giovedì 27/04/2023 • 06:00
I datori di lavoro che assumono dottori di ricerca e ricercatori universitari possono godere dell'esonero contributivo previsto dal Decreto PNRR 3 dal 2024. Il Decreto semplifica inoltre l'accesso alla composizione negoziata della crisi per i datori di lavoro.
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Le assunzioni a tempo indeterminato di dottori di ricerca o ricercatori universitari possono godere dell'agevolazione, nella forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali, introdotto dall'art. 26 del DL 24 febbraio 2023 (c.d. Decreto PNRR 3), conv. L. 41/2023. L'inventivo vuole favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.3, Missione 4, Componente 2, del PNRR, riferendosi alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal medesimo investimento.
L'esonero dal versamento riguarda i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratto di ricerca o di ricercatore.
Condizioni e misura dell'esonero
L'agevolazione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato rientra tra gli obiettivi previsti dal richiamato investimento del PNRR, avente l'obiettivo di rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico nelle imprese, nel periodo di attuazione del Piano.
I lavoratori per cui è possibile ottenere l'agevolazione devono:
L'esonero contributivo è riconosciuto su base mensile per un massimo di 24 mesi a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, entro il limite massimo di € 7.500 per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato (3.500 euro su base annua).
L'esonero previdenziale viene concesso facendo salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, pertanto, il lavoratore non subisce impatti negativi dovuti al minor versamento di contributi previdenziali.
Altre limitazioni
L'esoro dal versamento dei contributi, viene riconosciuto ai datori di lavoro che ne fanno richiesta, nel limite massimo di 2 posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata. In altri termini il finanziamento di una borsa di dottorato innovativo, disciplinata dalla Missione 4 componente 2 del PNRR, consente di assumere 2 lavoratori a tempo indeterminato per i quali è possibile fruire, previa presentazione di apposita domanda e nei limiti delle risorse disponibili, dell'esonero previdenziale.
L'agevolazione si inserisce tra le misure ascrivibili tra gli aiuti di Stato, pertanto, il datore di lavoro dovrà rispettare i limiti stabiliti dai Reg. UE 1407/2013 e Reg. UE 1408/2013 della Commissione, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE in tema di aiuti de minimis. L'accesso al beneficio potrà essere riconosciuto nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026.
Procedura per l'ottenimento degli incentivi
La modalità operativa con cui i datori di lavoro potranno beneficiare dell'agevolazione dovrà essere definita con decreto del Ministro dell'università di concerto con il Ministro dell'economia. Il richiamato decreto, atteso entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DL 13/2023 ossia entro il 25 maggio 2023, dovrà disciplinare gli aspetti procedurali relativi alla modalità di fruizione del beneficio contributivo.
La fruizione del beneficio potrà avere inizio dal 2024, nel frattempo si attendono le indicazioni di prassi per accedere alla agevolazione, nonché la relativa codifica da utilizzare nei rapporti con l'INPS.
Agevolazione per gli assunti nel 2023 da chiarire
Il testo normativo non sembra limitare l'agevolazione alle persone assunte in coincidenza con l'inizio della fruizione del beneficio, consentita a partire dal 2024. Risulta quindi di interesse capire se potranno accedere al beneficio i datori di lavoro che assumono persone con i requisiti richiesti dalla norma già nel 2023, ferma restando la fruizione del beneficio dal 2024.
Nell'ipotesi venisse confermata l'interpretazione per cui l'accesso al beneficio è possibile solo per gli assunti dal 2024, molti datori di lavoro sarebbero incentivati a rimandare le assunzioni dei lavoratori. Ciò equivale a dire che la misura con la finalità di incentivare le assunzioni finisce per disincentivarle nel 2023, in quanto i datori di lavoro avranno interesse a posticipare l'inserimento in organico al 2024 per fruire dell'agevolazione.
La richiamata contraddizione porterebbe a ritenere, quindi, più aderente al testo normativo nonché alla ratio legis, l'interpretazione per cui l'incentivo trovi applicazione anche per le assunzioni effettuate a partire dall'entrata in vigore dell'art. 26 DL 13/2023, ossia dal 25 febbraio 2023, pur rimandando la fruizione del beneficio al 2024 come prevede la norma. La normativa secondaria e la prassi avranno il compito di chiarire questo aspetto.
Agevolato l'accesso alla composizione negoziata
L'accesso alla composizione negoziata della crisi, strumento negoziale che consente ai datori di lavoro in situazioni di squilibrio economico finanziario e patrimoniale di risanare l'impresa, viene reso più agevole dall'art. 28 del Decreto PNRR 3, in commento. In particolare, la richiamata disposizione consente al datore di lavoro di accedere alla composizione negoziata, in attesa di ottenere il Certificato unico dei debiti contributivi e assicurativi, presentando una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 con la quale attesta di avere richiesto, almeno 10 giorni prima della presentazione dell'istanza, la certificazione. Si noti che il certificato unico dei debiti contributivi viene rilasciato, entro 45 giorni, attraverso la procedura “VE.R.A.” illustrata dall'INPS con il Mess. 28 dicembre 2021 n. 4696. In maniera simile è prevista una specifica procedura telematica per il rilascio del Certificato unico dei debiti assicurativi, come illustra l'Istruzione operativa INAIL 12 novembre 2021.
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