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venerdì 05/05/2023 • 06:00

Fisco Crediti d’imposta

Bonus edilizi: modalità attuative della rateizzazione decennale

In tema di bonus edilizi, l’Agenzia delle Entrate ha varato le procedure operative per l’attuazione della disposizione che prevede la possibilità di spalmare in dieci annualità i crediti presenti nei cassetti fiscali, comunicati entro il 31 marzo 2023.

di Andrea Mifsud - Avvocato patrocinante presso la Corte di Cassazione

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con la Legge del 13 gennaio 2023 n. 6 è stato convertito il decreto DL Aiuti quater (DL n. 176/2022) ed è stata introdotta la possibilità di “spalmare” in dieci anni i crediti presenti nei cassetti fiscali, relativi alle comunicazioni effettuate entro il 31 marzo 2023 (e non più al 30 ottobre 2022, termine derogato dalla conversione del DL n. 11 del 2023).

L'Agenzia delle entrate ha varato, con la risoluzione n. 19 del 2 maggio 2023, i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, relativi alle opzioni inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

È stato necessario prevedere i codici tributo relativi alle singole rate annuali relative all'eventuale comunicazione da parte del titolare del credito, prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del 18 aprile 2023.

Sono stati identificati, inoltre, i nuovi codici tributo per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate alle Entrate a decorrere dal 1° aprile 2023.

Dal 3 luglio 2023, la comunicazione potrà avvenire per il tramite di un intermediario abilitato, delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.

La rateizzazione in 10 rate annuali

E' utile rammentare che secondo le disposizioni contenute nel provvedimento del 18 aprile citato, che ha definito le modalità attuative della rateizzazione lunga in 10 rate annuali dei crediti derivanti da cessione o sconto comunicata entro il 31 marzo 2023, ciascuna rata annuale, derivante dalla ripartizione della rata originaria, può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento: non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente frazionata (nella risoluzione viene specificato che, nel campo “anno di riferimento” del modello F24, deve essere indicato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito, nel formato “AAAA”). La quota di ciascuna nuova rata non utilizzata nell'anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

La risoluzione n. 19 del 2 maggio 2023 ha specificato, altresì, che, sulla scorta di un controllo automatico, le deleghe di pagamento utilizzate in compensazione saranno oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, al fine di accertare che l'importo oggetto di compensazione non superi la quota disponibile per ciascuna annualità. Nel caso in cui il controllo dia esito negativo (superamento del limite annuale) l'F24 sarà scartato e seguirà la comunicazione tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

È utile evidenziare (sottolineatura che si trova nella premessa del manuale di utilizzo della piattaforma, aggiornato al 2 maggio 2023) che le operazioni effettuate per il tramite della piattaforma non costituiscono e non sostituiscono i requisiti formali e legali che rendono valida la transazione tra le parti.

L'Agenzia delle Entrate si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l'esistenza dei relativi, anche sulla scorta delle ripetute truffe ai danni dell'Erario che sono state perpetrate dall'introduzione dei bonus edilizi (circa 7,7 mld di euro oggetto di sequestro preventivo da parte della Guardia di Finanza e circa 9 mld di euro “scartati” dall'Agenzia delle Entrate).

Per tale ragione è stato introdotto l'obbligo, per il soggetto cedente, di produrre un'idonea attestazione (art. 35 e 42 D.Lgs. 231/2007) relativa all'esecuzione di tutti i controlli, previsti dalla normativa antiriciclaggio, in materia di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio (un'attestazione di osservanza di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela). La norma sembra accogliere l'elaborazione giurisprudenziale fatta propria dalla Corte di Cassazione (pronuncia n. 45558 del 16 novembre 2022) che ha cristallizzato il concetto di “buona fede” del cessionario nell'acquisto del credito e la sua intangibilità.

Codici tributo approvati

Di seguito si riportano i codici tributi, approvati dall'Agenzia delle Entrate:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus (codici tributo 6921, 7701 e 7711);
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus (codici tributo 7708 e 7718), nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) e agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (codici tributo 7707 e 7717).

Successivamente all'operazione di suddivisione della quota annuale in 10 nuove rate annuali, la rata annuale risultante può essere utilizzata dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria (i nuovi codici tributo approvati sono 7771 - Superbonus, 7773 - Sismabonus e 7772 - interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche).

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