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giovedì 02/02/2023 • 06:00

Fisco PVC, avvisi di rettifica e di liquidazione

Vantaggi della definizione agevolata degli accertamenti con adesione

La possibilità di definire in accertamento con adesione processi verbali di constatazione, avvisi di rettifica e di liquidazione notificati entro il 31 marzo 2023 produce effetti premiali al contribuente sino al prossimo autunno.

di Carlo Nocera - Avvocato

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  • Tempo di lettura 7 min.
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Una delle definizioni previste dalla Legge di bilancio 2023 riguarda lo strumento deflativo dell'accertamento con adesione. Segnatamente, la norma prevede che seppure limitatamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, e ai relativi atti che ne veicolano la pretesa, le norme di favore si applicano nell'ambito di una finestra temporale decisamente ampia.

La scadenza del 31 marzo 2023

Infatti, la norma fissa al 31 marzo 2023 il termine ultimo per la consegna di processi verbali di constatazione e la notifica di avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione che, se definiti con la procedura prevista dal D.Lgs. 218/97, beneficiano di riduzioni di importi e di piani rateali decisamente ampi.

L'art. 1 c. 179 L. 197/2022 accorda il beneficio:

  • ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023;
  • agli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione notificati, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio scorso;
  • agli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione che saranno notificati entro il 31 marzo 2023;
  • agli inviti a comparire notificati dall'Agenzia delle Entrate nel rispetto delle disposizioni che disciplinano il contraddittorio preventivo obbligatorio, art. 5-ter D.Lgs. 218/97, entro il 31 marzo 2023;
  • agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e a quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023.

La norma non contempla periodi d'imposta oggetto di potenziale definizione, per cui possono rientrare nell'adesione speciale tutte le annualità per le quali non sono ancora decaduti i termini per la notifica degli atti impositivi e per l'esercizio dell'attività di controllo (con riferimento alle attività ispettive foriere dei processi verbali di constatazione).

Inoltre, nessuna distinzione viene operata anche in ordine a chi ha fornito, o fornirà, l'impulso all'avvio del procedimento di adesione; pertanto, è completamente indifferente la circostanza che l'accertamento con adesione sia innescato a cura:

  • del contribuente con un'istanza ex art. 6 c. 2 D.Lgs. 218/97, formulata successivamente alla notifica di un avviso di accertamento;
  • del contribuente con un'istanza ex art. 6 c. 1 D.Lgs. 218/97, formulata successivamente alla consegna di un processo verbale di constatazione;
  • dell'Ufficio, con un invito a comparire, formulato ex art. 5 D.Lgs. 218/97 o art. 5-ter D.Lgs. 218/97 in quanto in possesso di elementi idonei all'emissione un avviso di accertamento a carico del contribuente.

Ovviamente, non possono rientrare nell'istituto in esame quegli avvisi di accertamento per i quali non è possibile procedere alla presentazione di un'istanza di accertamento con adesione, come nel classico caso dell'atto impositivo che è stato preceduto da un invito al contraddittorio poi conclusosi con esito negativo: ma per questi atti è comunque possibile, per il tramite dell'acquiescenza speciale prevista sempre a cura della L. 197/2022, incassare i medesimi benefici.

La lunga gittata temporale

Per effetto della tipicità dell'accertamento con adesione, che come noto se attivato post notifica dell'avviso di accertamento determina la sospensione per 90 giorni dei termini per l'impugnazione dell'atto dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria, l'operatività della definizione in commento è destinata ad essere dilatata addirittura nel prossimo autunno.

Facciamo un esempio, ipotizzando la notifica di un avviso di accertamento il 16 marzo 2023, con conseguente possibilità per il contribuente di presentare l'istanza di accertamento con adesione entro il termine per la proposizione del ricorso, quindi entro il 5 maggio 2023. Ipotizzando che il contribuente notifichi al competente Ufficio l'istanza in data 4 maggio 2023, i termini di impugnazione restano sospesi per 90 giorni: tuttavia, atteso che tale periodo impatta sulla sospensione feriale dei termini processuali, dal 1° al 31 agosto di ogni anno, questa si stratifica sulla sospensione da accertamento con adesione, così da assommare complessivamente a 121 giorni. Pertanto, una volta avviato il procedimento, contribuente e Ufficio avranno tempo sino al 2 settembre 2023 per chiudere l'eventuale accordo.

I benefici delle modalità della definizione in adesione

I vantaggi prospettati dalla norma sono la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge e il versamento rateale del debito in venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata: a differenza dell'adesione ordinaria, nella quale il contribuente può effettuare la compensazione con eventuali crediti d'imposta vantati, sempre che gli importi a debito siano da versare con il modello F24 (non è infatti possibile compensare i debiti che devono essere pagati con il modello F23), nell'adesione “speciale” la compensazione è esclusa per espressa previsione normativa.

Per questa definizione il Legislatore non ha accordato alcun favore in termini di interessi: infatti, la norma prevede che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Per il richiamo formulato dalla legge all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 218/97 non derogate, il procedimento e le modalità di perfezionamento dello stesso sono quelle consuete e ben conosciute dai professionisti: pertanto, in mancanza di specifiche deroghe, c'è da ritenere che nulla cambi quanto al perfezionamento del procedimento, concomitante con il versamento della prima o unica rata, e al rispetto del piano rateale pena la decadenza dal medesimo con l'aggravio previsto dalla legge.

Le modalità di attuazione

La legge prevede inoltre che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate possano essere definite le modalità di attuazione della definizione in commento: c'è da ritenere, tuttavia, che il provvedimento atteso non possa derogare tanto le disposizioni ordinarie del D.Lgs. 218/97 quanto quelle speciali della L. 197/2022.

Pertanto, in ordine ad eventuali aspetti da chiarire con tutta certezza sarà la consueta circolare a presentare soluzioni alla diversa casistica di possibile genesi.

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redazione Memento

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