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lunedì 22/05/2023 • 06:00

Finanziamenti Risposte del MASE

Sviluppo infrastrutture ricarica elettrica: FAQ sulle procedure GSE

Il MASE ha pubblicato alcune FAQ sugli avvisi pubblici per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione d' infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani e sulle superstrade. Le FAQ forniscono indicazioni operative ai soggetti proponenti sulla partecipazione alle procedure gestite dal GSE ed alla realizzazione dei progetti agevolati.

di Paola Sabatino - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Preliminarmente, occorre ricordare che, l'investimento 4.3 “Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica”, prevede la costruzione su larga scala di punti pubblici di ricarica rapida (in autostrada e in centri urbani) e di stazioni di ricarica sperimentali con stoccaggio, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica (in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione).

Gli obiettivi strategici includono la riduzione dell'emissione di gas climalteranti derivanti dai trasporti, la promozione di una mobilità sostenibile, la transizione dal modello tradizionale di stazioni di rifornimento basate su carburante verso punti di rifornimento per veicoli elettrici.

Si evidenzia che, le imprese interessate all'invio di progetti di installazione di colonnine di ricarica sul territorio, possono presentare domanda dal 12 maggio 2023.

Il Ministero risponde

Il Ministero dell'ambiente chiarisce dapprima che, la data di avvio del progetto è la prima data, in ogni caso successiva alla data di presentazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione, tra la data della prima fattura di acquisto di beni o servizi funzionali alla realizzazione del progetto e la data d'inizio lavori di installazione delle infrastrutture di ricarica. Pertanto, per entrata in esercizio dell'infrastruttura di ricarica, si fa riferimento alla data in cui è completata l'installazione, a regola d'arte, dell'infrastruttura di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche.

Ai fini della validità dell'istanza farà fede, come data di entrata in esercizio, quella individuata mediante dichiarazione asseverata resa da un tecnico abilitato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, nonché abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, in esito al fine lavori d'installazione dell'infrastruttura e delle relative interconnessioni elettriche.

Sul punto, viene spiegato che, qualora il soggetto proponente installi le infrastrutture di ricarica su suolo pubblico, questi deve aver presentato all'ente proprietario della strada o dell'area l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente.

Qualora le infrastrutture di ricarica, per le quali il soggetto proponente stia presentando richiesta di contributo, siano ubicate presso parcheggi esistenti, il soggetto dovrà disporre di una relazione asseverata, redatta da un tecnico abilitato, circa il rispetto dei requisiti tecnici dei parcheggi esistenti previsti dal decreto ministeriale, corredata da fotografie sullo stato di fatto alla data di produzione dell'asseverazione o di planimetria catastale aggiornata alla data di presentazione dell'istanza.

Il Ministero ricorda, inoltre, in base a quanto disposto dall'art. 7 DM 13 gennaio 2023 n. 11, con riferimento alle superstrade, che, sono ammissibili al beneficio, le spese, al netto d'IVA, entro il costo specifico massimo ammissibile per ciascuna infrastruttura di ricarica pari a euro 121.500,00, per:

  1. l'acquisto e la messa in opera d'infrastrutture di ricarica da almeno 175 kW di potenza, ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie all'istallazione delle infrastrutture e dei dispositivi per il monitoraggio delle stesse. Per tale voce di costo, si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 81.000,00 euro per infrastruttura di ricarica;
  2. i costi per la connessione alla rete elettrica, come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 40% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera dell'infrastruttura di ricarica;
  3. le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera dell'infrastruttura di ricarica.

Per i centri urbani, invece, si deve far riferimento alle spese ammissibili contenute nel Decreto Ministeriale n. 10 del 13 gennaio 2023, al netto d'IVA, entro il costo specifico massimo ammissibile per ciascuna infrastruttura di ricarica pari a euro 65.000,00, per:

  1. l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza, ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo, si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 50.000,00 euro per infrastruttura di ricarica;
  2. i costi per la connessione alla rete elettrica, come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 20% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica;
  3. le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della infrastruttura di ricarica.

Il soggetto che risulta aggiudicatario di un ambito di gara può effettuare una modifica al piano delle installazioni presentato in fase di richiesta di contributo a patto che, il nuovo piano delle installazioni, rispetti tutti i requisiti, in particolare quelli relativi all'ubicazione dell'infrastruttura in termini di lotto e ambito, di area di sosta, di stazione di rifornimento carburanti e di parcheggio PUMS, i quali hanno contribuito all'ottenimento del punteggio di gara. Il soggetto attuatore è tenuto ad inviare al GSE la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti e il nuovo piano delle installazioni. Si evidenzia che, la modifica, non deve in ogni caso comportare un punteggio inferiore a quello conseguito in fase di aggiudicazione.

Infrastrutture in Comuni differenti

Nell'ambito del solo “Decreto Centri Urbani”, il Ministero chiarisce che, il soggetto proponente che installa le infrastrutture di ricarica in più Comuni, afferenti allo stesso lotto e ambito, ha diritto ad un punteggio maggiore dato dalla formula 𝑃𝑃2 = 20 ∙ Ci/Ctot, dove:

  • Ci, è il numero di Comuni nei quali è prevista la realizzazione di almeno una infrastruttura di ricarica;
  • Ctot, è il numero di Comuni presenti nell'ambito in riferimento al quale è presentato il progetto.

Infine, si ricorda che, possono presentare istanza di partecipazione al bando, esclusivamente i soggetti proponenti che, alla data di emanazione dell'Avviso, risultano attivi ed iscritti al Registro delle Imprese.

Fonte: FAQ del Ministero dell'Ambiente

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a cura di

redazione Memento

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