse alla quantificazione degli oneri generali di sistema per il secondo trimestre dell'anno. Nonostante, secondo i dati emersi negli ultimi mesi, si stia assistendo ad un progressivo decremento del prezzo del gas, è già stato stanziato 1 miliardo di euro a copertura di un eventuale contributo straordinario da erogarsi agli utenti domestici con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 qualora la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 €/MWh. Viene, infine, riconfermato il set di crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas per il secondo trimestre 2023, ma in versione depotenziata in coerenza col recente andamento al ribasso dei prezzi. Rimane comunque ferma l'articolazione dell'incentivo, che prevede regole ed aliquote differenti a seconda che l'impresa sia riconducibile, o meno, a quelle a forte consumo di energia elettrica o di gas naturale. Nel dettaglio, all'art. 4 del DL, sono previste le seguenti misure: imprese energivore: alle imprese a forte consumo di energia elettrica, come definite dall'art. 4, comma 3 del DL, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023 (il credito è concesso anche per la spesa per l'energia prodotta dall'impresa ed auto consumata); imprese non energivore: alle imprese diverse da quelle energivore, ma dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito di imposta pari al 10% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023; imprese gasivore: alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto dio gas, consumato nel secondo trimestre 2023; imprese non gasivore: è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023. Si ricorda che, con imprese “gasivore”, si fa riferimento alle imprese a forte consumo di gas naturale incluse nell'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali operante in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541. Viene, inoltre, incrementato per 10 milioni di euro il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” al fine di erogare contributi a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che gestiscono impianti sportivi e piscine, alla luce degli incrementi dei costi dell'energia termica ed elettrica. Credito d'imposta per le start-up green Viene introdotto un credito d'imposta riservato alle start-up innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità per le spese sostenute in attività di R&S volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Per le disposizioni attuative si dovrà attendere il decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy. Il contributo, concedibile entro un massimale di € 200.000, è determinato nella misura del 20% delle spese sostenute e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 (non potrà quindi essere oggetto di rimborso). Il legislatore riconduce l'incentivo tra gli aiuti di Stato “de minimis”: troveranno quindi applicazione le disposizioni contenute nel regolamento UE n. 1407/2013 nonché le disposizioni domestiche in merito alla comunicazione degli aiuti di Stato fruiti tramite l'apposita sezione del Modello Redditi e/o altre comunicazioni ove richieste dalla legge. Si ricorda, a tal riguardo, che il massimale di aiuti de minimis fruibili ordinariamente previsto pari ad € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari va verificato in capo all'impresa unica. Proroga della tregua fiscale ed altre misure in merito a conteziosi ed accertamenti Nel Decreto bollette viene disposta la proroga per alcuni istituti contenuti nella c.d. Tregua fiscale introdotta dalla Legge di bilancio 2023 nonché l'estensione di alcune misure. Viene inoltre previsto uno scudo penale per determinati reati tributari connessi alle violazioni oggetto di definizione. Ambito della misura Disposizione Adesione agevolata degli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione e atti di recupero Gli avvisi e gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 (ma divenuti definitivi per mancata impugnazione tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023) sono definibili con riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle irrogate, versando quanto dovuto entro il 30 aprile 2023. Definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione già definiti in acquiescenza con pagamento rateale in corso Per gli atti definiti in acquiescenza tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, ove sia in corso il pagamento rateale, è consentito rideterminare i versamenti ancora dovuti a titolo di sanzione riducendo le sanzioni in parola a 1/18 di quelle irrogate. Il piano di pagamento rateale rimane fermo a quello originario e, ai fini del pagamento delle rate ancora dovute, non si tiene conto delle maggiori sanzioni comprese nella rata già versata. Estensione della conciliazione agevolata delle controversie introdotta dalla Legge di bilancio 2023 Viene esteso l'ambito applicativo della conciliazione agevolata alle liti pendenti al 15 febbraio 2023, consentendo, a fronte della sottoscrizione di un accordo tra le parti con termini e modalità di pagamento delle somme dovute, la riduzione delle sanzioni 1/18 del minimo previsto dalla legge. Regolarizzazione degli omessi versamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale introdotta dalla Legge di bilancio 2023 Viene precisato che è possibile regolarizzare i pagamenti degli importi o delle rate dovute (successive alla prima), versando integralmente la sola imposta, ove le stesse risultino scadute al 1° gennaio 2023 e a condizione che non sia stata notificata alla stessa data la cartella di pagamento o un atto di intimazione (in caso di conciliazione giudiziale). Modifiche alla disciplina della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale Slitta dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 il termine di versamento della prima rata prevista per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale (modificando di conseguenza i termini per le rate successive). Anche con riferimento al “ravvedimento speciale”, che consente come noto di sanare le violazioni tributarie non rinvenibili tramite controlli automatizzati per i periodi d'imposta 2021 e precedenti con sanzioni ridotte ad 1/18, viene spostata la scadenza di quanto dovuto (o della prima rata) dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023, rimodulando le scadenze delle rate successive. Sempre in tema di ravvedimento speciale, si chiarisce, con norma di interpretazione autentica, che sono sanabili le omissioni in merito alla compilazione del quadro RW della Modello Redditi. Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie e liti pendenti Vengono riaperti i termini per la definizione agevolata delle controversie tributarie (incluse quelle pendenti in Cassazione) e i termini per ricorrere alla conciliazione agevolata, posticipando la scadenza del 30 giugno al 30 settembre 2023. Garanzie su finanziamenti per le PMI e altri fondi Per favorirne il ricorso e l'erogazione, viene previsto che i nuovi finanziamenti da parte di banche ed altri istituti finanziari a favore di PMI agricole e della pesca per la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile siano ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) a titolo gratuito e con copertura fino al 100% del valore del finanziamento, entro comunque il limite di € 250.000. Viene inoltre rifinanziato il “Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze nella gastronomia e dell'agroalimentare italiano” per € 200.000 per l'anno 2023 ed incrementate per 9 milioni di euro le risorse destinate ai comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche della Regione Sicilia e della Regione Sardegna caratterizzate da specifiche criticità strutturali previste dalla legge. Altre misure fiscali All'art. 9 del DL viene previsto che le aziende fornitrici di dispositivi medici nei confronti agli enti pubblici regionali possono portare in detrazione l'IVA afferente ai pagamenti versati con riguardo al meccanismo del c.d. payback (scomputando direttamente l'IVA dai versamenti effettuati). Il computo dell'imposta detraibile spetta per legge in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e si baserà sulle fatture emesse dalle aziende interessate, indicando in maniera separata l'importo del costo del bene e del costo del servizio.
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Federico Gavioli
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