sabato 25/03/2023 • 06:00
L’ipotesi di slittamento della scadenza per la definizione delle liti pendenti va raccordata con le disposizioni che governano la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, al fine di evitare possibili inconvenienti ai contribuenti che intendono estinguere le controversie tributarie.
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Prende sempre più corpo l'ipotesi che il Governo proceda, tra le altre decisioni, allo slittamento del termine di scadenza per la presentazione della domanda concernente la definizione delle liti tributarie pendenti: una decisione tutto sommato da condividere in quanto permette a contribuenti, professionisti e uffici di disporre di maggiore tempo, rispettivamente, per decisioni, esecuzione adempimenti e lavorazioni.
Tuttavia, l'ampliamento del lasso temporale disponibile comporta la necessità che il Legislatore ponga rimedio a un bug del provvedimento originario, altrimenti destinato a ripercuotersi maggiormente sulla nuova versione dell'istituto.
Il mancato collegamento della riscossione frazionata
La definizione delle controversie tributarie pendenti, nella versione originaria attualmente vigente, non prevede affatto delle disposizioni di tutela del contribuente nei confronti della riscossione frazionata in pendenza di giudizio.
A ben vedere, in proposito, la norma si disinteressa del tutto della posizione del soggetto che procede alla presentazione della domanda e al relativo versamento della prima o unica rata (peraltro di “perfezionamento” della definizione): il testo normativo, infatti, non prevede alcun effetto sulla riscossione frazionata derivante dalla controversia e dal relativo stato.
Se vogliamo, l'unico riverbero della riscossione è ravvisabile quando viene disposto, al comma 196, che dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.
E per quanto “dovrebbe” essere riscosso?
Facciamo un esempio, immaginando il caso di un contribuente risultato soccombente a seguito di una sentenza depositata il 27 ottobre 2022 dalla Corte di giustizia tributaria di I grado: la sentenza, che non è stata notificata dalla controparte Agenzia delle Entrate, risulterebbe ordinariamente impugnabile entro il 27 aprile 2023.
Tuttavia, per la lite in corso, risultante pendente alla data del 1° gennaio scorso e potenzialmente definibile con il versamento del 100% delle maggiori imposte accertate, trova applicazione la previsione del comma 199 il quale dispone come per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali che scadono tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2023.
E qui arriviamo al punto, in quanto la riscossione dei due terzi sia delle maggiori imposte accertate sia delle sanzioni correlate ai tributi, nonché i relativi interessi, non subisce alcun arresto o limitazione di sorta.
Pertanto, si potrebbe verificare il paradosso che il contribuente alle prese con la decisione di definire la controversia possa essere “aggredito” dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il carico del tutto legittimamente da riscuotere nei suoi confronti.
Un effetto destinato ad amplificarsi, fisiologicamente, con l'eventuale slittamento dei termini dopo l'estate, che sortirebbe l'effetto di ampliare lo spazio temporale d'azione per l'agente della riscossione.
Senza contare, peraltro, che la norma non dispone nemmeno espressamente che gli uffici preposti alla “liquidazione” delle istanze di definizione delle controversie procedano allo sgravio dei carichi pendenti, con conseguente comunicazione all'agente della riscossione, una volta accertata la regolarità dell'adempimento e il versamento della prima o unica rata, idoneo a perfezionare l'istituto.
Il possibile rimedio
La problematica potrebbe essere risolta, ovviamente normativamente, attribuendo alla presentazione dell'istanza di definizione l'effetto di sospendere la riscossione frazionata in relazione allo stato del giudizio, con comunicazione da inoltrare all'agente della riscossione, a cura del contribuente, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione dell'istanza e dal corrispondente pagamento della prima rata.
A questo punto, con il conforto del perfezionamento della definizione, l'attività dell'agente della riscossione ben potrebbe essere sospesa, nelle more della decorrenza dei termini di legge previsti per la notifica di un eventuale diniego, ultimo atto per le definitività dell'estinzione della controversia tributaria.
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Massimo Romeo
- Esperto fiscale e pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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