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venerdì 21/04/2023 • 06:00

Impresa Voto definitivo alla Camera

Decreto PNRR 3: approvata la conversione in legge

La Camera ha approvato definitivamente la legge di conversione del Decreto PNRR 3. Tra le novità, la revisione della governance del PNRR e il rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti che attuano il Piano. Lo scopo è accelerare le procedure a 360 gradi: spazio anche alle politiche di coesione, agricola comune e giovanile.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 9 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La conversione definitiva in legge del Decreto PNRR 3, per la quale la Camera ha votato la fiducia, mira a velocizzare l'attuazione del PNRR, del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Tra i temi di interesse si segnalano:

  • l'esonero per assunzione ricercatori;
  • gli incentivi assunzioni ricercatori nelle università;
  • la digitalizzazione degli atti giudiziari;
  • le misure per l'agricoltura.

Di particolare interesse sono due temi di attualità: la composizione negoziata e la giustizia tributaria.

Composizione negoziata e creditori pubblici

Le misura introdotte dall'articolo sono volte ad incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata e sono legate alla gestione del debito verso l'Erario o enti pubblici quale voce debitoria più rilevante e ostacolo al risanamento dell'impresa in difficoltà.

Viene aumentato a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito dell'impresa verso l'Agenzia delle entrate, incrementando così la rateizzazione già prevista dall'articolo 25-bis, comma 4 del DLgs n. 14/2019.

Ulteriormente, i creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, consentendo loro di emettere la nota di variazione in diminuzione dell'IVA, già prevista dall'art. 26, c. 3-bis, DPR 633/1972, per le procedure concorsuali e per i piani attestati di risanamento. L'applicazione della disposizione è ancorata alla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o degli accordi e non all'omologazione da. parte del tribunale, in quanto per due dei tre esiti della composizione negoziata richiamati dalla norma non vi è alcuna omologa alla quale collegare il suo effetto: diversamente per gli accordi che non sono preceduti dalla composizione stessa resta ferma la data di omologazione e non la pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese.

Per consentire  lo sblocco  delle numerose  istanze  di  composizione negoziata pendenti e la nomina dell'esperto presso le Camere di commercio dovuti è necessario ridurre i tempi per il rilascio delle certificazioni previste dall'art. 17, c. 3, lettere e), f) e g), dello stesso Codice della crisi d'impresa (vale a dire il certificato  unico dei debiti  tributari  e i certificati dei debiti  contributivi  e per premi assicurativi previsti, rispettivamente, dagli articoli 363, comma 1 e 364, c.  1, Codice della crisi d'impresa, nonché la certificazione sulla situazione debitoria complessiva rilasciata dall'agente della riscossione).

A tal fine, si prevede che le singole certificazioni possano essere sostituite dalla dichiarazione con la quale l'impresa attesta, sotto la propria responsabilità, di avere tempestivamente presentato l'istanza per il rilascio del certificato stesso agli enti competenti.

L'assenza delle informazioni contenute nelle certificazioni non crea problemi ai fini della valutazione, demandata all'esperto di perseguibilità del risanamento in quanto l'interoperabilità delle banche dati dei medesimi enti con la piattaforma telematica nazionale, prevista   dall'articolo 14   del  Codice  della crisi, consente agevolmente l'estrazione dei dati relativi ai debiti fiscali e previdenziali dell'impresa che ha chiesto l'avvio delle trattative.

La disposizione ha durata limitata in quanto tiene conto della recente entrata in vigore del Codice della crisi   - che prevede il rilascio o l'acquisizione di tali certificazioni rispetto  a tutte  le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza - e del fatto che, nel breve periodo, il procedimento di rilascio da parte degli enti competenti dovrà comunque essere reso il più agile e celere possibile nell'interesse della tempestività non solo della composizione negoziata, ma anche di tutte le iniziative (stragiudiziali e giudiziali) intraprese per la risoluzione della crisi  delle imprese  in difficoltà.

L'articolo 199, comma 1, del Codice della crisi d'impresa prevede che il domicilio digitale di ciascuna procedura di liquidazione giudiziale e quindi l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui deve essere munito il curatore per la gestione di ciascuna procedura, sia assegnato dalla cancelleria al momento della pubblicazione della sentenza che apre la liquidazione giudiziale: tuttavia, tale disposizione crea oneri per lo Stato, posto che l'assegnazione di un domicilio digitale presuppone l'acquisto di un indirizzo di posta elettronica certificata e che, comunque, non è allo stato realizzabile non essendo le cancellerie in grado di provvedere a tale adempimento.  La   norma, dunque, rinvia l'applicabilità di tale disposizione al fine di verificarne la concreta attuabilità, con l'eventuale assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, o la sua modifica.

Novità per la giustizia tributaria

Si interviene in materia di giustizia e di processo tributari, al fine di accelerare e semplificare, le procedure di rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e, complessivamente, di aumentare l'effettività dell'intera nuova disciplina regolatoria di settore.

