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giovedì 09/03/2023 • 06:00

Fisco Tregua fiscale

Definizioni agevolate: termini, adempimenti e modalità di versamento

Il primo appuntamento con le diverse definizioni agevolate previste dalla L. 197/2022 è fissato alla fine del mese di marzo 2023. Seppure la scadenza sia comune, va prestata attenzione alla circostanza che le definizioni vivono di modalità differenti. Si riporta un riepilogo degli adempimenti.

di Carlo Nocera - Avvocato

+ -
  • Tempo di lettura 10 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il 31 marzo 2023 è la data “inaugurale” per gli adempimenti di contribuenti e professionisti con alcune rilevanti scadenze legate alle definizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2023: compiamo una prima rassegna “tabellare” per riepilogare sinteticamente termini, modalità ed effetti degli appuntamenti fissati a fine mese.

In un successivo intervento saranno analizzate ulteriori definizioni e scadenze previste per il 31 marzo, comunque di interesse per la “galassia” delle definizioni previste dalla “tregua fiscale”.

La definizione delle violazioni formali

La prima definizione che impatta al 31 marzo 2023 è quella concernente le cosiddette “violazioni formali”, ossia quelle che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap, commesse sino al 31 ottobre 2022.

La regolarizzazione comporta il versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni secondo le seguenti modalità:

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE O PRIMA RATA

RATEAZIONE

VERSAMENTO RATE

INTERESSI

COMPENSAZIONE

CODICE TRIBUTO

31 MARZO 2023

SI

2 RATE ANNUALI

31 MARZO 2023

31 MARZO 2024

NO

NO

TF44

Il ravvedimento speciale

Il ravvedimento introdotto dalla Legge di bilancio permette la regolarizzazione delle “violazioni sostanziali” dichiarative e di quelle “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.

Gli importi, variabili in dipendenza della definizione effettuata o da effettuare, sono dovuti secondo le seguenti modalità:

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE O PRIMA RATA

RATEAZIONE

VERSAMENTO RATE

INTERESSI

COMPENSAZIONE

CODICE TRIBUTO

31 MARZO 2023

SI

8 RATE TRIMESTRALI

31 MARZO 2023

30 GIUGNO

30 SETTEMBRE

20 DICEMBRE

31 MARZO DI OGNI ANNO

2% SU BASE ANNUA

SI

DA TF45

A TF56

In questo caso, però, occorre prestare la massima attenzione alla tempestività nei versamenti – vieppiù in ragione del fatto che la rateazione è una “novità” assoluta del ravvedimento speciale, rispetto a quello “ordinario” che, al contrario, non la permette – in quanto un'eventuale inadempienza comporta i seguenti effetti:

INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO UNICA O PRIMA RATA

OMESSO VERSAMENTO DI UNA RATA DIVERSA DALLA PRIMA

TARDIVO VERSAMENTO DI UNA RATA DIVERSA DALLA PRIMA

MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL “RAVVEDIMENTO SPECIALE”

DECADENZA DALLA RATEZIONE

ISCRIZIONE A RUOLO IMPORTI DOVUTI CON SANZIONE DEL 30%

INTERESSI AL 4% CON DECORRENZA 31 MARZO 2023

IRROGAZIONE SANZIONE 30% CON POSSIBILITÀ DI RAVVEDIMENTO ENTRO DATA VERSAMENTO RATA SUCCESSIVA

L'adesione agevolata e la definizione agevolata degli avvisi di accertamento

Per queste particolari tipologie di definizione il termine del 31 marzo non è legato ad un adempimento specifico o al perfezionamento delle stesse, quanto piuttosto rappresenta uno “spartiacque” per l'eventuale fruizione delle agevolazioni.

Segnatamente, la data rileva per le procedure da accertamento con adesione, non perfezionate alla data del 1° gennaio scorso, relative a:

  • processi verbali di constatazione redatti e consegnati entro il 31 marzo 2023;
  • avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio scorso e quelli notificati successivamente ma entro il 31 marzo 2023;
  • inviti al contraddittorio “obbligatorio preventivo” notificati entro il 31 marzo 2023.

Ai fini della definizione è del tutto irrilevante sia l'annualità interessata dal controllo o dall'accertamento sia la “fonte d'innesco” del procedimento di accertamento con adesione (pertanto, non si palesano differenze se il procedimento è stato avviato ai sensi dell'articolo 5, piuttosto che 5-ter – quando ad attivarsi è stato l'Ufficio – ovvero ai sensi dell'articolo 6, primo comma piuttosto che ai sensi del secondo comma – quando a promuovere il procedimento è il contribuente).

Per quanto riguarda i benefici, il Legislatore ha accordato la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge, a cui conseguono i seguenti adempimenti a cura dei contribuenti:

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE O PRIMA RATA

RATEAZIONE

VERSAMENTO RATE

INTERESSI

COMPENSAZIONE

CODICE TRIBUTO

DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

SI

20 RATE TRIMESTRALI

ULTIMO GIORNO DI CIASCUN TRIMESTRE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA

5% SU BASE ANNUA

NO

ORDINARIO

Nel caso in cui il procedimento non venisse perfezionato mediante il versamento della prima o unica rata nei termini di legge – ossia 20 giorni dall'avvenuta sottoscrizione dell'atto di adesione – l'Ufficio procederà alla normale attività connessa alla fase accertativa.

A completamento della definizione appena descritta il Legislatore ha previsto anche la possibilità di prestare acquiescenza in via agevolata agli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione (al fine di non sperequare, ad esempio, contribuenti che non avevano definito in adesione la propria posizione, ad esempio nell'autunno del 2022, e conseguentemente avevano ricevuto, ad esempio alla fine dello scorso anno, l'atto impositivo).

L'omessa impugnazione rafforzata, però, è subordinata alle circostanze che:

  • alla data del 1° gennaio 2023 gli atti impositivi non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili;
  • gli atti impositivi siano notificati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 marzo 2023.

Il beneficio consiste nella riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle “irrogate” – che teoricamente ben potrebbero essere di importo superiore al minimo edittale, in ragione della “variabilità” prevista dal D.Lgs. 472/97 – e nella previsione di un piano rateale ad hoc svincolato dai limiti quantitativi ordinariamente previsti.

Pertanto, anche per questa definizione valgono le seguenti condizioni:

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE O PRIMA RATA

RATEAZIONE

VERSAMENTO RATE

INTERESSI

COMPENSAZIONE

CODICE TRIBUTO

ENTRO IL TERMINE DI PROPOSIZIONE DEL RICORSO

SI

20 RATE TRIMESTRALI

ULTIMO GIORNO DI CIASCUN TRIMESTRE SUCCESSIVO AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA

5% SU BASE ANNUA

NO

ORDINARIO

Nell'ipotesi in esame, laddove l'acquiescenza non si perfezionasse mediante il versamento della prima o unica rata nei termini di legge – ossia entro il termine ultimo per la proposizione del ricorso – l'Ufficio procederà alla normale attività connessa allo stato dell'atto impositivo in ragione della scelta effettuata dal contribuente (con buona probabilità, impugnazione alternativa all'acquiescenza).

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