mercoledì 03/05/2023 • 06:05
Pronti i codici per identificare i crediti derivanti dalle opzioni comunicate al Fisco a partire dal 1° aprile e le rate annuali dei crediti ripartiti in 10 anni comunicate sulla “Piattaforma cessione crediti” tramite la nuova funzionalità per scegliere la rateizzazione lunga, attiva dal 2 maggio 2023.
redazione Memento
Nuova serie di codici tributo per i crediti d'imposta da Superbonus, Sismabonus e al bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la cessione e lo sconto in fattura. I nuovi codici individuano: i crediti derivanti da opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2023; le rate annuali, dei crediti le cui opzioni sono state comunicate entro il 31 marzo 2023, risultanti dalla ripartizione in dieci anni della rata originaria, a seguito dell'apposita comunicazione per la rateizzazione lunga sulla “Piattaforma cessione crediti”. Crediti derivanti da opzioni comunicate a partire dal 1° aprile I nuovi codici serviranno per distinguere i crediti da quelli derivanti dalle opzioni comunicate entro il 31 marzo 2023, per i quali, come noto, è stata consentita la ripartizione in dieci rate annuali di pari importo. In particolare, al fine di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, in aggiunta ai codici tributo 7708 e 7718 istituiti con la risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, le Entrate hanno istituito i seguenti codici tributo: · “7709” denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”; · “7719” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”; · “7738” denominato “CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”; · “7739” denominato “SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”; · “7710” denominato “CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023”; · “7740” denominato “SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”. I codici tributo istituiti con la Ris. AE 28 dicembre 2020 n. 83/E, Ris. AE 14 marzo 2022 n. 12/E e Ris. AE 7 dicembre 2022 71/E restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 marzo 2023. Crediti derivanti da opzioni comunicate entro il 31 marzo I nuovi codici tributo, come anticipato, serviranno per distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria, a seguito della comunicazione per la rateizzazione lunga sulla “Piattaforma cessione crediti”, prevista dal Provv. AE 18 aprile 2023 n. 132123 punto 3.1 (art. 9, c.4, DL 176/2022). Come noto, ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita. A tal fine i nuovi codici tributo da utilizzare sono: · “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”; · “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”; · “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”. Al riguardo si segnala che la nuova funzionalità web all'interno della “Piattaforma cessione crediti”, attraverso cui fornitori e cessionari comunicano alle Entrate la scelta per la rateizzazione lunga, è attiva dal 2 maggio 2023. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà operativo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti. Fonte: Ris. AE 2 maggio 2023 n. 19/E
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