Il 31 marzo 2023 registra conferme e differimenti per le scadenze originariamente previste dalla L. 197/2022. La conversione del milleproroghe ha infatti apportato modifiche che impattano sugli appuntamenti di fine mese.
Vedi anche: Definizioni agevolate: termini, adempimenti e modalità di versamento del 9 marzo 2023.
La regolarizzazione degli omessi versamenti di rate da strumenti deflativi
Entro il 31 marzo 2023 ai contribuenti è concessa la facoltà di definire gli omessi o carenti versamenti delle rate successive alla prima relative a somme dovute a seguito di:
accertamento con adesione;
acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione;
reclamo o mediazione tributaria, di cui all'art. 17-bis D.Lgs. 546/92;
conciliazione giudiziale, di cui agli artt. 48 e 48-bis D.Lgs. 546/92;
La condizione è che le suddette rate siano scadute al 1° gennaio 2023, ovvero che il contribuente sia decaduto dalla rateazione secondo quanto previsto dall'art. 15 ter del DPR 602/73, e non sia stata ancora notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione.
Ricorrendo queste condizioni, l'appuntamento per il versamento delle sole imposte è fissato al massimo entro fine mese, secondo le seguenti modalità:
VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE O PRIMA RATA
RATEAZIONE
VERSAMENTO RATE
INTERESSI
COMPENSAZIONE
CODICE TRIBUTO
31 MARZO 2023
SI
20 RATE TRIMESTRALI
31 MARZO
30 GIUGNO
30 SETTEMBRE
20 DICEMBRE
5% SU BASE ANNUA
NO
DA TF40 A TF43
Per questa definizione è opportuno ricordare che il perfezionamento è previsto con il pagamento integrale di quanto dovuto: perciò, laddove il contribuente non completasse il piano rateale contemplato ad hoc, non si producono gli effetti di sanatoria delle posizioni manchevoli e il competente Ufficio procederà all'iscrizione a ruolo di quanto residua a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
Ricorrendo un caso del genere, la cartella potrà essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale delle somme dovute.
Infine, è opportuno ricordare che per la definizione in esame non trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 15-ter DPR 602/73, che dispone in materia di “lieve inadempimento” dovuto a:
insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro;
tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
Lo slittamento dell'annullamento automatico dei carichi sino a 1.000 euro
Per effetto della L. 14/2023 “salta” un termine originariamente fissato al 31 marzo 2023: si tratta dell'originaria previsione dell'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni varate nel 2018 e nel 2019.
La nuova scadenza, peraltro di scarso interesse per i contribuenti stante l'automatismo previsto dalla legge di stabilità, è stata differita al 30 aprile 2023: tuttavia, per effetto dello slittamento del termine, e questa è una previsione di interesse per i contribuenti, fino alla nuova data è sospesa l'attività di riscossione dei detti carichi.
Enti locali e annullamento automatico: la rimessione in termini al 31 marzo
Rimessione in termini, sempre entro il 31 marzo 2023, per gli enti locali che possono decidere di non applicare le disposizioni in materia di annullamento automatico dei carichi sino a 1.000 euro: la legge di stabilità aveva infatti previsto tale “via di fuga” al 31 gennaio 2023, termine ultimo entro il quale adottare il provvedimento “dissenziente”.
La norma, introdotta dalla L. 14/2023, prevede così che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il previsto provvedimento possono adottarlo entro la fine del mese, ovvero, entro la stessa data, possono adottare un provvedimento con il quale stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di annullamento ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Il provvedimento dovrà essere pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, sempre entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione: fino alla data del 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti in questione e non trovano applicazione gli interessi di mora di cui all'art. 30 c. 1 DPR 602/73.