giovedì 06/04/2023 • 06:00
Il DDL Delega per la riforma fiscale dispone alcune modifiche al regime dell’adempimento collaborativo, riguardanti sia l’abbassamento delle soglie di accesso sia le concrete modalità di gestione del regime, il tutto nell’ottica di rafforzare il dialogo tra il Fisco ed il contribuente.
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Il regime di adempimento collaborativo attualmente in vigore
Il DDL Delega per la riforma fiscale intende riformare, oltre che il diritto tributario sostanziale, anche quello procedimentale, tra l'altro incentivando l'adesione al regime dell'adempimento collaborativo.
È da dire in proposito che l'art. 15 della legge delega bollinata attribuisce all'adempimento collaborativo (art. 3 e ss. D.Lgs. 128/2015) la finalità di stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti: in tal senso l'OCSE, sull'argomento, ha a suo tempo propugnato la implementazione del regime in discorso, individuando i valori ai quali la cooperative compliance avrebbe dovuto ispirarsi (si vedano, in particolare, i documenti “Cooperative compliance: a framework” del 2013 e “Cooperative tax compliance: building better tax control framework” del 2016).
A livello di diritto interno, il D. Lgs. 128/2015 introduttivo del regime in discorso consente ai contribuenti di grandi dimensioni di instaurare con l'Agenzia delle Entrate un dialogo costante volto alla prevenzione ed alla risoluzione delle controversie in materia fiscale nella fase che precede la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quanto ai requisiti di ingresso nel regime, per gli anni 2022, 2023 e 2024 sono ammessi all'adempimento collaborativo i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di euro (si veda il DM 31 gennaio 2022); per il 2020 e 2021 il limite è stato di 5 miliardi (si veda il DM 30 marzo 2020). Possono, inoltre, accedere al regime, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi, le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti.
Quanto ai vantaggi connessi all'ammissione al regime, l'art. 6, comma 3, dispone che per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l'Agenzia delle Entrate non condivide la posizione dell'impresa, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento.
Un ulteriore (ed importante) requisito di adesione al regime è costituito dal possesso di unTax Control Framework(“TCF”): a norma dell'art. 4 D.Lgs.128/2015, è infatti previsto che “Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive. ”
E' inoltre previsto l'invio, con cadenza almeno annuale, di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.
Le novità introdotte dalla Legge delega
La delega introdurrebbe rilevanti novità circa l'ammissione al regime, dato che il punto 1.1 dell'art. 15 dispone la riduzione progressiva della soglia di accesso allo stesso, con ciò dimostrandosi un'apertura per la maggioranza del tessuto imprenditoriale italiano all'accesso al regime, il quale è per lo più costituito da realtà di medie e piccole dimensioni. È, inoltre, consentito l'accesso a società che di per sé sarebbero prive dei requisiti di cui sopra, ma che fanno parte di gruppi in cui almeno una società possiede i medesimi requisiti, alla condizione che sia implementato un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo (1.2).
È da salutarsi con favore la previsione di intensificare gli strumenti di contraddittorio preventivo, ciò con particolare riguardo alla risposta alle istanze di interpello o agli altri pareri richiesti dai contribuenti aderenti al regime, prevedendosi nello specifico la necessità di un'interlocuzione preventiva rispetto alla notifica di un parere negativo. Inoltre, sarebbe semplificata la modalità di regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione ad indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che comportino la necessità di effettuare ravvedimenti operosi.
Sarebbe, infine, prevista l'istituzione di un codice di condotta riguardante i diritti e gli obblighi dell'Agenzia delle Entrate e dei contribuenti, con la precisazione che l'esclusione dal regime deve essere preceduta da un periodo transitorio di osservazione e che, in ogni caso, non operi in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare i rapporti tra le parti.
Inoltre, la delega intenderebbe valorizzare gli effetti premiali connessi alla adesione all'adempimento collaborativo, prevedendo a tale fine:
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di
Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista, Rappresentante ANTI alla CFE
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