lunedì 29/05/2023 • 06:00
I compensi pagati al dipendente di una società del gruppo per l'attività di membro del consiglio di amministrazione svolti per un'altra società del gruppo e riversati al datore di lavoro non sono soggetti a trattenuta fiscale in quanto esenti per il lavoratore in presenza di talune condizioni.
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Nei gruppi di imprese viene spesso richiesto ad un dipendente di una società, generalmente della capogruppo, di ricoprire ruoli all'interno del consiglio di amministrazione di una o più società del gruppo stesso. L'attività nell'ambito del consiglio di amministrazione può prevedere l'erogazione di compensi reversibili, ossia compensi che il dipendente è tenuto a riversare al proprio datore di lavoro, il cui trattamento fiscale dipende dalle norme che saranno illustrate di seguito.
La pratica dei compensi reversibili
I contratti di lavoro subordinato possono prevedere l'obbligo da parte del dipendente di riversare, a favore del datore di lavoro, eventuali compensi o emolumenti percepiti in ragione di cariche o incarichi sociali, di qualunque genere affidati al lavoratore. Il caso potrebbe essere quello di una società che eroga un compenso per l'attività di consigliere di amministrazione ad un dipendente di un'altra società del gruppo, verso la quale vi è obbligo contrattuale per il dipendente di riversare l'emolumento.
Il caso molto diffuso nella pratica vede è quello del dipendente di una capogruppo che, ricoprendo il ruolo di consigliere nei consigli di amministrazione delle società controllate, avrebbe diritto a ricevere i compensi come consigliere di amministrazione, ma per obbligo contrattuale tali compensi devono essere restituiti al datore di lavoro.
La situazione potrebbe anche interessare soggetti residenti in giurisdizioni diverse, come per esempio nel caso di una società controllata estera che eroga compensi reversibili al dipendente della controllante residente in Italia, oppure nel caso della controllata italiana che eroga al dipendente della controllante residente all'estero compensi reversibili.
Inquadramento fiscale
Le somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro quali, a titolo di esempio, la partecipazione a organi collegiali, consigli di amministrazione di società e enti, commissioni di esami, comitati tecnici, compresi quelli dei dipendenti pubblici per attività rese in funzione del proprio ruolo o in rappresentanza dell'ente di appartenenza, sono considerati redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b), TUIR.
L'assimilazione al lavoro dipendente dei richiamati redditi, come precisato dalla Circ. Min. Fin. 23 dicembre 1997 n. 326, deriva dal fatto che l'attività viene fornita dal dipendente in relazione a un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale. Nell'ipotesi in cui i richiamati redditi devono essere riversati al datore di lavoro dal dipendente per clausola contrattuale sono esclusi dalla categoria dei redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, secondo l'art. 50 c. 1 lett. b) ultimo periodo del TUIR.
Il fatto che i redditi reversibili non siano riconducibili alla categoria dei redditi assimilati non li rende imponibili come redditi di lavoro dipendente, essendo espressamente prevista anche l'esclusione della formazione dei redditi di lavoro dipendente dall'art. 51 c. 2 lett. e) del TUIR.
La richiamata ricostruzione interpretativa è stata ampiamente confermata anche di recente con la Risp. Interpello 22 maggio 2023 n. 330 e in precedenza con la Risp. Interpello 28 maggio 2019 n. 167. In questi ultimi interventi di prassi è stato precisato altresì che non si configurano come reddito imponibile di un soggetto le somme di cui egli non ottenga in alcun modo la libera disponibilità a condizione che, ovviamente, per i compensi stessi risulti documentato l'effettivo riversamento dei compensi alla società destinataria.
Ciò si ricava dall'art. 1 del TUIR in base al quale il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura che per i compensi reversibili non si realizza, mancando la libera disponibilità degli stessi.
La non imponibilità come reddito dei compensi reversibili rende il relativo pagamento non soggetto all'applicazione di alcuna ritenuta fiscale da parte della società che li eroga, essendo le ritenute ammesse nel solo caso di erogazione di redditi imponibili.
Le richiamate regole trovano applicazione anche nel caso siano coinvolti soggetti non residenti. Il caso potrebbe essere quello di una società non residente che eroga i compensi reversibili a un lavoratore di una società residente, oppure quello di una società italiana che eroga i compensi reversibili in relazione all'attività svolta in Italia da un dipendente di un datore di lavoro estero.
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La deducibilità dei compensi erogati ai soggetti che ricoprono la carica di amministratore è vincolata a specifici requisiti e caratteristiche.
Giovanni Mannino
- Dott. ConsulenteRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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