In particolare:

  • si accelerano i tempi delle nuove elezioni del già scaduto Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria anticipando al 15 marzo 2023 la data entro la quale il predetto Consiglio deve pubblicare la graduatoria finale della procedura di interpello (il cui termine di presentazione delle domande scade il 14 febbraio 2023) per il passaggio definitivo alla giurisdizione tributaria dei giudici tributari provenienti dalle altre giurisdizioni;
  • si interviene sull'art. 8, c. 5,  legge 130/2022 prevedendo una disciplina puntuale delle procedure per l'indizione e la fissazione della data di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento.

Al fine di ridurre i tempi del processo tributario di merito viene modificato il limite di valore previsto per il giudizio monocratico di primo grado dall'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 546/92, innalzandolo da 3.000 euro a 5.000 euro. Si dispone altresì che il nuovo valore del giudizio monocratico nel processo tributario di primo grado si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.

Per conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione vengono introdotte disposizioni finalizzate ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità conseguente alla chiusura della procedura di condono fiscale prevista dalla legge di Bilancio 2023 e dalla legge 130/2022.

La finalità di tali misure condonistiche è connessa al traguardo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria italiana e di ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione.

A tale obiettivo si è dato attuazione con la legge n. 130/2022, che ha introdotto misure ad hoc per la Corte di Cassazione che hanno inciso sia sul piano strettamente organizzativo (reclutamento dei nuovi giudici tributari, elezioni componenti CPTG, nuovo assetto organizzativo della sezione tributaria della Corte di Cassazione), sia su quello extra processuale, di cui la pace fiscale ne è l'emblema.

La disciplina  condonistica di cui all'articolo 5 della legge 130/2022, a differenza  delle precedenti  misure  agevolative  volte  ad  incassare  il  gettito  fiscale suscettibile  di  essere ricavato dall'adesione alla definizione, è stata tagliata a misura per la Corte di Cassazione proprio per smaltire l'arretrato tributario: vi è la necessità di incisive disposizioni legislative per la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti la sezione specializzata, pur limitandole allo stretto necessario per raggiungere una «soglia critica» di deflazione  immediata  che  consenta, del residuo, l'impostazione di un programma triennale di smaltimento dell'arretrato e di stabilizzazione operativa con ragionevoli probabilità di successo).

Quasi contestualmente a tale misura deflattiva, la legge di bilancio del 2023, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, ha introdotto (articolo 1, commi da 186 a 205), una vasta gamma di misure deflattive delle controversie tributarie:

1) definizioni agevolate, controlli automatizzati e irregolarità formali:

2) ravvedimento speciale delle violazioni tributarie;

3) definizione agevolata, conciliazione e rinunce controversie tributarie;

4) definizione avvisi e conciliazioni - rottamazione;

5) stralcio debiti fino ad € 1.000,00 pendenti in tutti i gradi di giudizio, così allargando ulteriormente la condonabilità delle controversie tributarie pendenti in Cassazione.

Per liberare la Corte di Cassazione dal numero eccessivo di controversie è indispensabile un raccordo telematico tra gli Uffici dell'Agenzia delle entrate e la Corte di  Cassazione  in  relazione  alle domande  di  condono presentate agli Uffici: la comunicazione telematica degli atti inerenti alla procedura di condono accelera enormemente i passaggi necessari per portare a conoscenza della Corte la sopravvenienza di un'istanza di definizione agevolata della lite e  per determinare la pronuncia  di estinzione della lite.

Il raccordo telematico tra gli Uffici fiscali e la Sezione tributaria delle Corte consentirebbe di dedicare alla materia condonistica un canale autonomo - separato da quello ordinario - con evidenti effetti sia sulla visibilità esterna dello smaltimento del contenzioso tributario in Corte, sia del carico di lavoro che grava sui Giudici, sugli Uffici di cancelleria e sulla Polizia tributaria della Corte.

L'esistenza di un canale autonomo e la sua separazione dai modi ordinari della Sezione tributaria della Corte assicurerebbe di arrivare celermente alla dichiarazione di estinzione del giudizio e di aumentare numericamente l'emissione di decreti di estinzione presidenziali, senza gravare i Collegi delle relative incombenze. Questi ultimi, infatti, in attesa dei tempi ordinari che consentono di avere l'incartamento della procedura di condono nel fascicolo della controversia fissata nel ruolo di udienza, molto spesso vengono a conoscenza della procedura di condono ad udienza già in atto; ciò comporta un evidente dispendio di tempi per l'inutile studio della controversia nei giorni precedenti all'udienza, trovandosi, così, a trattare udienze sostanzialmente ''vuote" che si limitano a una mera estinzione della lite, o peggio, ad un rinvio a nuovo molo qualora l'incartamento relativo al condono non è sia completo.

Nell'intento di accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi del comma 198 dell'articolo 1 Legge 197/2022, e dell'art. 291 c.p.c., si prevede, fermo restando gli oneri previsti dalla normativa condonistica a carico del contribuente, che l'Agenzia delle entrate trasmetta entro il 31 luglio 2023, alla cancelleria della Corte, attestazione informatica dell'avvenuta presentazione della domanda e del relativo versamento previsti dal comma 197. Il termine del 31 luglio 2023 è legato al tempo di sospensione massima del processo - sospensione che viene dichiarata solo se c'è apposita istanza del contribuente di cui al conm1a 197 della richiamata legge di Bilancio 2023.

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